Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 7102 del 1 marzo 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7102 del 01/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 189 e 220 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Omicidio stradale - Circostanza aggravante - Elemento soggettivo del reato - Colpa cosciente o colpa con previsione - In tema di elemento soggettivo del reato, ricorre il dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato la concreta possibilità di verificazione di un fatto costituente reato come conseguenza del proprio comportamento, persiste nella sua condotta, accettando il rischio che l'evento si verifichi; si versa invece nella colpa con previsione quando l'agente prevede in concreto che la sua condotta possa cagionare l'evento ma ha il convincimento di poterlo evitare.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 28/6/2017, all'esito di giudizio abbreviato, il GUP presso il Tribunale di Milano, affermata la penale responsabilità di P. G. in ordine ai reati di cui ai capi a) e c), nonchè quanto al capo b) limitatamente al reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6 (mandandolo assolto per la fattispecie di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7), lo ha condannato, previa riduzione per il rito, quanto al capo a) alla pena di mesi cinque di reclusione, quanto al capo b) alla pena di mesi 8 di reclusione e quanto al capo c) alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, interdizione per quattro anni dal mestiere di carrozziere, confisca e distruzione del veicolo e della campionatura di traccia ematica con restituzione di quanto altro in sequestro all'imputato.

I reati contestati a P. G. sono i seguenti:

a) reato di cui all'art. 589 c.p., comma 1 e 2, in relazione al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 141, commi 1 e 4, art. 61 c.p., n. 3, perchè, alla guida del motociclo di sua proprietà YAMAHA T-Max, targato (OMISSIS), percorrendo la via (OMISSIS), provenendo da viale (OMISSIS), in direzione di via (OMISSIS), ad una velocità superiore ai 50 km/h, investiva B. A., che stava attraversando la sede stradale, facendola così impattare violentemente a terra dopo averla fatta librare in aria, e provocandole in tal modo un politraumatismo da cui derivava la morte ("decesso in trauma da sfondamento").

Per colpa consistita in negligenza imprudenza ed imperizia e violazione delle norme sulla circolazione stradale (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 140 e art. 141, commi 1 e 4), in particolare perchè ometteva di ridurre la velocità in prossimità di un attraversamento pedonale e comunque di adottare comportamenti in modo da non costituire pericolo per la sicurezza stradale, cosicchè mentre percorreva a elevata velocità (superiore al limite dei 50 km/h) il viale centrale della via (OMISSIS), impattava con la parte anteriore del suo motociclo con B. A. - che stava attraversando la sede stradale - provocandole le lesioni mortali sopra descritte.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violazione delle norme sulla circolazione stradale e di aver agito nonostante la previsione dell'evento.

In (OMISSIS);

b) reati di cui all'art. 81 cpv, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, comma 6 e 7, perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, a seguito dell'investimento di B. A. di cui al precedente capo a), non ottemperava all'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente alla persona ferita (poi deceduta), allontanandosi dal luogo del sinistro.

In (OMISSIS).

c) reato di cui all'art. 648 bis c.p., poichè, acquistando o comunque ricevendo e installando sul proprio motociclo marca YAMAHA, modello T-Max, targato (OMISSIS), modello del 2009, al posto del motore originario avente numero identificativo (OMISSIS), un motore prodotto dal 2012, di evidente provenienza furtiva, con numero identificativo abraso ed illeggibile cui apponeva la targhetta identificativa originale di un terzo motore, avente seriale (OMISSIS), numero di motore che risulta abbinato ad uno scooter T-MAX prodotto nell'anno 2001, avente telaio (OMISSIS) e targa (OMISSIS), tuttora circolante, compiva operazioni utili ad ostacolare la sua provenienza delittuosa. In (OMISSIS).

Recidivo ex art. 99 c.p..

Il giudice di primo grado aveva, quindi, ritenuto ampiamente provata la condotta punita dall'art. 589 c.p., commi 1 e 2 (così come vigente al momento del fatto). Secondo il primo giudice, se pacifico era stato l'allontanamento dell'imputato dal luogo dell'incidente (art. 189 C.d.S., comma 6), allo stesso non poteva, però, ascriversi la condotta di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, poichè l'assistenza alla vittima era stata prestata da altri e l'imputato, come si evince dagli atti, prima di scappare, si era reso conto che i presenti stavano soccorrendo la B..

Quanto al reato di cui al capo c), sulla base di quanto indicato dal CT del P.M., l'imputato aveva ricevuto ed installato sul proprio motociclo T-MAX, modello del 2009, tg (OMISSIS), acquistato il (OMISSIS) (come risultante dal certificato del PRA, P. G. lo acquistava con scrittura privata del (OMISSIS)), al posto del motore originario, un motore prodotto nel 2012, di evidente provenienza furtiva in quanto il numero identificativo era abraso ed illeggibile, su cui inoltre aveva apposto la targa identificativa originale di un terzo motore, che risultava abbinato a un diverso scooter T-MAX prodotto nell'anno 2001. Rilevava il consulente tecnico: "la fresatura del carter e la sovrapposizione di altra placchetta sono state operazioni poste in essere al fine di non rendere identificabile il propulsore oggetto d'indagine".

Il giudice di primo grado presumeva in via logica la provenienza illecita della res oggetto delle operazioni compiute e il fine doloso delle stesse, non essendovi altro motivo alla base di una tale condotta dissimulatoria. Ed escludeva la buona fede dell'imputato poichè, oltre alla non verificabilità sul punto delle sue dichiarazioni, la piastrina metallica sovrapposta al carter originale era pienamente visibile e verificabile da una "mano esperta" qual era quella dell'imputato, che da sempre si era occupato di meccanica e di motori, come dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio, tanto più che in siffatta maniera si andava a dotare il mezzo di un motore di maggiore potenza di quello proprio del T-MAX. Il primo giudice ricordava che P. era un soggetto dedito a furti, ricettazioni e riciclaggi di siffatti mezzi, e che proprio nell'ambito dell'indagine per cui era stato sottoposto a intercettazione venivano rinvenuti in un box sito in (OMISSIS) in uso all'imputato ben 4 motoveicoli provenienti da furto, uno dei quali era stato utilizzato per la commissione di una rapina.

