CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 9-ter CdS
Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore

(Vedi art. 9-ter del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000,00 a euro 20.000,00.
   2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.
   3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

 

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OSSERVAZIONI

* Perché si configuri il reato di gareggiare in una gara di velocità fra due o più veicoli a motore, non è necessario per forza un preventivo accordo tra le parti, ma è sufficiente - per decisione estemporanea di entrambi o di tutti i conducenti - che si accenda direttamente una contesa consistente nel tentare di sorpassarsi e di superarsi reciprocamente in velocità; la volontà di ciascuno dei contendenti è frutto del trascinamento alla contesa da parte dell'altro con vicendevole condizionamento delle modalità di guida e la volontà di competere l'uno con l'altro, con una sorta di tacito accordo di ingaggiare la gara e di proseguirla fino a che non vi sia un vincitore, ossia uno che prevale (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 52876 del 14/12/2016).
* In occasione della contestazione di violazioni del Codice della Strada aventi carattere penale (es.: artt. 9 bis, 9 ter, 186, 187, 189 C.d.S.) non deve mai essere utilizzato il verbale di contestazione per documentare l'accertamento di reati.
In tali ipotesi, come previsto dall'art. 220 C.d.S., si applicano le disposizioni degli art. 347 ss del Codice di Procedura Penale che impongono all'agente o all'organo accertatore di documentare l'attività d'indagine compiuta secondo le forme previste dalle disposizioni dello stesso Codice. Anche se i dati relativi alle suddette violazioni continueranno ad essere registrati all'interno del sistema di gestione informatizzata (Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 300/A/1/34212/131/S/1/1 del 21.12.2004 - Nuovo modello di verbale di contestazione per violazione delle norme del codice della strada e normativa complementare. Mod. 352 Pol. Str. - Istruzioni per la gestione e la compilazione.).
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5861 del 21/02/2022
Circolazione Stradale - Art. 9-ter del Codice della Strada - Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore - Sinistro stradale con morte o lesioni - Nesso causale - Perché il sinistro stradale sia ascritto alla partecipazione alla gara di velocità con veicoli a motore, la morte o le lesioni devono essere conseguenti alla partecipazione alla gara e non ad una diversa ed aggiuntiva ma causalmente assorbente violazione di regole per la sicura circolazione stradale. L'evento, quindi, deve determinarsi nel corso della gara e non quando essa sia cessata o sospesa, così da rendere distinta e non correlata una ulteriore violazione del codice della strada come, ad esempio, mantenere una velocità non consentita.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 52876 del 14/12/2016
Circolazione Stradale - Artt. 9-ter del Codice della Strada - Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore - Nozione di gara di velocità - E' configurabile una gara di velocità fra due o più veicoli quando, anche durante il percorso su strada e senza preventivo accordo e unicamente per decisione estemporanea di entrambi o di tutti i conducenti, si accenda direttamente una contesa consistente nel tentare di sorpassarsi e di superarsi reciprocamente in velocità; la volontà di ciascuno dei contendenti è, in qualche modo, frutto del trascinamento alla contesa da parte dell'altro, derivando un vicendevole condizionamento delle modalità di guida, in cui, a fronte della volontà di competere l'uno con l'altro, vi è tuttavia una sorta di tacito accordo di ingaggiare la gara e di proseguirla fino a che non vi sia uno che prevale.

 

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