CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO II
Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale

 

Articolo 38 CdS
Segnaletica stradale

(Vedi art. 38 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 75 e art. 76 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
      a) segnali verticali;
      b) segnali orizzontali;
      c) segnali luminosi;
      d) segnali ed attrezzature complementari.
   2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43.
   3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
   4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.
   5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.
   6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.
   7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.
   8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
   9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.
   10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.
   11. (1)
   12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto dalle presenti norme.
   13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 421,00 a euro 1.691,00.
   14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
   15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente articolo sono regolate dall'art. 146.

 

(1) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 893 del DLG 15.03.2010 n. 66.

 

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OSSERVAZIONI

* In occasione dei lavori stradali, ai fini della configurabilità della violazione per sosta vietata, tra l'apposizione della segnaletica indicante il divieto temporaneo di sosta e l'entrata in vigore della stessa devono trascorrere almeno 48 ore, senza che sia consentita una valutazione soggettiva del giudicante sulla sufficienza o meno di detto termine.
* In un'area privata aperta all'uso pubblico, la regolamentazione della sosta dei veicoli è affidata al Comune (art. 38, comma 10 del C.d.S.) attraverso apposita ordinanza motivata (art. 5, comma 3 del C.d.S.). Al proprietario dell'area privata aperta all'uso pubblico spetta, invece, l'apposizione e la manutenzione dell'apposita segnaletica (art. 14 del C.d.S.).
* Nonostante la mancata apposizione degli estremi dell'ordinanza sul retro dei segnali stradali, "L'utente della strada, ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del Nuovo Codice della Strada è tenuto comunque al rispetto delle prescrizioni imposte con la segnaletica presente su strada, ed è soggetto alle eventuali conseguenze sanzionatorie, dal momento che i segnali, in quanto installati, esplicano comunque la loro funzione" poichè "La mancata apposizione degli estremi dell'ordinanza, nella fattispecie in esame, non costituisce presupposto idoneo a rendere il divieto inefficace" poichè "... laddove il legislatore, dalla mancata apposizione sul segnale degli estremi autorizzativi, ne ha voluto far discernere una vera e propria causa di inefficacia dello stesso, lo ha espressamente indicato, come per i segnali di cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione che al comma 1, lettera e), per i segnali di passo carrabile prevede: "... la mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto ..."", (Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i Trasporti terrestri, nota n. 3773 del 09.12.2004 - Segnali senza numero ordinanza sul retro: legittimità.) e (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 7709 del 19/04/2016).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 3739 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 21, 38, 40, 141 e 148 del Codice della Strada - Incidente stradale - Sorpasso non consentito da doppia linea continua - Invasione della corsia opposta di marcia - Cantiere stradale - Anomalia in carreggiata - In caso di sinistro stradale provocato dal conducente del veicolo che effettua un sorpasso ad alta velocità e non consentito da doppia linea continua, con invasione della corsia opposta di marcia e di un cantiere stradale all'interno del quale si trovava un tombino aperto, non vi è alcuna esigenza di porre ulteriori cartelli di avviso della presenza del cantiere, anche sul lato opposto della carreggiata di percorrenza dei veicoli, in quanto non vi è alcuna esigenza di segnalazione prevalendo l'affidamento sulla diligenza degli utenti della strada in relazione al citato divieto di sorpasso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1050 del 16/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 3 e 38 del Codice della Strada - Definizioni stradali e di traffico - Passo carrabile - Requisiti normativi - La nozione normativa di "passo carrabile", al di là dei requisiti contenuti nelle norme del C.d.S. e del relativo regolamento, non interferiscono ai fini dell'applicazione della TOSAP, e comprende sia i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale, sia da appositi intervalli sui marciapiedi o da una modifica del piano stradale finalizzata a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private e la sottrazione del suolo all'uso pubblico è legata al passaggio sul marciapiede e sull'area antistante con immancabile ed inevitabile limitazione, nel momento del passaggio, dell'uso normale di quello spazio pubblico da parte della generalità dei cittadini.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 10062 del 29/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 5, 37 e 38 del Codice della Strada - Segnaletica stradale - Apposizione - Visibilità - Pubblicità - Il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo o divieto di comportamento sia legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge. Per ritenere sussistente il dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo, o del divieto, e dalla pubblicità di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 9069 del 21/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 3 e 38 del Codice della Strada - Regolamenti e delibere condominiali - Assegnazione individuale e nominativa dei posti auto compresi nell'area del condominio adibita a parcheggio - Il regolamento di condominio o una deliberazione condominiale approvata dall'assemblea non possono validamente disporre l'assegnazione nominativa, in via esclusiva e per un tempo indefinito, a favore di singoli condomini di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della loro autovettura in quanto tale assegnazione parziale, da un lato, sottrae ad alcuni condomini l'utilizzazione del bene a tutti comune e, dall'altro, crea i presupposti per l'acquisto da parte del condomino che usi la cosa comune "animo domini" della relativa proprietà a titolo di usucapione attraverso l'esercizio del possesso esclusivo dell'area.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8426 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 37, 38, 39, 40, 190 e 191 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Investimento di pedone - Contrasto tra la segnaletica presente - Al pedone, anche se conoscitore dei luoghi, che si accinge ad attraversare la carreggiata in corrispondenza di segnaletica stradale in contrasto, non spetta l'onere di ricostruire quale sia il cartello cui prestare osservanza e quale, invece, sia da disattendere.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 7715 del 09/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 38, 39, 40, 41 e 42 del Codice della Strada - Segnaletica stradale - Inesistenza o inadeguatezza della segnaletica - Onere della prova - Quando il ricorrente contesta l'inesistenza della segnaletica orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, l'onere della prova contraria spetta all'Amministrazione mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova spetta al ricorrente stesso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, sentenza numero 2667 del 28/01/2022
Circolazione Stradale - Art. 3, 14, 37 e 38 del Codice della Strada - Incidente stradale per buca - Conducente di velocipede che impegna zona pedonale esterna alla pista ciclabile - Regime giuridico dell'area teatro del sinistro - In via di principio e salvo diversa segnalazione, le zone pedonali non sono tout court interdette al transito dei velocipedi, salva la possibilità per i comuni di introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 7709 del 19/04/2016
Circolazione Stradale - Artt. 3, 22, 38, 39 e 158 del Codice della Strada - Segnaletica verticale di prescrizione - Estremi ordinanza sul retro - Mancanza - La mancata indicazione sul retro del segnale verticale di prescrizione degli estremi della ordinanza di apposizione, imposta dal regolamento del C.d.S. non determina la illegittimità del segnale e non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione, non trattandosi di una difformità rispetto alla previsione normativa tale da rendere il cartello inidoneo a svolgere la funzione propria del segnale stradale, che è quella di rendere nota all'utente della strada la norma di condotta da osservare, salvo per i segnali di passo carrabile per i quali la mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 5663 del 20/03/2015
Circolazione Stradale - Artt. 6, 7, 38 e 39 del Codice della Strada - Lavori stradali - Divieto temporaneo di sosta - Termini per l'apposizione segnaletica - In occasione dei lavori stradali, ai fini della configurabilità della violazione per sosta vietata, tra l'apposizione della segnaletica indicante il divieto temporaneo di sosta e l'entrata in vigore della stessa devono trascorrere almeno 48 ore, senza che sia consentita una valutazione soggettiva del giudicante sulla sufficienza o meno di detto termine.

 

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