2. In appello l'imputato, chiedeva: 1. quanto al capo a), l'assoluzione per insussistenza delle violazioni al codice della strada, per erronea valutazione del fatto e ricostruzione della dinamica dell'incidente che non aveva considerato l'attraversamento contra legem del pedone, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 3 e comunque un minor aumento della pena e la riduzione di quest'ultima per sussistenza del comportamento colposo della vittima con riconoscimento delle attenuanti generiche; 2. quanto al capo b), la riduzione della pena nei minimi edittali; 3. quanto al capo c) assoluzione per insussistenza del fatto o perchè il fatto non costituisce reato previa derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 712 c.p. o ex art. 648 c.p.; 4. l'esclusione della recidiva con contenimento della pena nel minimo edittale.

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 25/9/2019, confermava la prima pronuncia.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, P. G., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

Con un primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 589 c.p., commi 1 e 2 e art. 141 C.d.S., comma 1, nonchè carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto "determinazione e congruità della velocità" e conseguente necessario accertamento dell'efficienza causale della condotta antidoverosa da individuare.

In ricorso si deduce, altresì, carenza di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 e 43 c.p., per non avere giustificato l'incidenza eziologica della ritenuta condotta colposa dell'imputato, mancata osservanza dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla "causalità della colpa", nonchè inosservanza dell'art. 192 c.p., comma 1, per non avere considerato il comportamento tenuto dal pedone e indicato nella consulenza tecnica del Pubblico Ministero.

Per il ricorrente, con riferimento al necessario accertamento della causalità della colpa, del tutto evidente sarebbe il vizio di motivazione della sentenza, sia sotto il profilo della carenza e illogicità, che per errata applicazione degli art. 141 C.d.S., comma 1 e art. 43 c.p., per non avere il giudice di merito indicato la velocità da tenere, nonchè le ragioni di fatto che avrebbero giustificato l'obbligo di ridurre sensibilmente la velocità ben oltre i limiti massimi, e infine per non aver accertato la causalità della colpa ai sensi dell'art. 43 c.p..

Sempre sotto il duplice profilo del vizio motivazionale e della violazione di legge ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente la penale responsabilità di P. in relazione al delitto ex art. 589 c.p., commi 1 e 2, per avere violato le norme sulla circolazione stradale, ovvero nello specifico l'art. 140 C.d.S. e art. 141 C.d.S., commi 1 e 4.

Con un secondo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 589 c.p., commi 1 e 2 e art. 141 C.d.S., comma 2 e art. 190 C.d.S., commi 1, 2 e 4, nonchè carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla "determinazione e congruità della velocità" e conseguente necessario accertamento dell'efficienza causale della condotta anti-doverosa da individuare.

E, ancora, si denuncia carenza di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 e 43 c.p. per non avere giustificato l'incidenza eziologica della ritenuta condotta colposa dell'imputato e per la asserita mancata osservanza dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla "causalità della colpa", oltre che per avere travisato la prova relativa alla distanza del pedone dall'attraversamento pedonale.

Per il ricorrente, se è vero che il conducente ha l'obbligo di ridurre la velocità in prossimità degli attraversamenti pedonali e allorquando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni d'incertezza, è altresì vero che valutazioni e obblighi diversi sussistono in capo al conducente nel caso in cui il pedone non abbia iniziato l'attraversamento sulle strisce pedonali, nè tanto meno nelle vicinanze delle stesse, ovvero nel caso in cui il pedone abbia, come nella fattispecie, violato l'art. 190 C.d.S., commi 1, 2 e 4.

Con un terzo motivo si denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione ad una asserita palese ed incontrovertibile difformità tra i risultati delle prove assunte (distanza del pedone dall'attraversamento pedonale) e la valutazione delle stesse (transito del pedone tra due veicoli in sosta), nonchè alle conseguenze errate che il giudice di merito avrebbe tratto in sentenza sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente con particolare riguardo al punto di collisione, all'attraversamento da parte del pedone lontano dalle strisce pedonali e al transito della vittima tra due autovetture parcheggiate.

Per il ricorrente i giudici di merito, nel ricostruire la dinamica del sinistro non avrebbero preso in considerazione quanto è emerso in sede di consulenza tecnica di parte. A ciò si aggiunga che, in punto velocità moderata, i giudici di merito avrebbero omesso di indicare il legame tra la velocità e lo stato dei luoghi, nonchè d'indicare, con valutazione ex ante, la velocità che il conducente avrebbe dovuto tenere sulla base dello stato dei luoghi, nonchè la velocità che avrebbe evitato l'evento.

Con un quarto motivo si lamentano violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 c.p., comma 2, nonchè carenza, illogicità della motivazione per non avere considerato e valutato il comportamento tenuto dal pedone quale causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità.

Il ricorrente si duole che nella sentenza impugnata la Corte territoriale, dopo avere travisato la prova sulla distanza dalle strisce pedonali e non avere considerato le modalità di attraversamento del pedone stesso, abbia concluso ritenendo che "la condotta della persona offesa non viene ritenuta rappresentare, nella specie, una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, non risultando un evento eccezionale, atipico, non previsto nè prevedibile, se non altro perchè ove avesse osservato gli obblighi di diligenza ed attenzione nella guida dell'autovettura (ndr. comportamento lecito non indicato in termini da velocità da tenere e accertamento che l'evento si sarebbe comunque verificato), si sarebbe trovato non solo nella possibilità di avvistare la vittima, ma anche nella possibilità di osservarne per tempo i movimenti in modo da evitare l'impatto rivelatosi letale" (pag. 7 della sentenza impugnata).

Con un quinto motivo il ricorrente si duole dell'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 61 c.p., n. 3, nonchè della carenza e illogicità di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista ex art. 61 c.p., n. 3.

Lamenta, in particolare, che la motivazione della Corte territoriale sarebbe carente sul punto, laddove da un lato afferma correttamente che deve esserci un accertamento in concreto degli elementi dai quali dedurre che l'agente abbia previsto l'evento, dall'altro omette d'indicare in maniera precisa e dettagliata gli elementi dai quali nella fattispecie risulta la sussistenza della colpa cosciente, omettendo altresì di considerare le imprudenze poste in essere dal pedone.

Per il ricorrente non è possibile affermare, dopo aver letto la decisione impugnata, che fa leva in concreto sulla macroscopicità della condotta colposa, che i giudici di merito abbiano correttamente applicato il principio che loro stessi richiamano. La sentenza, infatti, fonda la sua valutazione su elementi che si possono considerare idonei a dimostrare l'esistenza della prevedibilità dell'evento ed eventualmente a confermare l'elevato grado di colpa da parte dell'imputato che avrebbe agito in violazione di numerose regole di comportamento.

