CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 5 CdS
Regolamentazione della circolazione in generale

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 6 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2.
   2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
   3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

 

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OSSERVAZIONI

* In tutti i casi in cui, per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari i soli provvedimenti che stabiliscono obblighi, divieti e limitazioni attraverso il posizionamento di apposita segnaletica verticale, è necessaria un'apposita ordinanza come prescritto dall'art. 5, comma 3 del C.d.S..
* In un'area privata aperta all'uso pubblico, la regolamentazione della sosta dei veicoli è affidata al Comune (art. 38, comma 10 del C.d.S.) attraverso apposita ordinanza motivata (art. 5, comma 3 del C.d.S.). Al proprietario dell'area privata aperta all'uso pubblico spetta, invece, l'apposizione e la manutenzione dell'apposita segnaletica (art. 14 del C.d.S.).

 

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GIURISPRUDENZA

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 8079 del 08/10/2024
Circolazione Stradale - Artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada - Uso del casco protettivo nella guida dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica - Adozione di Ordinanza - Illegittimità - In tema di circolazione stradale, la normativa statale, e segnatamente il codice della strada, non assegna in alcun modo alle Regioni e agli altri enti territoriali, tra cui i comuni, il potere di imporre l’adozione di caschi protettivi in sede di utilizzo di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, o qualsiasi mezzo a due ruote, sul territorio comunale da parte dei conducenti maggiorenni, pena la frammentazione, su base locale, di un tessuto di regole che deve invece rimanere unitario.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione V, ordinanza numero 29354 del 23/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 5, 79, 85, 87 e 88 del Codice della Strada - Accise sul gasolio commerciale per autotrasporto - Istanze di rimborso - Rigetto del godimento delle agevolazioni fiscali - Classe euro del veicolo - Legittimo il diniego dell'istanza di rimborso delle accise sul gasolio commerciale per autotrasporto per i veicoli Euro 2, anche se dotati di filtri antiparticolato (FAP), in quanto tali esclusi dall'agevolazione ai sensi della normativa nazionale ed alla luce di quella comunitaria che attribuisce agli Stati membri la facoltà di applicare un'aliquota di accisa ridotta nei limiti di quanto dalla stessa previsto e non obbligando lo Stato italiano ad estendere il regime agevolativo indiscriminatamente a tutti i veicoli compresi quelli che, senza un supporto quale il FAP, dovrebbero essere interdetti dalla circolazione proprio in virtù dei principi fissati in materia antinquinamento dalla stessa CE.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 10062 del 29/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 5, 37 e 38 del Codice della Strada - Segnaletica stradale - Apposizione - Visibilità - Pubblicità - Il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo o divieto di comportamento sia legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge. Per ritenere sussistente il dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo, o del divieto, e dalla pubblicità di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge.

 

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