Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, sentenza n. 5663 del 20 marzo 2015

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 5663 del 20/03/2015
Circolazione Stradale - Artt. 6, 7, 38 e 39 del Codice della Strada - Lavori stradali - Divieto temporaneo di sosta - Termini per l'apposizione segnaletica - In occasione dei lavori stradali, ai fini della configurabilità della violazione per sosta vietata, tra l'apposizione della segnaletica indicante il divieto temporaneo di sosta e l'entrata in vigore della stessa devono trascorrere almeno 48 ore, senza che sia consentita una valutazione soggettiva del giudicante sulla sufficienza o meno di detto termine.


RITENUTO IN FATTO

Con sentenza depositata il 6.6.2006 il Giudice di Pace di (Omissis) rigettava l'opposizione proposta da (Soggetto 1) nei confronti del Comune di (Omissis), avverso il verbale di accertamento per violazione del divieto di sosta. Lamentava che il primo Giudice non avesse tenuto conto che nel tratto di strada ove era stata elevata l'infrazione non era presente alcun divieto di sosta ne il giorno in cui era stata posteggiata la propria vettura ne’ per i giorni successivi.

La sentenza era impugnata dal (Soggetto 1) innanzi al Tribunale di (Omissis), contumace il Comune convenuto. Il Tribunale adito rigettava l'appello osservando che, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, "nel tratto stradale nel quale era stata elevata la contravvenzione per il divieto temporaneo di sosta per lavori stradali, era stato posto regolare avviso mediante segnaletica, a nulla rilevando che l'appellante avesse posteggiato giorni prima quanto tale avviso era assente, atteso che gravava sul sig. (Soggetto 1) la verifica che l'area di sosta anche per i giorni successivi fosse consentita". Per la cassazione di tale decisione propone ricorso (Soggetto 1) formulando tre motivi. Il Comune intimato non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza depositata il 6.6.2006 il Giudice di Pace di (Omissis) rigettava l'opposizione proposta da (Soggetto 1) nei confronti del Comune di (Omissis), avverso il verbale di accertamento per violazione del divieto di sosta. Lamentava che il primo Giudice non avesse tenuto conto che nel tratto di strada ove era stata elevata l'infrazione non era presente alcun divieto di sosta ne il giorno in cui era stata posteggiata la propria vettura ne’ per i giorni successivi.

La sentenza era impugnata dal (Soggetto 1) innanzi al Tribunale di (Omissis), contumace il Comune convenuto. Il Tribunale adito rigettava l'appello osservando che, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, "nel tratto stradale nel quale era stata elevata la contravvenzione per il divieto temporaneo di sosta per lavori stradali, era stato posto regolare avviso mediante segnaletica, a nulla rilevando che l'appellante avesse posteggiato giorni prima quanto tale avviso era assente, atteso che gravava sul sig. (Soggetto 1) la verifica che l'area di sosta anche per i giorni successivi fosse consentita". Per la cassazione di tale decisione propone ricorso (Soggetto 1) formulando tre motivi. Il Comune intimato non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 346 c.p.c., posto che il Tribunale, in assenza di un gravame incidentale, aveva fondato la propria decisione su un presupposto (punibilità a titolo di responsabilità oggettiva) che il Giudice di Pace aveva disatteso, avendo ascritto al (Soggetto 1) il difetto dell'ordinaria diligenza;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 C.d.S., comma 4, lett. f, in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 3 ed agli artt. 40 cpv. e 43 c.p., stante il contrasto della decisione impugnata con dette norme, in assenza dell'accertamento della coscienza e volontà della condotta posta in essere dall'autore dell'illecito. Sul punto si chiede l'affermazione del seguente principio di diritto: al fine di reputare colpevole (o meno) la sosta di un veicolo lungo una strada interessata da un divieto di sosta, introdotto ai sensi dell'art. 6 C.d.S., comma 4, lett. f, il giudice di merito possa limitarsi a verificare il mero rispetto (da parte della P.A. proprietaria della strada) dell'intervallo di quarantotto ore tra l'installazione della segnaletica di divieto e l'entrata in vigore di quest'ultimo o se debba valutare specifiche circostanze di tempo, di luogo ecc. allegate dal ricorrente che rendano concretamente insufficiente la suddetta misura minima di intervallo temporale e verificare se l'introduzione di quel divieto fosse conoscibile con l'ordinaria diligenza da parte di chi aveva iniziato la sosta allorquando nessun divieto era comminato, qualificando incolpevole la condotta di colui che abbia omesso di porre fine ad una sosta iniziata allorquando nessun divieto era comminato;

3) omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ossia la sussistenza della coscienza e volontà rispetto alla predetta condotta tipica; il giudice di appello non aveva tenuto conto: a) del particolare periodo dell'anno(coincidente con l'inizio delle ferie estive) in cui si era svolta la vicenda in esame; b) che l'intervallo temporale di 48 ore includeva un giorno festivo (domenica 31 luglio 2005); c)che l'estensione per ulteriori 48 ore della segnaletica di divieto, rispetto all'inizio della relativa efficacia, avrebbe reso più agevole e tempestiva la conoscibilità del divieto medesimo.

Il ricorso è infondato.

In ordine alla prima censura manca il quesito diritto, richiesto, ex art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis, trattandosi di sentenza pubblicata il 17.7.2008; in ogni caso il giudice di appello ha ribadito la "ratio decidendi"del primo giudice senza affermare in alcun modo la sussistenza di una "responsabilità oggettiva".

Il secondo motivo è infondato, posto che dalla motivazione della sentenza impugnata è desumibile la colpa del contravventore per essersi disinteressato della persistente utilizzabilità della strada ai fini della sosta dell'auto. Va aggiunto che costituisce termine di legge quello di 48 ore tra l'installazione della segnaletica del divieto in questione e l'entrata in vigore dello stesso sicché, ai fini della configurabilità della contravvenzione, non è consentita una valutazione soggettiva del giudicante sulla sufficienza o meno di detto termine.

In ordine al terzo motivo è sufficiente osservare che non è corredato del "momento di sintesi", necessari o allorché venga dedotto un vizio di motivazione della sentenza. Come prescritto dall'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il motivo del ricorso per cassazione, ove sia denunciato un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, richiede che l'illustrazione del motivo indichi il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria (cfr. S.U. n. 23732/07; S.U. n. 351/2008).

Nella specie difetta un adeguato momento di sintesi (omologo al quesito di diritto), posto che la censura si limita a riportare parte della motivazione della sentenza impugnata, non correlata alle specifiche ragioni poste a fondamento della decisione sicché la questione controversa non risulta esattamente individuata con riferimento ai fatti accertati; inoltre il "momento di sintesi" non risulta contenuto in una parte del motivo a ciò specificatamente e riassutivamente destinato (Cass. n. 4309/2008; n. 8897/2008; S.U. n. 351/2008).

Il ricorso, per quanto osservato, va respinto.

Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità in difetto di attività difensiva da parte del Comune intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2015.

 

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