La colpa cosciente o con previsione - si legge in ricorso- è senza dubbio un'altra cosa: non è ovviamente la prevedibilità dell'evento e prescinde dalla gravità della colpa. Ciò che è richiesto è che l'agente si sia concretamente rappresentato la possibilità del verificarsi di un evento dannoso sia pure con la convinzione di evitare che si verifichi, occorre cioè che l'agente abbia concretamente previsto l'evento.

Per il ricorrente, che richiama sul punto il dictum di Sez. 4 n. 8133/2019, bisogna individuare gli elementi sintomatici che consentano di ritenere previsto e non solo prevedibile - l'evento. L'evento oggetto della rappresentazione dell'agente deve essere, infatti, almeno nelle sue linee essenziali quello hic et nunc verificatosi e non già genericamente un grave incidente stradale.

Ricordati questi principi, nella fattispecie de qua la colpa cosciente sarebbe stata configurabile, ad avviso del ricorrente, se vi fosse la prova che il conducente, avesse visto il pedone intento ad attraversare e, non avesse arrestato la marcia del veicolo vuoi per aver sottovalutato il pericolo d'investimento, vuoi per aver sopravvalutato le proprie capacità di evitare quell'evento, oggetto di previa rappresentazione.

Con un sesto motivo si denunciano, cumulativamente, carenza di motivazione, nonchè inosservanza e/o errata applicazione del combinato disposto dell'art. 41 c.p., comma 1 e art. 133 c.p., n. 3, per non avere considerato, nella determinazione della pena, il grado di colpa della vittima, ovvero per non avere effettuato la valutazione comparativa del grado di colpa sia dell'imputato che della vittima.

Si lamentano, altresì, carenza, illogicità della motivazione, nonchè inosservanza e/o errata applicazione dell'art. 133 c.p., per non avere considerato, in ordine alla richiesta di rideterminazione della pena, tutti i criteri legali, ovvero per non avere effettuato la valutazione comparativa dei criteri ex lege previsti con riferimento sia al reato ex art. 589 c.p., di cui al capo a) d'imputazione sia al reato ex art. 189 C.d.S., comma 6, di cui al capo b) d'imputazione.

Con un settimo motivo, relativo al delitto contestato al capo c) d'imputazione, si lamentano: a. inosservanza e/o errata applicazione dell'art. 648 bis c.p. e art. 192 c.p.p., per avere considerato sussistenti, pur in totale assenza di prova in atti, sia l'elemento soggettivo che oggettivo del reato de quo con riferimento alla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene (motore) e all'operazione di mascheramento del motore attribuita all'imputato. b. Errata qualificazione giuridica.

La Corte territoriale - si legge in ricorso - ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di riciclaggio per avere avuto da un lato la consapevolezza della provenienza illecita del motore e dall'altro lato per aver eseguito il taroccamento.

Si censura, dunque, l'iter logico argomentativo utilizzato per affermare la penale responsabilità dell'imputato atteso che del tutto illogico e contraddittorio è ritenere presente in atti sia la prova della riconducibilità in capo a P. delle operazioni di riciclaggio e sia la prova che lo stesso avesse consapevolezza della provenienza furtiva del bene.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 2, in vigore dal 31/12/2021, sono comparsi il Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e il Difensore del ricorrente, avvocato Gi. Cr., del Foro di Milano, che, riportandosi ai motivi, ne ha chiesto l'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fondato è il solo quinto motivo di ricorso sopra illustrato, con cui si censura la corretta applicazione della norma di cui all'art. 61 c.p., n. 3 e il percorso motivazionale dei giudici di appello quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della c.d. "colpa cosciente" o "colpa con previsione" per cui la sentenza impugnata va annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.

Tutti gli altri motivi, che in gran parte ripropongono acriticamente doglianze già logicamente e congruamente confutate dalla Corte territoriale, sono infondati, per cui il ricorso va rigettato nel resto.

2. Partendo nell'analisi dai motivi in punto di responsabilità, ne va rilevata l'infondatezza in quanto il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonchè corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato, tutte le tesi oggi riproposte, da quelle afferenti alla dinamica del sinistro, con particolare riferimento alla colpa esclusiva del pedone investito ed alla velocità della moto (pagg. 6-7), all'assenza di prova, quanto al reato sub c), che fosse stato il P. a "taroccare il mezzo" (pag. 9) e alle censure in punto di trattamento sanzionatorio (pagg. 10-11).

3. Per quello che rileva in questa sede, il fatto, come ricostruito dai giudici di merito, è in buona sostanza incontestato.

Come ricorda la sentenza di primo grado, il (OMISSIS), verso le ore 18, in (OMISSIS), un motociclo di grossa cilindrata investiva B.A., causandone la morte; il conducente, subito dopo, si dileguava.

Sul posto interveniva il personale di Polizia e gli operanti notavano, nelle immediate vicinanze, un motociclo Yamaha T-Max di colore nero, danneggiato nella parte anteriore e con un casco di colore nero appoggiato sul manubrio dello stesso.

Da accertamenti emergeva che il motoveicolo era intestato a P.G., gravato da numerosi precedenti penali.

I testimoni oculari descrivevano il conducente del motoveicolo come un uomo alto, di media corporatura, con barba curata di colore nero, capelli corti ed età compresa tra i 30 e i 35 anni.

Gli operanti, perlustrando le vie limitrofe, notavano due ragazzi che si stavano allontanando dal luogo dell'incidente che, immediatamente bloccati, erano identificati in P. M. e P. G., quest'ultimo intestatario del motoveicolo.

In merito al sinistro stradale, P. G. negava ogni responsabilità sostenendo che nell'arco temporale in cui si era verificato l'incidente si trovava al lavoro in una carrozzeria non meglio identificata. Non convincendo gli operanti, veniva portato al Pronto Soccorso per gli esami tossicologici e poi veniva accompagnato in Polizia per il fotosegnalamento. Nel frattempo, il personale che stava effettuando i rilievi sul luogo dell'incidente veniva avvicinato da P. T., zio paterno di P. G., il quale si assumeva la responsabilità dell'accaduto, precisando di avere in uso da tempo il motociclo intestato al nipote.

I testi oculari, F. e B. venivano risentiti e veniva esibito loro un album fotografico con l'effige di P. T.: entrambi dichiaravano con assoluta certezza che tra le persone ivi raffigurate non vi era l'autore dell'investimento. Inoltre, le registrazioni acquisite presso il centralino di emergenza (Nue) evidenziavano che la prima richiesta di soccorso era stata registrata alle ore 18.04 del (OMISSIS) e solo pochi minuti dopo P. G. veniva fermato in una via adiacente, mentre invece P. T. sopraggiungeva sul luogo dell'incidente solo successivamente.

