Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quinta, sentenza n. 27417 del 14 luglio 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 27417 del 14/07/2022
Circolazione Stradale - Artt. 116 e 121 del Codice della Strada e artt. 48 e 480 del C.P. - Esame di idoneità per il rilascio della patente di guida - Esibizione di documento di identità contraffatto per sostenere la prova di esame al posto del reale candidato - Si configura il reato di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale l'esibizione, al posto del reale candidato, della carta di identità falsificata al funzionario della Motorizzazione Civile in sede di esame teorico per il conseguimento della patente di guida già positivamente concluso.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25.03.2021, la Corte di Appello di Venezia confermava integralmente la sentenza emessa in data 11.06.2018 dal Tribunale di Verona, con la quale O. D. U. era stato ritenuto responsabile - in concorso con O. E., giudicato separatamente, e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso - del reato di cui al capo - A - (artt. 81, 477 e 482 c.p. e art. 61 c.p., n. 2) per aver contraffatto, sostituendo la propria foto con quella dell'O., la carta di identità a lui intestata, la pratica indirizzata alla Motorizzazione Civile e il certificato medico per l'ottenimento della patente di guida; del reato di cui al capo - B - (artt. 110, 56, 48 e 480 c.p.), per aver posto in essere atti idonei e diretti in maniera non equivoca, non riuscendo nell'intento per circostanze non dipendenti dalla propria volontà, a conseguire illecitamente la patente di guida, inducendo in errore il funzionario della Motorizzazione Civile, che permetteva all'O. - che esibiva il documento contraffatto - di sostenere la prova a nome dell'O.; del reato, infine, di cui al capo - C - (artt. 110 e 495 c.p. e art. 61, n. 2), per avere istigato l'O. ad attestare al Pubblico Ufficiale, quale è il funzionario della Motorizzazione Civile, false generalità, mediante l'esibizione del documento alterato.

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, Avv. Em. Lu., affidando le proprie censure a due motivi, con i quale deduce:

2.1 con il primo motivo, il vizio di violazione di legge di motivazione in relazione all'inosservanza dell'art. 56 c.p. quanto al reato di cui al capo B, per avere la Corte territoriale erroneamente considerato gli atti posti in essere e per i quali si procede - nello specifico, l'attestazione da parte del pubblico ufficiale del positivo superamento della prova teorica per il conseguimento della patente di guida - non atti meramente preparatori, dunque penalmente irrilevanti, ma atti già esecutivi della condotta tipica delineata dalla norma incriminatrice: invero, dovendosi considerare atti esecutivi solamente gli atti corrispondenti, almeno in parte, allo specifico modello di comportamento delineato dalla norma criminosa, non può qualificarsi come atto esecutivo la mera attestazione del positivo superamento della prova teorica, a fronte di una norma di parte speciale che sanziona il pubblico ufficiale che, nell'espletare le proprie funzioni, attesti falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali è destinato a provare la verità; nel caso de quo, nel momento in cui l'iter criminoso si è interrotto, la realizzazione della figura delittuosa, consistente nel rilascio della patente di guida, non aveva avuto ancora alcun principio di esecuzione, non potendosi che considerare l'attestazione inerente alla sola prova teorica, quale atto meramente funzionale ai successivi adempimenti e, dunque, da considerarsi appunto alla stregua di mero atto preparatorio;

2.1 con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di Appello mancato di valorizzare il rapporto di specialità intercorrente tra la condotta contestata al capo B) e la condotta contestata sub C), dovendosi evidenziare che l'induzione in errore del pubblico ufficiale (contestata al capo B) è da ritenersi post fatto non punibile della condotta contestata al capo C (falsa attestazione delle generalità), della quale rappresenta evolversi inscindibile e ontologica prosecuzione criminosa; in particolare, la Sentenza impugnata deve essere censurata laddove afferma che la non punibilità del fatto successivo deve essere esclusa, non potendosi le due fattispecie in questione considerarsi in rapporto di specialità tra loro, in ragione della non coincidenza dei loro elementi costitutivi, mancando all'evidenza di valorizzare che il principio di consunzione trova applicazione anche laddove la commissione di un reato sia strettamente funzionale alla commissione di altro reato, versandosi in tal caso in un'ipotesi di reato eventualmente complesso.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore, Dott.ssa Perla Lori, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, conv. con modificazioni nella L. n. 176 del 2020, e del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è nel suo complesso infondato.

