Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 43390 del 15 novembre 2022
Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 43390 del 15/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 83, 88 e 168 del Codice della Strada e art. 678 c.p. - Materiali esplodenti - Trasporto - Mancanza di autorizzazione prefettizia - Modalità di calcolo del peso - Il limite fissato per gli artifici e riferito al peso lordo, escluso l'imballaggio, e non al principio attivo in essi contenuto; pertanto gli artifici devono essere pesati complessivamente, senza che sia necessario calcolare il peso della polvere esplosiva che essi contengono, e la marchiatura CE non muta la categoria dell'esplodente ne’ indice sulla necessità dell'autorizzazione per il trasporto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca appellata da (SOGGETTO 2) e (SOGGETTO 1), riduceva la pena nei confronti di entrambi gli imputati e concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena anche a (SOGGETTO 1), confermando nel resto la sentenza impugnata.
Secondo l'imputazione, (SOGGETTO 2) e (SOGGETTO 1) avevano concorso nella contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. per avere trasportato, senza l'autorizzazione del Prefetto, materiali esplodenti, costituiti da 111,59 quintali di fuochi pirotecnici cat. 1 della categoria ADR. (SOGGETTO 2) era il conducente dell'autocarro e (SOGGETTO 1) legale rappresentante della società (SOGGETTO 4) Srl (SOGGETTO 2) non ha proposto impugnazione.
All'atto del controllo da parte della Polizia Stradale, era emerso che le autorizzazioni rilasciate dal Prefetto per il trasporto di materiale esplodente era scaduto. Per due delle tre categorie del materiale traportato, secondo il Tribunale, era necessaria l'autorizzazione al trasporto essendo stato superato il limite di peso di 5 chilogrammi: tuttavia, il Tribunale aveva riconosciuto l'ipotesi della ignoranza incolpevole della legge penale da parte degli imputati alla luce della scarsa chiarezza della normativa.
Al contrario, per la terza categoria di materiale esplodente (Orion, segnalazioni di pericolo per navi, kg. 2.605), l'autorizzazione era sicuramente necessaria ma, appunto, risultava scaduta da sette giorni.
L'appellante aveva sostenuto che la polizia aveva pesato il materiale Orion al lordo, senza verificare il peso del principio attivo, se sussistente, così mancando la prova del superamento del limite di chilogrammi 25, fissato dall'art. 47 T.U.L.P.S. e art. 82 reg. esec. T.U.L.P.S. per l'obbligo dell'autorizzazione prefettizia al trasporto; inoltre, aveva evidenziato il mancato accertamento della marcatura CE sul materiale: se fosse stata esistente, avrebbe esentato dall'obbligo di licenza per il trasporto; aveva contestato la natura di esplodente del materiale trasportato e, sotto il profilo soggettivo, aveva invocato, anche per questa categoria, l'ignoranza incolpevole della legge penale già riconosciuta per il restante materiale.
La Corte territoriale sottolineava che, nella richiesta del 15/5/2018 alla Prefettura di Pisa per il trasporto del materiale dalla Caserma dove era stato custodito alla sede dello stabilimento, era stato lo stesso imputato ad indicare il peso complessivo in massa attiva in 825 kg, dimostrando, fra l'altro, la consapevolezza della necessità di un'autorizzazione prefettizia. La Corte richiamava la consulenza tecnica fatta eseguire dal pubblico ministero ed osservava che la questione della marcatura CE del materiale non era stata dedotta ne’ era stata provata da parte della difesa.
Secondo la Corte, sussisteva la colpa per il trasporto non autorizzato, non potendo essere esteso il ragionamento usato per il restante materiale a quello oggetto della condanna.
La Corte negava, infine, all'imputato le attenuanti generiche.
2. Ricorre per cassazione il difensore di (SOGGETTO 1), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente sottolinea che l'art. 82 reg. esec. T.U.L.P.S prevede cinque categorie di prodotti esplodenti; il materiale Orion rientra nella quarta categoria, quella degli "artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti". Ai sensi dell'art. 97 reg. esec. T.U.L.P.S. è possibile il trasporto senza licenza di artifici in quantità non superiore a 25 chilogrammi di peso lordo, escluso l'imballaggio.
Secondo il ricorrente, mancava la prova del superamento del peso limite, nè era provato che la richiesta di autorizzazione presentata da (SOGGETTO 1), cui faceva riferimento la sentenza impugnata, riguardasse il materiale oggetto di sequestro.