P. G. era già noto alle forze dell'ordine in relazione a indagini per reati di rapina commessi ai danni di istituti di credito, la sua utenza era sottoposta ad intercettazione e a bordo del motoveicolo T-Max era stato installato un rilevatore satellitare di posizione G.P.S..

Confrontando gli spostamenti registrati dal rilevatore satellitare G.P.S. con le celle agganciate dai due cellulari in uso a P. G., si giungeva ad affermare con assoluta certezza che egli fosse alla guida del motoveicolo al momento dell'impatto. Non solo, nelle conversazioni telefoniche intercettate alle ore 18.05, pochi minuti dopo il sinistro, l'imputato, parlando con D. N., ammetteva di aver investito una persona; alle ore 18.21 chiamava lo zio, P. T., chiedendogli di assumersi la responsabilità del sinistro mortale.

Gli elementi a carico dell'odierno ricorrente, infine, erano stati ulteriormente corroborati dalle s.i.t. di G. S., gestore del distributore (OMISSIS). Invero, dalla rilevazione effettuata dal GPS risultava che giorno (OMISSIS), dalle 18.00 alle 18.02, il motoveicolo T-Max era fermo in via (OMISSIS), presso un distributore di carburante; il G. riconosceva P. G. come colui che aveva fatto rifornimento presso il suo distributore poco prima dell'incidente.

Il C.T. del P.M., F. G., incaricato della ricostruzione dell'incidente, evidenziava la violazione dell'art. 141 C.d.S., per non aver il conducente del motoveicolo moderato la velocità in prossimità e in corrispondenza di un'intersezione, venendo in collisione con il pedone, B.A., ad un'andatura superiore e non consona a quella prevista in ambito urbano (quanto meno 82 km/h rispetto al limite di 50 km/h).

Il rapporto di causalità tra tale violazione e l'evento mortale veniva ritenuto di tutta evidenza, poichè era in particolare su questa base colposa che l'imputato investiva B. A., che stava attraversando la sede stradale, facendola così impattare violentemente a terra dopo averla fatta librare in aria, e provocandole in tal modo un politraumatismo da cui derivava la morte ("decesso in trauma da sfondamento").

4. La Corte territoriale, come si anticipava, ha confutato argomentatamente, in primis, le doglianze afferenti al profilo di colpa specifica attribuito all'imputato a seguito della CT effettuata su incarico del P.M. da parte del consulente F. G. e cioè alla circostanza che, in occasione dell'incidente mortale, P. G. stesse conducendo il proprio motoveicolo a una velocità superiore ai limiti indicati dall'art. 140 C.d.S. e art. 141 C.d.S., commi 1 e 4.

Il giudice del gravame del merito, correttamente, ricorda che le prescrizioni attinenti ai limiti di velocità, sono preordinate, oltre che al fine di non creare pericolo nel normale andamento della circolazione, anche al fine di consentire al conducente di prevenire e porre rimedio alle imprudenze altrui che si dovessero presentare: chi guida, quindi, è anche obbligato a prevedere ed evitare le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e deve prepararsi a superarle senza recare danno altrui.

L'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.

Orbene, rilevano i giudici dell'appello che, indipendentemente dai limiti posti alla circolazione, la velocità deve essere adattata allo stato dei luoghi, alle condizioni di visibilità e di viabilità e come le risultanze probatorie in atti abbiano consentito di accertare che l'incidente era avvenuto in orario serale, e cioè alle 18 circa del (OMISSIS), su un tratto di strada a tre carreggiate separate da spartitraffico adibito a verde; l'investimento avveniva in corsia di marcia direttrice viale (OMISSIS) della carreggiata centrale di via (OMISSIS) larga, nel punto, circa 12 metri poco oltre l'intersezione con via (OMISSIS) ove era tracciato apposito attraversamento pedonale preceduto da rallentatori ottici.

Tale attraversamento - prosegue la sentenza impugnata- risultava distante dal corpo del pedone 12.65 metri e su entrambi i margini della carreggiata era consentita la sosta di veicoli. La pavimentazione stradale si presentava asciutta e senza anomalie, le condizioni meteo erano di cielo nuvoloso con buona visibilità e illuminazione artificiale sufficiente, il traffico era di scarsa consistenza.

In un tale contesto, logico è il rilievo che l'imputato avrebbe dovuto accorgersi del pedone in attraversamento, e, indipendentemente dal fatto che lo stesso fosse proprio sulle strisce pedonali o nelle vicinanze (laddove nessuno delle persone presenti ha potuto indicare se la B. stesse o meno attraversando sulle strisce pedonali e l'unico dato certo è che al momento dell'intervento degli accertatori il corpo della donna si trovava a una distanza di 12,65 metri dall'attraversamento pedonale), comunque avrebbe dovuto moderare la velocità proprio per la presenza di un attraversamento pedonale segnalato da rallentatori ottici.

Indipendentemente dalla velocità di 83 km/h o superiore ai 50 km/h, in altri termini, certo è che la velocità tenuta da P.G. non era consona alle particolarità del tratto stradale, alla visibilità, ormai notturna e alle condizioni generali di viabilità. Una maggior attenzione nonchè una minore velocità avrebbe consentito a P. G. di accorgersi del pedone all'atto dell'attraversamento e quindi attivare tutti gli accorgimenti, possibili solo con una velocità di andatura particolarmente moderata, idonei a evitare l'impatto o comunque ad evitarne le drammatiche conseguenze. B. A. - si ricorda in sentenza - a causa dell'urto veniva sbalzata in aria e quindi precipitava a terra con l'esito mortale.

5. L'art. 140 C.d.S. e art. 141 C.d.S., commi 1, 2 e 6 prevedono che, all'interno dei limiti di velocità, gli automobilisti devono comunque comportarsi in modo da salvaguardare - in ogni modo - la sicurezza stradale e devono modulare la velocità tenendo conto di ogni circostanza che caratterizza la circolazione in modo da assicurare l'arresto tempestivo del mezzo entro i limiti del campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile e tanto più in caso di visibilità limitata, di ore notturne, in prossimità di intersezioni quando i pedoni che sono sulla strada siano incerti o tarino a scansarsi, o siano incerti, in modo da compiere le manovre utili e necessarie a tutela della vita umana.

Il profilo di colpa specifica di cui all'imputazione - che si aggiunge a quello di generica negligenza ed imperizia - attiene alla violazione dell'art. 141 C.d.S., commi 1 e 4, norma secondo cui: 1. "è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione"; 4. il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento".

