OSSERVAZIONI
* Nel corso del controllo in strada, la momentanea mancanza a bordo della documentazione attestante la dipendenza del conducente presso l'impresa di trasporto di cose per conto terzi costituisce, come noto, violazione al disposto contenuto nell'art. 12, comma 5 del Decreto Legislativo n. 286/2005 a carico del conducente. L'accertamento in remoto di una qualsiasi violazione a carico di un conducente impegnato in un trasporto di cose per conto terzi che, per completezza preveda il controllo della documentazione attestante la dipendenza del conducente presso l'impresa, prevede l'invito alla richiesta di esibizione della documentazione non più al conducente, ma all'impresa da cui esso dipende. L'inottemperanza a detto invito non prevede la contestazione al disposto contenuto nell'art. 180, comma 8 del C.d.S. in quanto finalizzata al solo eventuale accertamento delle violazioni del C.d.S..
* In tema di noleggio di veicoli che effettuano trasporto professionale di merci e persone, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che è stata implementata, nell’archivio nazionale dei veicoli, la funzione di registrazione dei rimorchi e dei semirimorchi noleggiati. A tale proposito, lo stesso Ministero ha precisato che il termine utile per l'inserimento nell’applicativo REN-noleggi - inizialmente fissato al 15/01/2024 - è slittato al 15 luglio 2024 e che, in ogni caso, la mancata registrazione non comporta l'applicazione di sanzioni da parte degli Organi di Polizia, e la ricevuta dell’avvenuta registrazione all’applicativo non sostituisce il contratto di noleggio che dovrà essere tenuto a bordo del veicolo (Circolare del Ministero dell'Interno del 19 gennaio 2024 n. 300/STRAD/1/0000001729.U/2024).
* Al conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro, la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale di guida per il trasporto di merci e passeggeri è comprovato dall'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato "95" o dalla carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95" (art. 22, comma 6 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore) che ha recepito la direttiva 2003/59/CE.
* L'art. 186-bis, comma 1 del C.d.S. opera una dettagliata descrizione della tipologia di conducenti neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose a cui applicare la norma. Tra questi (lett. c)) sono ricompresi anche coloro che conducono veicoli adibiti al trasporto di cose per conto terzi di m.c.p.c. inferiore a 3,5 t., anche se titolari di patente di cat. B e sprovvisti di C.Q.C. come, ad esempio, i corrieri espresso.
Lo stesso art. 186-bis, comma 1, lett. d) del C.d.S. sembra operare un discorso diverso per i conducenti di autoveicoli utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ai quali si applicano le norme dell'art. 186-bis solo se i veicoli hanno "massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t"; in caso contrario trova applicazione l'art. 186 dello stesso C.d.S..
* Alla luce di quanto riportato dall'art. 2, punto 1) del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio: "«professione di trasportatore di merci su strada», la professione di un’impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi;", una qualsiasi ditta di autotrasporto, anche se intestataria solo di trattori stradali ed in regola con l'iscrizione all'albo ed al REN, può immatricolare un rimorchio.
* L'esibizione, da parte del conducente di trasporto internazionale area Euro, di lettera di vettura internazionale incompleta e di un DDT riportante i dati minimi richiesti dalla normativa CMR non costituisce violazione del disposto contenuto nell'art. 46-ter (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali) della legge 6 giugno 1974, n. 298 alla luce del fatto che il comma 2 del citato articolo recita testualmente che "La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali".
* Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni (art. 7, comma 7-bis del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002.
In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente (art. 15, comma 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:
a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, e del superamento del relativo esame;
b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame.
(Art. 18, comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica.
Detta qualificazione consistente nel possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) da parte dei cittadini italiani e dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o nel possesso dell'attestato del conducente da parte dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa (Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* La circolazione su strada delle macchine operatrici che, "In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione" (art. 58, comma 1, periodo 2 del C.d.S.), anche con agganciato un rimorchio, è ammessa a condizione che sia finalizzata unicamente al trasporto di beni strumentali e/o di materiali connessi all'attività di cantiere, escludendo il trasporto di altri beni per conto proprio o di terzi.
* L'art. 122, comma 2 del C.d.S. consente all'aspirante, in possesso della prescritta autorizzazione, di esercitarsi alla guida su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima (purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore) senza fare alcuna distinzione rispetto alla classificazione del veicolo.
Nel caso di autocarri, il veicolo non deve effettuare attività di trasporto merce.
* Alla luce della definizione contenuta nell'art. 54, comma 1, lett. d) del C.d.S., gli autocarri - a prescindere se intestati a persona fisica o giuridica e se immatricolato ad uso proprio o di terzi - sono "veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse"; per tale motivo il trasporto di persone diverse dal conducente a bordo dello stesso che non sono attinenti all'uso o al trasporto dei materiali trasportati o da trasportare è sanzionato dall'art. 82, commi 8 e 10 del C.d.S. e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi.
* Il recente DLG n. 27 del 2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 in materia di distacco), che modifica ed integra il Decreto Legislativo n. 136 del 2016, presenta una evidente contraddizione per quanto riguarda i proventi delle sanzioni derivanti dalle contestazioni contenute nella norma, in quanto l'art. 12-septies (sanzioni), comma 9 del citato Decreto Legislativo recita testualmente che "I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati in apposito capitolo del bilancio dello Stato.", mentre l'art. 12-octies (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie), comma 1 del medesimo Decreto Legislativo recita testualmente che "All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, Capo I, Sezioni I e II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
* La circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 300/STRAD/1/39969.U/2022 del 30.11.2022 (Validità delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci dell'anno 2022), sulla base di quanto affermato dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - n. 17139 del 16.11.2022 (Validità delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci dell'anno 2022) comunica che "le autorizzazioni internazionali al trasporto di merci relative all'anno 2022 (...) hanno validità sino alla mezzanotte del 31 gennaio 2023 per tutti i Paesi ad eccezione di Israele, Kyrgyzstan e Svizzera per i quali le autorizzazioni 2022 scadranno alla mezzanotte del 31 dicembre 2022.".
* L'accesso al mercato per imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi è necessaria l'acquisizione di almeno un autocarro o di un trattore ed un semirimorchio, indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano posseduti a titolo di proprietà o detenuti ad altro titolo, per esempio in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.
* L'autista di un autotreno, dipendente dell'azienda, inquadrato con la qualifica di "operaio generico" che svolge la mansione di autista per un periodo superiore a 3 mesi deve essere inquadrato ad un livello superiore (quello di autista).
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