1. Il primo motivo di ricorso - con il quale è stata reiterata la questione della inconfigurabilità del tentativo quanto al reato di cui al capo B) - si presenta generico, non confrontandosi con quanto correttamente evidenziato in proposito nella sentenza impugnata. Ha rilevato, infatti, la Corte territoriale, in linea con il consolidato orientamento di legittimità, come non sussista il tentativo di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale allorché quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla emissione del provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato che può integrare un diverso autonomo reato (Sez. 5, n. 12606 del 17/02/2017, Rv. 269484; Sez. 5, n. 28945 del 17/05/2012, Rv. 254060) Nella fattispecie in esame, invece, la condotta dell'imputato - consistente nell'indurre in errore il funzionario della Motorizzazione Civile in sede di esame teorico per il conseguimento della patente di guida, facendosi sostituire dall'O. che veniva identificato mediante una carta di identità falsificata - è stata correttamente ritenuta integrante il reato di cui agli artt. 48 e 480 c.p., nella forma tentata, poiché all'atto dell'intervento della Polizia Giudiziaria, l'esame teorico per il conseguimento della patente si era già positivamente concluso, dando atto l'esaminatore della Motorizzazione Civile della correttezza delle risposte del candidato O. in realtà dell'O. - attestando così il positivo superamento della prova prodromica al rilascio della patente di guida. Nel caso di specie, pertanto, deve escludersi che gli atti posti in essere dall'imputato e dal concorrente si attestino alla sola fase dei c.d. atti preparatori, irrilevante ai fini del tentativo, spingendosi oltre nella progressione criminosa. Invero, l'attività illecita volta ad indurre il pubblico ufficiale al rilascio della patente di guida falsa ha avuto un evidente principio di esecuzione, da rinvenire proprio nell'ammissione, svolgimento e superamento dell'esame teorico da parte dell'O. - in realtà dell'O..

2. Infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso circa l'erronea applicazione dell'art. 15 c.p., per il mancato riconoscimento del concorso apparente di norme tra il reato di cui al capo B (tentativo di falsità ideologica del pubblico ufficiale indotto ex art. 48 c.p.) e il reato di cui al capo C (falsa attestazione a pubblico ufficiale sull'identità).

Ed invero, non merita alcuna censura la valutazione della Corte territoriale, che risulta aver fatto corretta applicazione dei principi di legittimità, laddove ha escluso la sussistenza di un concorso apparente di norme, con assorbimento nel reato di cui all'art. 495 c.p., contestato al capo C), del reato di cui al capo B).

L'operatività del principio di specialità presuppone, in particolare, l'unità naturalistica del fatto restando, pertanto, impregiudicata la possibilità del concorso tra i suddetti reati qualora l'agente ponga in essere una pluralità di condotte nell'ambito di una progressione criminosa (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, Rv. 270902). Nella fattispecie in esame, infatti, la Corte territoriale ha evidenziato, senza illogicità, come gli elementi costitutivi delle due fattispecie incriminatrici non danno conto che una delle due sia contenuta nell'altra, sicché non sussiste tra le due norme alcun rapporto di specialità, considerato che il reato di falso concerne esclusivamente la presentazione di una carta di identità contraffatta, mentre il reato di falso ideologico indotto ai sensi dell'art. 48 c.p. di cui al capo B concerne il rilascio di una patente di guida, in difetto dei presupposti di legge, in quanto falsamente attestati con il superamento dell'esame teorico da parte del candidato. Tale ultimo documento, peraltro, è stato correttamente evidenziato dai giudici di merito essere un documento del tutto diverso dal documento di identità di cui al capo C, comportando un articolato procedimento amministrativo implicante non certo la sola presentazione dell'indicata carta d'identità, ma anche il positivo superamento da parte del titolare di essa degli esami sostenuti presso la motorizzazione civile. Dunque, non si verte in un'ipotesi di fatto successivo rappresentante un normale sviluppo della condotta precedente ma di un segmento della condotta avente autonoma rilevanza penale.

3. Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2022.

 

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