Ebbene, la sentenza impugnata, relativamente al profilo di colpa specifica addebitato al P., opera un buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità - che va qui ribadita - secondo cui, in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, neanche il rispetto del limite massimo di velocità consentito (che, peraltro, non è il caso che ci occupa) esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'art. 141 C.d.S. (così la recente Sez. 4, n. 7093 del 27/1/2021, Di Liberto, Rv. 280549 che ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a velocità moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, di tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo il pedone ed arrestare il mezzo).

L'art. 141 C.d.S., impone al conducente di un veicolo di regolare la velocità in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza e prevede inoltre che il conducente deve conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità.

E questa Corte di legittimità ha anche chiarito che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purchè ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/4/2017, Luciano, Rv. 270176, che ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all'attraversamento pedonale nonostante l'insistenza "in loco" di apposito sottopassaggio; conf. Sez. 4 n. 42099 del 14/10/2021, Pinzino, non mass.).

La contestazione del profilo di colpa specifica di cui all'art. 141 C.d.S., diversamente da quanto opina il ricorrente non necessita che sia individuata la specifica velocità di marcia, essendo sufficiente che si proceda ad una velocità non adeguata rispetto alle condizioni di tempo e di luogo in cui il mezzo si trovava a circolare. Dunque nel formulare il proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità relativa - vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità - il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale (cfr. Sez. 4, n. 42097 del 14/10/2021, La Cascia, Rv. 282068; conf. Sez. 4, n. 8526 del 13/2/2015, De Luca Cardillo, Rv. 262449, in una fattispecie in cui l'imputato aveva mantenuto una velocità prossima, per difetto, al limite vigente nel tratto stradale interessato dal sinistro, valutata, tuttavia, non adeguata in considerazione della scarsa visibilità notturna, della prossimità sia alle strisce pedonali sia all'intersezione con altra strada nonchè della presenza a bordo del motociclo da lui condotto di un passeggero privo di casco).

6. Con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto - e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità - la Corte territoriale confuta anche la tesi che la condotta della persona offesa abbia potuto rappresentare una "causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento", non risultando l'evento realizzatosi del tutto eccezionale, atipico, non previsto nè prevedibile, se non altro perchè il conducente, ove avesse osservato gli obblighi di diligenza ed attenzione nella guida dell'autovettura, si sarebbe trovato non solo nella possibilità di avvistare la vittima ma anche nella possibilità di osservarne per tempo i movimenti in modo da evitare l'impatto rivelatosi letale.

Corretto, in ogni caso, è il rilievo che, anche se vi fosse stato un comportamento imprudente del pedone - che non è la conclusione cui argomentatamente è perviene il giudice di primo grado- ci troveremmo nell'ambito del cosiddetto principio dell'affidamento - complessa questione teorica, ricca di implicazioni applicative - che in casi come quello in esame viene frequentemente invocato, a favore dell'imputato, assumendosi la non prevedibilità del comportamento tenuto dalla persona offesa, che avrebbe attraversato la strada imprudentemente. Ma che non può trovare applicazione.

Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza che il principio di affidamento, in tema di circolazione stradale, trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purchè questo rientri nel limite della prevedibilità (cfr. ex multis le recenti Sez. 4 n. 51747 del 27/11/2019, Ripepi e 10062 del 14/2/2019, Nostrani, non massimate e le conformi Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997 (alla cui articolata e condivisibile motivazione si rimanda, in un caso in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata ritenuta la responsabilità per lesioni del conducente di un ciclomotore che aveva investito un pedone mentre attraversava al di fuori delle strisce pedonali, in un tratto rettilineo ed in condizioni di piena visibilità, per la condotta di guida non idonea a prevenire la situazione di pericolo derivante dal comportamento scorretto del pedone, rischio tipico e ragionevolmente prevedibile della circolazione stradale) e Sez. 4, n. 5691 del 2/2/2016, Tettamanti, Rv. 265981).

Nell'affermare il medesimo principio, con altra condivisibile pronuncia (Sez. 4, n. 12260 del 9/1/2015, Moccia ed altro, Rv. 263010), questa Corte aveva annullato la sentenza con la quale era stata esclusa la responsabilità del guidatore per omicidio colposo di un pedone, il quale, sceso dalla portiera anteriore dell'autobus in sosta lungo il lato destro della carreggiata, era passato davanti all'automezzo ed era stato investito dall'imputato, che aveva rispettato il limite di velocità ma non aveva provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida e, segnatamente, della presenza in sosta del pullman).

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente precisato, fin da tempo risalente, che il conducente che noti sul percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, deve rallentare la velocità e, occorrendo, anche fermarsi; e ciò allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili" (così questa Sez. 4 sent. 8859/1988), in quanto la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell'attraversare costituisce un rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale.

Sempre in tema di pedoni, questa Corte ha più volte affermato che, in tema di reati colposi (omicidio o lesioni) posti in essere nell'ambito della circolazione stradale, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (così questa Sez. 4, sent. n. 10635/2013 e, nello stesso senso sent. 33207/2013 secondo cui "il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile").

Con motivazione logica e congrua la Corte territoriale confuta la tesi difensiva volta a determinare l'inevitabilità del sinistro stradale, evidenziando come l'imputato abbia disatteso il rispetto di una fondamentale regola cautelare quale quella statuita in seno al citato art. 141 C.d.S..

Ricordato, attraverso il conferente richiamo alla sentenza 12260/2015 di questa Corte di legittimità, che, come detto, il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purchè rientri nel limite della prevedibilità, la Corte milanese ricorda condivisibilmente come, nel caso di investimento di un pedone, perchè possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per la sua morte, è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso e, inoltre, che prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente il quale ha, peraltro, l'obbligo di ispezionare la strada costantemente, mantenere sempre il controllo del veicolo e prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende (così questa Sez. 4, nella sentenza n. 44651 del 12.10.2005).

A carico del conducente è posto un precetto fondamentale sintetizzato - come ricordano i giudici del gravame del merito - nell'obbligo di attenzione che questi deve avere al fine di avvistare il pedone, così da potere porre in essere efficacemente i necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento. E a tali obblighi il conducente è tenuto anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti, vuoi violativi degli obblighi comportamentali specifici dettati dall'art. 190 C.d.S..