Il ricorrente sottolinea che, nel verbale di sequestro del materiale contenuto nell'autocarro condotto da (SOGGETTO 2), era stato indicato soltanto il peso totale, senza verifica del peso del principio attivo: la Corte territoriale non aveva spiegato sulla base di quali criteri avesse ritenuto che il peso dei razzi Orion fosse superiore al limite di 25 chilogrammi.
In un secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento all'art. 678 c.p..
La motivazione era apparente con riferimento all'apposizione del marchio CE sui prodotti oggetto di sequestro: tale marchio avrebbe consentito il trasporto del materiale senza la preventiva autorizzazione. L'inesistenza del marchio CE avrebbe dovuto essere provata dal pubblico ministero.
In un terzo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale Dott. P. S. conclude per il rigetto del ricorso.
4. Il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi.
In un primo motivo deduce violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., sottolineando che la condotta era occasionale e che l'autorizzazione al trasporto era scaduta da pochi giorni.
Ad integrazione del terzo motivo del ricorso principale, il ricorrente sottolinea che la pena base adottata era nettamente superiore al minimo edittale e che tale quantificazione si accompagnava al diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
1. Il ricorrente sostiene che la sentenza non avrebbe esposto la prova del superamento del peso di 25 chilogrammi dei razzi Orion, trasportati insieme ad altro materiale appartenente a diversa categoria; come premesso, tale limite è indicato dall'art. 97 reg. esec. T.U.L.P.S. come soglia oltre la quale è necessaria la licenza per il trasporto (licenza che, nel caso in esame, non era presente, in quanto scaduta da alcuni giorni).
La censura è infondata.
La sentenza fa riferimento, in primo luogo, alla richiesta di autorizzazione presentata successivamente dallo stesso imputato alla Prefettura di Pisa per trasportare il materiale sequestrato dalla caserma dove era custodito dopo il sequestro alla sede della società; tale richiesta indicava il peso in chilogrammi 825. Il ricorrente sostiene che non vi è prova che la richiesta di autorizzazione presentata il 15/2/2018 avesse ad oggetto il materiale sequestrato: al contrario, ciò emerge con chiarezza dalla sentenza, che segnala che il punto di partenza del trasporto era, appunto, la caserma dove il materiale sequestrato era custodito, ne’ il ricorrente dimostra il travisamento del dato probatorio.
In secondo luogo, occorre rimarcare il tenore dell'art. 97 cit.: la norma fornisce le indicazioni del peso - limite in maniera differente per le varie categorie di prodotti esplosivi: mentre, per quelli di prima categoria, la quantità non deve essere superiore a "cinque chilogrammi di peso netto", per gli artifici (vale a dire, per la categoria che qui rileva), il limite è di "chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio". Quindi è errato il riferimento del ricorrente al dato ponderale di "25 chilogrammi di principio attivo": gli artifici devono essere pesati complessivamente, senza che sia necessario calcolare il peso della polvere esplosiva che essi contengono (allo stesso modo la norma provvede per le cartucce, indicate per il loro numero e, quindi, prescindendo dalla quantità di polvere contenuta), dovendosi soltanto escludere il peso degli imballaggi.
Ecco che il peso complessivo di chilogrammi 825 indicato nella richiesta di autorizzazione al Prefetto di Pisa, cui la sentenza fa riferimento, era pienamente compatibile con il peso complessivo di chilogrammi 2.605 indicato nel verbale di sequestro, che, evidentemente, comprendeva anche il peso degli imballaggi.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La marchiatura CE esenta dalla richiesta di autorizzazione al trasporto solo con riferimento agli articoli pirotecnici e non agli artifici oggetto del presente processo (D.Lgs. n. 123 del 2015).
Ai sensi dell'art. 83 reg. esec. T.U.L.P.S., i prodotti esplodenti marchiati CE vengono classificati sulla base della loro tipologia, nelle categorie di cui all'art. 82 dello stesso regolamento: quindi, la marchiatura CE non muta la categoria dell'esplodente ne' indice sulla necessità dell'autorizzazione per il trasporto, come ribadito dall'all. C del Regolamento per la quantità superiore a 25 chilogrammi.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e generico.
La sentenza contiene una motivazione in ordine alla conferma del diniego delle attenuanti generiche, mentre il ricorrente non indica nessun dato specifico che la Corte territoriale avrebbe tralasciato e che la doveva indurre a concedere il beneficio.
4. Il primo motivo nuovo, avente ad oggetto la mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis c.p. è inammissibile, sia perché del tutto indipendente dai motivi principali, sia perché la relativa richiesta non era stata avanzata con l'atto di appello, come richiede l'art. 606 c.p.p., comma 3.
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2022.
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