Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 5367 del 21 febbraio 2023
Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 5367 del 21/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 116, 141 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Mancanza della copertura assicurativa e della patente di guida - Ricostruzione della dinamica del sinistro - Responsabilità - In tema di incidenti stradali, la mancata copertura assicurativa obbligatoria del veicolo tamponato e la mancanza della prescritta patente di guida del suo conducente, in quanto mai conseguita, non conduce ad una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro dalla quale emerge l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tamponante, con il contestuale respingimento della domanda risarcitoria.
RILEVATO CHE
(Soggetto 1) ricorre per la cassazione della sentenza n. 7413/2021 pronunciata dalla Corte d'Appello di (Omissis), resa pubblica il 9/11/2021;
resiste con controricorso G. I. [ass.ni] S.p.A.;
nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da Consap S.p.A., da (Soggetto 2), da (Soggetto 3) e da Inail;
il ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto di avere convenuto, in data 15 marzo 2011, dinanzi al Tribunale di (Omissis), la Consap S.p.A. Servizio Fondo di Garanzia Vittime della Strada, l'I. A. [ass.ni] S.p.A., nella qualità di compagnia delegata per il Lazio dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nonché (Soggetto 2), per ottenerne, previo l'accertamento della responsabilità esclusiva di quest'ultimo, la condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti nell'incidente stradale verificatosi il 3 luglio 2008 in (Omissis); a tale scopo adduceva di essere stato alla guida del ciclomotore (Omissis), quando veniva preceduto nella stessa corsia di marcia dall'autovettura Opel (Omissis) di proprietà di (Soggetto 3), risultata sprovvista di copertura assicurativa per la r.c.a, e condotta (Soggetto 2), risultato privo di patente perché mai conseguita, che dapprima si approssimava verso il lato del marciapiede situato a destra, ma poi effettuava improvvisamente inversione di marcia senza inserire neanche l'indicatore di direzione;
I. A. [ass.ni] S.p.A., costituitasi in giudizio, contestava la proponibilità della domanda dell'attore per violazione degli art. 145 e 148 del D.Lgs 209 del 7 settembre 2005, deduceva l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità di (Soggetto 2) nella determinazione del sinistro, l'assenza di prove circa l'entità e consistenza del danno subito dall'attore e contestava la mancata chiamata in causa di (Soggetto 3), proprietario del veicolo incidentante;
si costituiva altresì volontariamente l'Inail che rappresentava di avere indennizzato l'attore con il versamento, nel luglio del 2009, della somma di €. 116.284,72 e chiedeva l'accertamento della responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente di (Soggetto 2) nel determinismo causale del sinistro, con la conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle somme erogate in favore dell'attore;
restavano contumaci (Soggetto 2) e (Soggetto 3), quest'ultimo citato in esecuzione di ordinanza giudiziale;
con la sentenza n. 6774/2014, il Tribunale di (Omissis), preso atto del mancato deposito, nei termini di cui all'art. 169 comma 2 c.p.c., del fascicolo di parte attrice ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni, rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite;
(Soggetto 1) impugnava la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte di Appello di (Omissis), INAIL svolgeva appello incidentale;
la Corte d'Appello, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, rigettava l'appello principale e quello incidentale e regolava le spese di lite a favore di G. I. [ass.ni] S.p.A.;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni;
la controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1) con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3 cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 111 Carta Cost.";
oggetto di censura è la ricostruzione della dinamica del sinistro che la sentenza impugnata ha descritto, rifacendosi alla relazione dei vigili urbani, intervenuti sul luogo del sinistro circa venti minuti dopo il suo verificarsi, data l'assenza di testimoni oculari, in questi termini: il conducente della Opel che precedeva la moto (Omissis) si accingeva, giunto all'intersezione di via (Omissis), a svoltare a sinistra e segnalava correttamente la manovra in atto, la moto (Omissis) giungeva a velocità sostenuta e, nel tentativo di effettuare un sorpasso, impattava violentemente contro l'auto;