7. In ultimo, quanto ai motivi afferenti alla responsabilità, infondate sono le doglianze volte a contestare, in relazione al reato ex art. 648 bis c.p., sub c), che il P. si fosse occupato delle operazioni di "taroccamento" del motociclo, per cui, al più, avrebbe potuto rispondere del reato di cui all'art. 648 c.p., se non addirittura di quello previsto dall'art. 712 c.p., per avere acquistato un motore già taroccato con conseguente diminuzione della pena inflitta.

L'argomento, per i giudici milanesi non è convincente, sul corretto rilievo, ricordate le caratteristiche dei tre reati sopra richiamati, che il riferimento operato dall'art. 648 bis alle condotte che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa evidenzia che la condotta del soggetto attivo del reato può incidere tanto sull'identità del bene, ovvero sulla sua "riconoscibilità", quanto sulla "tracciabilità" del suo percorso, essendo sufficiente che quest'ultima sia anche solo ostacolata (conferente in tal senso appare il richiamo al dictum di Sez. 2 n. 8473/2019).

E che, nel caso dei beni mobili registrati, la tracciabilità è legata alle relative risultanze documentali e queste ultime all'identità del mezzo che è data non soltanto dagli identificativi fisicamente impressi sul bene, come i numeri di telaio o di motore, o a esso incorporati, come la targa, ma anche dal modello e dall'epoca di produzione, per cui non è necessario, per integrare il delitto di riciclaggio di un autoveicolo di provenienza delittuosa, che siano alterati i dati identificativi dello stesso, potendosi ottenere il risultato di occultarne la provenienza delittuosa anche smontando il veicolo e vendendo o riutilizzando i singoli pezzi.

Non vi è dubbio - prosegue la sentenza impugnata - che la manomissione del numero identificativo del motore costituisca chiaramente operazione tesa a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa, ove si osservi che detto elemento è fondamentale per l'individuazione del mezzo e quindi per il collegamento dello stesso con il proprietario che ne è stato spogliato.

Nel caso in esame la Corte territoriale condivide la conclusione del giudice di primo grado che aveva individuato l'imputato come il responsabile del taroccamento sulla base di specifici elementi: a. la competenza professionale di P. che da sempre si era occupato di motori; b. la perfetta visibilità delle modifiche apportate al mezzo; c. il rinvenimento presso un box sito in (OMISSIS) in uso a P. di quattro motocicli provenienti da furto.

Tali circostanze sono state logicamente ritenute deponenti in modo concorde per far ritenere che lo stesso P. avesse le competenze tecniche per operare la sostituzione e avesse personalmente agito in tal senso al fine di apportare maggior potenza al motociclo, non apparendo tale affermazione scalfita dalla produzione difensiva relativa all'acquisto da parte dell'imputato da tale H.P.H.V.V. di un blocco motore YAMAHA T MAX risalente al (OMISSIS), sul rilievo che, di per sè, l'acquisto in questione costituisce fatto assolutamente neutro rispetto agli interventi successivi operati sul mezzo.

Ciò viene ritenuto di tutta evidenza se si considera, come indicato già dal primo giudice, che l'imputato aveva ricevuto e installato sul proprio motociclo modello 2009, acquistato il 18/09/2015 un motore prodotto nel 2012 con numero identificativo abraso e sul quale aveva apposto una targa identificativa originale di un terzo motore che risultava abbinato a un diverso scooter prodotto nel 2001.

Anche per i giudici di appello risulta pertanto indiscussa la realizzazione del reato contestato di cui all'art. 648 bis c.p. e, quanto all'esclusione della recidiva e all'applicazione del minimo della pena in relazione a tale reato, la Corte meneghina rileva che non sono state dettagliate le ragioni a fondamento della richiesta.

In ogni caso la Corte territoriale ritiene che la pena irrogata sia congrua in relazione all'oggettiva gravità del reato (ricordandosi che l'imputato, tra l'altro. era alla guida del motociclo sprovvisto di patente). E, per quanto concerne la recidiva, i giudici di appello, ricordatene le caratteristiche di sistema (pag. 10), la ritiene applicabile condividendo il percorso motivazionale del giudice di primo grado che, in vari punti della sentenza, aveva evidenziato la personalità negativa dell'imputato che, gravato da numerosi precedenti era, al momento del fatto, controllato dalle forze dell'ordine perchè sospettato di gravi reati e la cui vita, fin da quando aveva 18 anni, era stata caratterizzata da continue illegalità come peraltro dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio in data 13/01/2016.

I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talchè la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura.

Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonchè, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).

8. Venendo al trattamento sanzionatorio, infondati sono i profili di doglianza relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte territoriale ha congruamente motivato, valutando negativamente a tal fine sia la personalità dell'imputato, onerato da gravi precedenti penali (rapina e reato in violazione della legge sugli stupefacenti), che il suo comportamento post factum.

Si ricorda, a tal proposito, nella sentenza impugnata, il comportamento assolutamente sleale del P. che, poco dopo l'incidente, aveva contattato lo zio paterno convincendolo ad assumersi la responsabilità dell'incidente e così dimostrando nessun pentimento per quanto appena commesso, nessun trasporto umano verso la vittima ma solo la volontà di sottrarsi dalle conseguenze, compromettendo una terza persona.

Tale ultima circostanza ha permesso al giudice del gravame del merito di formulare una diversa interpretazione, rispetto a quanto riferito nell'atto di appello, in merito alle dichiarazioni della teste C. S. secondo la quale l'investitore dopo il fatto aveva esclamato frasi di "disperazione" mettendosi le mani nei capelli, concludendo che la preoccupazione di P. non era per la vittima, altrimenti si sarebbe fermato e sarebbe rimasto sul posto aiutando gli altri intervenuti a prestarle i primi soccorsi, ma all'evidenza le sue esclamazioni di disperazione erano rivolte alle possibili conseguenze dell'investimento nei suoi confronti.

Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonchè al suo negativo comportamento processuale).

Quanto al trattamento sanzionatorio relativo al capo b) di imputazione la Corte territoriale, nel confermare il giudizio rassegnato in primo grado, ha ritenuto motivatamente che lo stesso fosse in linea con la gravità del fatto e il suo comportamento.

9. Fondate, invece, sono le doglianze proposte dal ricorrente relativamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 3.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente la colpa con previsione e, rilevato che in un primo momento il PM aveva contestato il dolo eventuale, aveva scritto in sentenza: "... correttamente il GIP ed il Tribunale del riesame hanno ritenuto che non vi fossero gli estremi di tale atteggiamento soggettivo, ma quelli minori della colpa cosciente (si rimanda alla relativa motivazione). La colpa cosciente è pienamente sussistente: lo sfrecciare su un viale ove è previsto l'attraversamento pedonale ad una velocità superiore del 60% a quella consentita, seppur non è sicuro indice dell'accettazione del rischio dell'evento morte, significa avere ben in mente che poteva verificarsi un evento quale quello di impattare contro un pedone, poichè per forza di cose le condizioni di quella strada gli erano note e quindi sapeva perfettamente che con quella condotta stava correndo, e faceva correre, seri rischi, a chi si disponeva ad attraversare, per quanto fosse eventualmente convinto che con la sua abilità potesse farvi fronte, il che è il tipico atteggiamento della colpa cosciente" (così a pag. 4 della sentenza di primo grado).

