Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 19748 del 20 giugno 2022
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 19748 del 20/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 88 del Codice della Strada e art. 259 del D.Lgs. 156 del 2006, n. 152 - Servizio di trasporto di cose per conto terzi - Formulario di identificazione dei rifiuti incompleto - Chi effettua il trasporto di rifiuti deve indicare, all'atto della partenza come all'arrivo, nell'apposito formulario, la quantità degli stessi; la mancata indicazione comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa e rispondono del fatto, in concorso tra loro, tutti i soggetti che hanno in concreto cooperato nello stesso, o che hanno comunque agevolato la commissione dell'illecito, ivi incluso colui che materialmente cede ad altri un rifiuto perchè esso sia trasferito altrove.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che:
- il Tribunale di Milano, con sentenza n. 920 del 2017, decidendo sull'opposizione proposta dalla società cooperativa Te. Tr. all'ordinanza ingiunzione n. 265245/2014 emessa dalla Provincia di Milano per non avere la società compilato debitamente il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), non indicato il peso presunto del rifiuto prima della partenza, la respingeva affermando che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, ratione temporis applicabile, sanzionava in maniera omnicomprensiva chiunque effettui il trasporto dei rifiuti in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 193 del medesimo D.Lgs., quindi anche il trasportatore che quale "operatore professionale" trasportava rifiuti in conto terzi;
- sul gravarne interposto dalla medesima società cooperativa, la Corte d'appello di Milano, nella resistenza della Città metropolitana di Milano (già Provincia di Milano), rigettava l'impugnazione affermando che i soggetti che non avevano l'obbligo di iscriversi al SISTRI ma "solo la facoltà (tra i quali, a seguito della modifica intervenuta con L. n. 125 del 2013, anche gli enti e le imprese che effettuavano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi), fino a quando non sarebbero divenute pienamente operative ld nuove prescrizioni del SISTRI (con il superamento della fase transitoria di proroga), erano comunque sottoposti agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 190 e 193, con le relative sanzioni previste dall'art. 258, nella formulazione antecedente al D.Lgs. n. 205 del 2010;
- per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Milano ricorre la Te. Tr., sulla base di due motivi;
- resiste con controricorso la Città metropolitana di Milano.
Atteso che:
- preliminarmente va respinta l'eccezione, proposta dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso in quanto privo di firma digitale dell'unico difensore iscritto all'albo dei cassazionisti e notificato a mezzo pec. Il ricorso reca - in calce - la firma autografa di entrambi i difensori e la procura risulta sottoscritta dall'amministratore della società ricorrente con firma autenticata dai difensori. Tali elementi, unitamente all'estensione del formato digitale (pdf) del ricorso notificato a mezzo pec, escludono che l'atto sia stato originariamente creato in formato digitale.
Trattasi, quindi, di impugnazione originariamente in formato analogico, successivamente riprodotta in formato digitale ai fini della notifica telematica ex lege n. 53 del 1994, munita di attestazione di conformità al documento originale, che non richiedeva, quindi, la firma digitale dei difensori (firma che è presente, invece, in calce alla notifica a mezzo pec), essendo sufficiente l'attestazione di conformità all'originale della copia telematica notificata, secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis" (Cass. n. 26102 del 2016; Cass. n. 7904 del 2018; Cass. n. 27999 del 2019; Cass. n. 23951 del 2020). Sicchè ai fini dell'ammissibilità del ricorso, è sufficiente che uno dei difensori ai quali sia stata rilasciata la procura sia iscritto all'albo degli avvocati patrocinanti in cassazione ed abbia sottoscritto l'atto (cfr Cass. n. 9363 del 2013), essendo irrilevante che l'avvocato non iscritto in detto albo oltre a sottoscrivere il ricorso, abbia provveduto agli adempimenti della notificazione a mezzo pec sottoscrivendo digitalmente la relazione di notificazione e la relativa attestazione, allorché si tratti di ricorso originariamente analogico, come nella specie;
- passando al merito, con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, comma 2 e successive modificazioni, per avere la Corte distrettuale attribuito la paternità del formulario anche al trasportatore dei rifiuti nonostante fosse stato pacificamente compilato dal produttore dei rifiuti, la S.R.C., e solo controfirmato dal trasportatore. Ad avviso della ricorrente l'apposizione della controfirma avrebbe la sola finalità di dare atto di avere ricevuto i rifiuti per conto terzi.
