REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO II

§ 2. La segnaletica in generale
(Artt. 37 - 38 Codice della Strada)

Articolo 76 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Segnali per le esigenze dell'autorità militare

(Vedi art. 038 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 38 del Codice della Strada)

   1. I segnali di cui all'articolo 38, comma 11, del codice, sono i seguenti:
      a) segnali di classe dei ponti;
      b) segnali di pericolo, di prescrizione e di normali indicazioni;
      c) segnali campali temporanei.
   2. I segnali di cui al comma 1 sono destinati, giusta la disposizione del richiamato articolo 38, comma 11, del codice, alle esigenze esclusive del traffico militare e, pertanto, sono diretti a regolare soltanto questo traffico e devono essere osservati esclusivamente dal personale militare nell'esercizio del traffico militare suddetto. Il comando militare territoriale competente stabilisce i luoghi ed i punti delle singole strade in cui le esigenze del traffico militare impongono la installazione dei segnali permanenti o temporanei rientranti in quelli stabiliti nel disciplinare di cui al comma 3, e li comunica al Ministero dei lavori pubblici e della difesa.
   3. Le caratteristiche, le dimensioni, i simboli e i colori nonché le modalità di apposizione dei singoli segnali sono stabiliti con disciplinare del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   4. La installazione dei segnali va comunicata all'ente proprietario con l'indicazione del tempo in cui verrà effettuata. La installazione stessa è effettuata dal personale militare; il Comando competente può richiedere il concorso dell'ente proprietario, concordando con esso i tempi e le modalità di essa.

 

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