Tale affermazione, come si dirà di qui a poco, non opera un buon governo dei pur richiamati principi (in nota a pag. 4 della sentenza di primo grado il giudice richiama Sez. Un. 38343/2014, Thyssenkrupp, Rv. 261104) affermati in materia da questa Corte di legittimità. E, a fronte dell'articolato motivo di appello sul punto, ha ragione il ricorrente nel rilevare che la Corte territoriale, che pure dà atto a pag. 8 che il problema più complesso in tema di "colpa con previsione" è quello dell'accertamento in concreto degli elementi, per lo più di natura sintomatica e quindi indiziaria, dai quali sia possibile dedurre che l'agente avesse previsto, sia pure genericamente, un evento dannoso del tipo di quello effettivamente provocato, nel seguito della motivazione tradisce la premessa. E lo fa laddove ritiene che: "nel caso di specie la decisione impugnata ha dimostrato l'esistenza della prevedibilità dell'evento e confermato l'elevatissimo grado di colpa da parte dell'imputato, che ha agito in violazione di numerose regole di comportamento nonchè dal fatto che nonostante la situazione di fatto che la circolazione rappresentava l'imputato aveva sicuramente previsto la possibilità che un pedone potesse attraversare la strada ma riteneva di poterne evitare l'investimento" (così sempre a pag. 8 della sentenza impugnata).

Orbene, va ricordato, in punto di diritto che, in tema di elemento soggettivo del reato, ricorre il dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato la concreta possibilità di verificazione di un fatto costituente reato come conseguenza del proprio comportamento, persiste nella sua condotta, accettando il rischio che l'evento si verifichi; si versa invece nella colpa con previsione quando l'agente prevede in concreto che la sua condotta possa cagionare l'evento ma ha il convincimento di poterlo evitare (così questa Sez. 4, n. 24612 del 10/4/2014, Izzo, Rv. 259239 che, in relazione all'evento mortale causato da un incidente stradale, ha censurato la decisione del giudice di merito nella parte in cui riconosceva la ricorrenza della circostanza aggravante della colpa cosciente o con previsione, di cui all'art. 61 c.p., n. 3, per omessa indicazione degli elementi sintomatici da cui andava desunta non la prevedibilità in astratto bensì la previsione in concreto da parte dell'imputato del decesso della vittima, non evincibile dalla gravità della violazione in sè considerata).

In generale, nel reato colposo l'evento costituisce la concretizzazione del rischio che la cautela è chiamata a governare e che dal punto di vista soggettivo per la configurabilità del mero "rimprovero" è sufficiente che la connessione tra la violazione delle prescrizioni oggetto delle norme cautelari e l'evento sia percepibile dall'agente, mentre nella c.d. "colpa cosciente" l'agente ha concretamente presente la connessione causale rischiosa, si pone consapevolmente all'interno di una situazione rischiosa, ma per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o qualsivoglia altra biasimevole ragione, non si astiene dalla condotta intrapresa e non si conforma a quelle doverose volte alla tutela di quel rischio.

Conferente appare il richiamo che fa la sentenza di primo grado al dictum delle Sez. Un. 38343/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261105, che, in sostanza, hanno ritenuto che nella c.d. "colpa cosciente" la verificazione dell'illecito "da prospettiva meramente teorica si fa evenienza concretamente presente nella mente dell'agente", pur difettando la lucida prospettiva della possibile verificazione dell'evento concreto conseguente alla propria condotta e la consapevole determinazione ad agire comunque, accettando l'eventualità della causazione dell'offesa, tipiche del dolo eventuale.

Come rilevato da questa Sez. 4, n. 35585 del 12/5/2017, Schettino, Rv. 270776 la natura normativa della colpa, ormai generalmente riconosciuta, trova una significativa deroga nel caso della colpa con previsione o "colpa cosciente" nella quale la componente psicologica è non solo ineliminabile ma addirittura preponderante anche se la componente normativa è parimenti essenziale (è pur sempre necessario, nella colpa con previsione, che l'agente violi una regola cautelare).

Tradizionalmente si afferma che, nella colpa cosciente ex art. 61 c.p., n. 3, l'agente prevede che la sua condotta possa cagionare l'evento ma ha il convincimento di poterlo evitare. Questa forma di colpa è contigua ad un'ipotesi di dolo, il dolo eventuale; ciò che distingue la colpa cosciente dal dolo eventuale è che, in questo secondo caso (dolo eventuale) l'agente non ha la convinzione di poter evitare l'evento ma accetta il rischio che l'evento si verifichi. Tanto che - si è affermato in dottrina -nel caso della colpa con previsione, se l'agente avesse saputo che l'evento si sarebbe verificato si sarebbe astenuto mentre, nel caso del dolo eventuale, avrebbe agito ugualmente.

La distinzione tra le due ipotesi assume un rilievo ben maggiore quando il fatto non sia previsto come reato nella forma colposa. In questi casi un fatto reato previsto soltanto come doloso difetta di tipicità se è possibile provare esclusivamente la colpa, sia pure con la previsione dell'evento, e non il dolo eventuale (e tanto meno il dolo diretto o quello intenzionale). Nel caso, poi, di colpa per omissione sarà anche necessario individuare l'esistenza di una posizione di garanzia per poter addebitare l'evento, anche da un punto di vista oggettivo, all'agente.

Pertanto, ciò che contraddistingue la colpa con previsione è la circostanza che l'agente prevede l'evento dannoso ma (a differenza di quanto avviene per il dolo eventuale) è convinto di poterlo evitare. Non è dunque sufficiente che l'evento sia prevedibile - perchè la prevedibilità dell'evento costituisce elemento ineludibile ed essenziale per poter ritenere esistente l'elemento soggettivo per ogni forma di reato colposo - ma è necessario che l'agente l'abbia previsto in concreto sia pure con il convincimento di cui si è detto.