Il motivo è privo di pregio.
Va sottolineato che il sistema normativo predisposto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, come modificato dal D.Lgs. n. 205 del 2010, realizza un meccanismo di assunzione delle responsabilità per le eventuali condotte illecite inerenti il trasporto di rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti, proprio attraverso la formazione delle quattro copie dei formulari di trasporto ed i relativi obblighi di sottoscrizione degli stessi da parte sia del produttore/detentore che raccoglie il rifiuto, sia del trasportatore. Di conseguenza, il produttore dei rifiuti si qualifica come soggetto obbligato dalla norma a formare e sottoscrivere il formulario insieme al trasportatore, e non come soggetto esterno alla fattispecie, sul quale incomba un diverso obbligo di vigilanza e garanzia.
Dunque, relativamente al trasporto di rifiuti non pericolosi, il fondamento della punibilità del concorso di persone nell'illecito amministrativo risiede già in re ipsa nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, quale suo intrinseco elemento costitutivo, in forza del quale i soggetti coinvolti (nella specie il produttore ed il trasportatore) sono ugualmente obbligati a compilare ed a sottoscrivere il formulario (assumendosene onere e responsabilità diretti), e, in caso di omissione o di irregolarità dell'obbligo assunto, entrambi (quali trasgressori principali) soggiacciano ciascuno alla violazione amministrativa accertata ed alla sanzione per questa disposta (v. in termini, Cass. n. 34031 del 2019).
Ciò posto, nel formulario di identificazione di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193, che deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, devono risultare "almeno i seguenti dati": a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. Orbene le sanzioni irrogate alla società cooperativa attenevano, come detto, alla mancanza in diciassette formulari del peso dei rifiuti verificato a destinazione. I formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel D.M. 10 aprile 1998, n. 145, prescrivono, invero, che le quantità dei rifiuti debbano essere indicate sia all'inizio del trasporto, sia verificate a destino, specificando poi se il destinatario abbia accettato il carico per intero o per una minore quantità.
Come già sostenuto da questa Corte con riferimento alla previgente disciplina sanzionatoria dettata in tema di rifiuti, la ratio della doverosa indicazione nel formulario di accompagnamento della doppia misurazione della quantità dei rifiuti, all'atto della partenza come all'arrivo, determina una evidente incompletezza del documento che specifichi la quantità dei rifiuti, alternativamente, alla partenza o all'arrivo (cfr. Cass. n. 6707 del 2011; Cass. n. 23621 del 2006).
Chi effettua il trasporto di rifiuti deve perciò indicare, all'atto della partenza come a destino, nell'apposito formulario, la quantità degli stessi e la mancata indicazione comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 259, nel testo qui operante, in quanto, ove, come nella specie, manchino le indicazioni del peso dei rifiuti determinato a destinazione, tale informazione dovuta per legge non è comunque ricostruibile sulla base delle altre indicazioni presente nel formulario stesso (come peraltro accertato dalla Corte d'appello di Milano, sulla base di apprezzamento fattuale delle emergenze documentali spettanti al giudice del merito).
