REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
§ 1. Patente di guida
(Artt. 115 - 121 Codice della strada)
A) Disposizioni generali sulla patente e sul CAP
(Artt. da 115 a 118 Codice della strada)
Articolo 309 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Annotazione del gruppo sanguigno (1)
(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 115 del Codice della Strada)
1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, è riportato nell'apposito spazio a ciò destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2.
2. Gli estremi del gruppo sanguigno sono rilevati dalla scheda allegata, in copia autenticata (o conforme), al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.
3. Le modalità di determinazione del gruppo sanguigno di appartenenza, di competenza dei laboratori a ciò preposti, sono definite con decreto del Ministro della sanità da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice. Tale decreto può essere aggiornato, a seguito di progressi scientifici nel campo emotrasfusionale.
4. Il titolare è tenuto a verificare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione relativa al gruppo sanguigno, qualora annotato, per lettura diretta della scheda originale in suo possesso ed a chiederne la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio provinciale della M.C.T.C..
(1) L'obbligo dell'indicazione del gruppo sanguigno del titolare sulla patente di guida risalente ai primi anni del 1960 in concreto non è mai stato attuato.
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