10. Ebbene, corretto appare il rilievo che si legge nella sentenza impugnata, che aveva del resto operato anche questa Corte nella recente Sez. 4, n. 8133 del 31/1/2019, Bacchetta, non mass. richiamata dal ricorrente - secondo cui, come spesso avviene per gli elementi della condotta che hanno una connotazione di natura psicologica, il problema più complesso in queste fattispecie è quello dell'accertamento in concreto degli elementi, per lo più di natura sintomatica e quindi indiziaria, dai quali sia possibile dedurre che l'agente avesse previsto, sia pure genericamente, un evento dannoso del tipo di quello effettivamente provocato.

Tuttavia, è proprio sotto questo profilo che le sopra ricordate motivazioni in punto di colpa cosciente da parte dei giudici di merito appaiono entrambe carenti.

Alla luce dei principi esposti non è possibile affermare che la decisione impugnata, che sotto il profilo in esame fa leva, in concreto, esclusivamente sulla ma-croscopicità della condotta colposa, li abbia correttamente applicati al caso oggetto del presente giudizio.

La sentenza, infatti, fonda la sua valutazione su elementi certamente idonei a dimostrare l'esistenza della prevedibilità dell'evento e a confermare l'elevatissimo grado di colpa da parte dell'imputato che ha agito in violazione di numerose regole di comportamento. Ma la colpa con previsione è un'altra cosa: non è, ovviamente, la prevedibilità dell'evento e prescinde dalla gravità della colpa. Ciò che è richiesto è che l'agente si sia concretamente rappresentato la possibilità del verificarsi di un evento dannoso sia pure con a convinzione di evitare che si verifichi. Non basta dunque che l'evento sia prevedibile ma occorre che l'agente lo abbia concretamente previsto.

Manca nella sentenza impugnata l'indicazione degli elementi sintomatici che consentano di ritenere previsto - e non solo prevedibile - l'evento.

Non è sufficiente affermare la gravità, peraltro indiscussa, delle violazioni compiute nè che tale condotta gravemente inosservante rendesse prevedibile il verificarsi di un evento dannoso; la colpa, per la sua natura normativa, si fonda sulla violazione di regole cautelari che si formano su base normativa o tenendo conto dell'esperienza che consente di attribuire carattere di prevedibilità a certe violazioni. Non solo. La prevedibilità degli eventi dannosi sta alla base della formazione della regola cautelare, ma è richiesta anche la prevedibilità dell'evento in concreto verificatosi. Se si prende a parametro della colpa con previsione la prevedibilità dell'evento si è fuori strada perchè la prevedibilità è il fondamento della colpa; non è sufficiente che l'agente abbia violato una regola cautelare, che da questa violazione sia derivato l'evento dannoso e che questo evento fosse prevedibile; è necessario che questo evento fosse previsto dall'agente.

Deve quindi esistere, perchè l'evento possa essere ritenuto "previsto", un quid pluris rispetto alla sua mera prevedibilità e ciò non può essere costituito dalla gravità delle violazioni compiute (si può avere previsione dell'evento anche in presenza di lievi trasgressioni delle regole di prudenza o diligenza) bensì da elementi - ovviamente, nella generalità dei casi, di natura sintomatica - che consentano di affermare che l'evento è stato effettivamente previsto dall'agente.

Ed invero, non si tratta di ipotesi di scuola.

Si pensi, sempre in ambito di circolazione stradale, al tema del sorpasso in situazione di pericolo, per il quale può certamente affermarsi l'esistenza della colpa "cosciente" nel caso in cui un automobilista esegua un sorpasso, confidando nella rapidità della sua manovra, pur essendosi accorto che la corsia che deve impegnare per il sorpasso è già occupata da un'autovettura che proviene dal senso inverso; o, nel caso in cui il sorpasso avvenga in curva, se l'altra corsia appaia impegnata da una serie di veicoli che la stanno percorrendo; o, ancora, quando l'agente, conscio della brevità del tratto libero nel quale può eseguire il sorpasso, lo compia ugualmente trovandosi nella necessità di rientrare anzitempo e vada ad urtare contro il veicolo che stava sorpassando.

Anche al di fuori della circolazione stradale possono agevolmente individuarsi casi di colpa con previsione: il medico che esegua un intervento chirurgico non urgente che sa non rientrare nelle sue competenze professionali e lo esegua in modo imperito con la consapevolezza dei danni che può provocare un intervento errato, fidando comunque nelle sue capacità; il datore di lavoro che, avvertito di una situazione di grave e attuale pericolo per l'incolumità dei lavoratori (per es. che una superficie di passaggio non è in grado di sopportare il peso delle persone), insista per la prosecuzione delle attività lavorative senza l'adozione di alcuna cautela, fidando in ogni caso che quella superficie regga.

Fondato è il rilievo difensivo secondo cui, in casi come quello in esame, la colpa cosciente può essere ritenuta se vi sono elementi per poter affermare che il motociclista odierno ricorrente avesse visto il pedone intento ad attraversare e non avesse arrestato la marcia della moto, vuoi per avere sottovalutato il pericolo d'investimento, vuoi per avere sopravvalutato le proprie capacità di evitare quell'evento, oggetto di previa rappresentazione.

Va dunque ribadito che la colpa cosciente è configurabile nel caso in cui la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento, ma egli abbia previsto in concreto che la sua condotta poteva cagionare l'evento ed abbia comunque agito con il convincimento di poterlo evitare, sicchè, ai fini della valutazione della responsabilità, il giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui sia desumibile non la prevedibilità in astratto dell'evento, bensì la sua previsione in concreto da parte dell'imputato (cfr. Sez. 4, n. 32221 del 20/6/2018, Carmignani, Rv. 273460 in tema di omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza stradale consistente nell'investimento, da parte di un automobilista, di un pedone che svolgeva attività di "jogging" sulla carreggiata, in cui questa Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'aggravante della colpa cosciente, in quanto la presenza di pedoni sulla carreggiata poteva ritenersi prevedibile anche per la prossimità di abitazioni; vedasi anche la già ricordata Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270776 che, in relazione al reato di naufragio, ha riconosciuto la sussistenza della colpa cosciente nella condotta del comandante della nave che, pur consapevole della presenza di bassi fondali e di scogli in prossimità dell'isola del (OMISSIS), ordinava di modificare la rotta programmata per transitare a distanza ravvicinata dalla costa e fino all'ultimo non defletteva da tale decisione, confidando nelle proprie capacità marinaresche e ritenendo di essere in grado di evitare il concretizzarsi del rischio di impatto).

Con tali principi, in concreto, dovrà pertanto confrontarsi lo sforzo motivazionale del giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 3 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022.

 

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