L'omessa indicazione, nel formulario di identificazione, del peso dei rifiuti verificato a destino - eludendo il rigore formale della normativa, che ha la funzione di consentire un esatto controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti trasportati, e così di garantire una completa tracciabilità di tale attività - non può, d'altra parte, intendersi supplita per relationem, come assume la ricorrente, dall'avvenuta accettazione per intero del carico da parte del destinatario, quanto meno al fine di ritenere comunque ricostruibile l'informazione omessa (cfr. Cass. n. 21260 del 2009, relativa all'autonoma rilevanza dell'indicazione nel formulario degli orari del trasporto dei rifiuti);
- con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, come modificato dal D.Lgs. n. 205 del 2010, norma che avrebbe avuto - a suo avviso - una importante evoluzione nel senso della limitazione soggettiva rispetto a quanto previsto dalla formulazione precedente. Nel primo capoverso del comma 4 nel prevedere la sostanziale modifica consistente nell'avere sostituito l'aggettivo "chiunque" con la dizione "le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi", avrebbe comportato l'esonero da responsabilità dei trasportatori di rifiuti prodotti da terzi.
Anche la seconda censura non è accoglibile.
Non è fondata neppure l'ulteriore allegazione del ricorrente, secondo cui la fattispecie de qua costituirebbe un illecito proprio del trasportatore o vettore anche produttore del rifiuto, poiché la norma di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4, non sanziona affatto la sola condotta materiale del trasferimento del rifiuto da un posto all'altro, ma piuttosto tutta la filiera necessaria per l'organizzazione, la gestione, il controllo e l'esecuzione del trasporto illecito.
Rispondono quindi del fatto, in concorso tra loro, tutti i soggetti che hanno in concreto cooperato nello stesso, o che hanno comunque agevolato la commissione dell'illecito, ivi incluso colui che materialmente cede ad altri un rifiuto perché esso sia trasferito altrove, senza curarsi di predisporre i necessari F.I.R. e la restante documentazione prevista dalla normativa speciale per assicurare la tracciabilità del trasporto del rifiuto.
Infatti del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, successivo art. 259, in tema di obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, nella formulazione applicabile ratione temporis, al comma 4, sanziona chiunque "effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti"; l'art. 259, comma 5, stabilendo una sanzione in misura ridotta, contempla dapprima l'ipotesi in cui siano formalmente incomplete o inesatte le indicazioni di cui ai commi 1 e 2, quanto alla prescritta comunicazione o alla tenuta del registro di carico e scarico, e poi la fattispecie, invocata dalla ricorrente, in cui le indicazioni di cui al comma 4, inerenti al formulario, siano formalmente incomplete o inesatte, ma contengano comunque tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge.
Del resto, come sopra evidenziato, del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, comma 1 (applicabile ratione temporis alla fattispecie) dispone che "Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario". A sua volta, il successivo comma 2 (nel testo applicabile ratione temporis), prevede che "Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni".
Il sistema per la tracciabilità dei rifiuti è stato istituito e disciplinato dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e in seguito modificato con altri quattro decreti i quali, tra l'altro, hanno prorogato l'entrata in funzione della sua piena operatività. Il sistema SISTRI è stato infine soppresso con il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135. L'entrata in vigore del SISTRI, inizialmente prevista per luglio 2010, è stata poi rinviata: al 10 ottobre 2010, poi al 10 gennaio 2011 e in seguito al 31 maggio 2011 e al 10 giugno 2011, poi di nuovo al 10 settembre 2011, al 2 aprile 2012 (decreto "Milleproroghe" del 23 dicembre 2011), al 30 giugno 2013 e al 10 ottobre 2013. Il 10 ottobre 2013 il SISTRI entrò in vigore per gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e detenzione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori (art. 11, comma 2). A partire dal 3 marzo 2014 il SISTRI si applicò anche a i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e ai Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania (art. 11, comma 3).
L'entrata in vigore è stata comunque solo in via sperimentale e non valse a sostituire il previgente sistema cartaceo. Anzi, affiancando il nuovo sistema telematico a quello tradizionale cartaceo, gli oneri per le imprese obbligate raddoppiarono, con buona pace della proclamata "semplificazione".
Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2022.
P.Q.M.
La .
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