la responsabilità dell'incidente veniva ascritta in via esclusiva all'odierno ricorrente per avere tenuto una velocità sostenuta, tant'è che era stato multato per eccesso di velocità, e per avere eseguito una manovra di sorpasso in condizioni non idonee;
la tesi del ricorrente è che il Giudice d'Appello sulla scorta della condivisione della dinamica del sinistro, come descritta dagli agenti dell'(Omissis) Polizia Municipale, abbia, da un lato, preteso di trarre conclusioni del tutto ultronee rispetto al portato della stessa verbalizzazione e, dall'altro, abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, oltre che considerato come tali elementi di prova soggetti a valutazione, per avere: ritenuto segnalata e consentita la svolta a sinistra da parte di (Soggetto 2), adducendo la non contestazione che egli avesse attivato gli indicatori di direzione, per avere ritenuto violate, da parte sua le prescrizioni di cui all'art. 148 del Codice della Strada, per un sorpasso in condizioni di piena sicurezza;
in particolare, il ricorrente sostiene di avere riferito il (Omissis), rendendo dichiarazioni spontanee, che (Soggetto 2) non aveva affatto segnalato la manovra di svolta a sinistra e di avere negato in ogni atto giudiziario detta circostanza e che nella relazione dei vigili urbani non c'era nessuna affermazione che autorizzasse a ritenere che, oltre ad avere tenuto una velocità sostenuta, avesse tentato una manovra di soprasso in assenza delle condizioni di idoneità;
il motivo è inammissibile, perché le censure mosse alla sentenza impugnata non si concretizzano nella denuncia di violazione di legge indicate nell'epigrafe del motivo - non individuano infatti le specifiche affermazioni della pronuncia impugnata che si porrebbero in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fatta propria da questa Corte o dalla dottrina prevalente - ma sollecitano una diversa valutazione dei fatti di causa, inammissibile perché non compatibile con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità;
non può non rilevarsi che la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. difetta dei presupposti che la giurisprudenza di questa Corte richiede affinché essa si configuri effettivamente, vale a dire che il giudice abbia giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.); approfondimenti sul punto si rinvengono in Cass. 10/06/2016, 11892, che riprende un principio di diritto già espresso in motivazione da Cass. Sez. Un., 05/08/2016, n. 16598/2016 e ribadito da Cass., Sez. Un., n. 24/09/2020, n. 20087;
detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove"; ne segue che il motivo così dedotto è privo di fondamento e quindi inammissibile;
2) con il secondo motivo è lamentato l'"omesso esame di un fatto decisivo per la causa in relazione all'art. 360 punto 5 cod. proc. civ. con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 punto 3 c.p.c. e nullità del procedimento (error in procedendo) in relazione all'art. 360 punto 4 c.p.c. per omessa rilevazione di elementi decisivi per la causa con conseguente violazione ex art. 112 c.p.c.";
la sentenza non avrebbe tenuto conto che (Soggetto 2) era sprovvisto di patente di guida e che per questo il veicolo era stato sottoposto a fermo amministrativo; tantomeno avrebbe tenuto conto che, in sede di dichiarazioni spontanee, aveva fatto presente che verosimilmente il conducente dell'auto incidentante, mentre era in terra in attesa dell'ambulanza, gli aveva lanciato un portafogli, contestualmente affermando di essere sprovvisto di patente e di copertura assicurativa;
il motivo non può trovare accoglimento per l'assorbente e decisiva ragione che i fatti asseritamente non esaminati dalla Corte d'Appello sono sprovvisti di decisività, poiché non potrebbero provocare una statuizione di contenuto diverso, stante che la domanda risarcitoria dell'odierno ricorrente è stata respinta perché è stato ritenuto l'esclusivo responsabile dell'incidente occorsogli; ne' il difetto di copertura assicurativa né il fatto che (Soggetto 2) fosse sprovvisto di patente, ove esaminati, avrebbe portato ad una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, attribuendo la responsabilità dello stesso in tutto o in parte a (Soggetto 2);
in definitiva, la circostanza della mancanza di patente è priva di decisività alla luce della causalità materiale dell'evento per come accertata dal giudice del merito sulla base di un giudizio di fatto a questi riservato;
3) ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo:
5) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile in Roma il 8 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2023.
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