CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione II
Destinazione ed uso dei veicoli

 

Articolo 85 CdS
Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

(Vedi art. 85 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche (1) che regolano la materia.
   2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
      a) i motocicli con o senza sidecar;
      b) i tricicli;
      c) i velocipedi;
      d) i quadricicli;
      e) le autovetture;
      f) gli autobus;
      g) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
      h) i veicoli a trazione animale.
   3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
   4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00 e, se si tratta di autobus, da euro 430,00 a euro 1.731,00. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
   4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86,00 a euro 338,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 

(1) In particolare: Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e Legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* In tema di noleggio di veicoli che effettuano trasporto professionale di merci e persone, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che è stata implementata, nell’archivio nazionale dei veicoli, la funzione di registrazione dei rimorchi e dei semirimorchi noleggiati. A tale proposito, lo stesso Ministero ha precisato che il termine utile per l'inserimento nell’applicativo REN-noleggi - inizialmente fissato al 15/01/2024 - è slittato al 15 luglio 2024 e che, in ogni caso, la mancata registrazione non comporta l'applicazione di sanzioni da parte degli Organi di Polizia, e la ricevuta dell’avvenuta registrazione all’applicativo non sostituisce il contratto di noleggio che dovrà essere tenuto a bordo del veicolo (Circolare del Ministero dell'Interno del 19 gennaio 2024 n. 300/STRAD/1/0000001729.U/2024).
* Adibire a noleggio con conducente un veicolo destinato a locazione senza conducente configura la sola violazione di cui all'art. 85, comma 4 del vigente C.d.S. (che comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche quella amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del C.d.S.), ma non anche quella prevista dall'art. 84, comma 7-bis dello stesso C.d.S. (e da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per lo stesso periodo).
* Tra i documenti che il conducente di un veicolo destinato al servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è tenuto ad esibire agli organi di controllo, a parte la patente di guida, il Certificato di Abilitazione Professionale, la carta di circolazione l'apposita autorizzazione per il servizio NCC e l'eventuale foglio di servizio, non è compresa l'iscrizione al ruolo conducenti presso la Camera di commercio e per la cui momentanea mancanza non è quindi neanche prevista la contestazione della violazione prevista dall'art. 180 del C.d.S. per la quale è ipotizzata la sanzione pecuniaria.
* A seconda della sua età, il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:
    a) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame;
    b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame;
    c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, e del superamento del relativo esame;
    d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame.
(Art. 18, comma 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* La circolazione di un veicolo adibito al servizio di NCC per traporto di persone sospeso dalla circolazione in quanto "... non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione ..." comporta l’applicazione della sanzione prevista dall'art. 214, comma 8 del C.d.S. (in quanto la sospensione della carta di circolazione, o del DU, comporta anche il fermo amministrativo del veicolo), oltre a quella prevista dall’art. 217, comma 6 dello stesso C.d.S., con la sola differenza che la prima si applica a colui a cui era stata affidata la custodia del veicolo (ovvero averlo condotto o per aver consentito a terzi di circolare), mentre la seconda si applica a colui che circola abusivamente.
* Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio è imposto dall'art. 11, comma 4 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) ma non anche quando il servizio di noleggio con conducente è esercitato a mezzo di autobus in quanto la normativa di riferimento (Legge 11 agosto 2003, n. 218) non prevede tale istituto.
* L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica.
 Detta qualificazione consistente nel possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) da parte dei cittadini italiani e dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o nel possesso dell'attestato del conducente da parte dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa (Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* La frequenza dei controlli dei veicoli da sottoporre alla prescritta revisione periodica è scandita in via generale, oltre che dalla data di immatricolazione (per i veicoli nuovi), anche da quella dell'ultimo controllo tecnico effettuata con esito regolare. Per tale motivo, anche un veicolo sottoposto ad un doppio cambio d’uso (da uso di terzi a uso proprio e viceversa) deve essere sempre sottoposto a nuova visita di revisione entro un anno dall’ultima revisione effettuata.
* L'autorizzazione comunale all’esercizio dell'attività di noleggio con conducente può essere trasferita o richiesta, oltre che da cittadini italiani, anche da cittadini UE, purché in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 21/92. La stessa Legge stabilisce che siano i singoli Comuni, attraverso propri Regolamenti, a stabilire i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza e, conseguentemente, l'accesso da parte di cittadini extracomunitari all’esercizio del servizio.
* Dal 3 aprile 2023 la disponibilità di veicoli in locazione senza conducente (LSC) a lungo termine, da adibire al servizio di taxi o di NCC, potrà essere annotata sulla carta di circolazione o sul DU mediante emissione di tagliando, previa richiesta presentata dallo stesso locatario o su delega del locatore, esclusivamente ad un UMC e corresponsione di una tariffa predeterminata. Maggiori informazioni sono riportate nella Circolare del M.I.T. n. 0009566 del 22/03/2023.
* In caso di contestazione per omessa prescritta revisione di uno dei veicoli indicati nell'art. 180, comma 4 del C.d.S. (rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, ovvero con facoltà di acquisto in leasing), qualora il conducente esibisca la fotocopia della carta di circolazione autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo in luogo del documento originale, - in luogo della carta di circolazione - le annotazioni che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione e che la circolazione del veicolo è consentita al solo fine di condurre il mezzo il giorno della revisione saranno trascritte sul solo verbale di contestazione.
* L'apposizione della targa ripetitrice che identifica il veicolo che lo traina posta nella parte posteriore del rimorchio è obbligatoria per quei rimorchi immatricolati prima del 20/02/2013, per i carrelli appendice e quando la targa di immatricolazione degli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea risulti parzialmente ostruita a causa dell'applicazione (ad esempio) del portabiciclette.
* "Non si può parlare di uso di terzi nel caso di trasporto effettuato nell'interesse di persona diversa dal titolare della carta di circolazione, quando non vi sia un contestuale corrispettivo che costituisca la controprestazione economica del servizio reso", come nel caso delle strutture alberghiere (ed in generale le categorie imprenditoriali) "... che - in funzione della propria specifica vocazione d'impresa- trasportino la propria clientela da e per mete specifiche, ubicate all'interno del territorio comunale di appartenenza (i.e.: una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di bus, un aeroporto, uno stabilimento od una spiaggia per la balneazione, un impianto sciistico), non vi è pratica incidenza economica, da far risalire neppure alla cosiddetta contrattazione a titolo gratuito, che pure tra cliente ed imprenditore avrebbe senz'altro natura economica. "... se una struttura alberghiera non si limita al trasporto dei propri clienti da e verso mete specifiche (i.e. dal/al porto piuttosto che dalla/alla spiaggia), ma offre invece un servizio di trasporto per mete diversificate su tutta l'isola, per di più a fronte di un corrispettivo specifico, diverso ed aggiuntivo rispetto a quello per il soggiorno, ciò appare in palese violazione delle norme del Codice della strada...".
* In occasione del cambio di uso di un'autovettura da trasporto persone - uso proprio a "servizio di noleggio con conducente (art. 85 del C.d.S.)" oppure a "servizio di piazza con conducente o taxi (art. 86 del C.d.S.)" trascorso un anno dalla sua prima immatricolazione (o sia stato revisionato da più di un anno), questo DEVE essere revisionato prima che entri in circolazione. Nella circostanza in veicolo dovrà essere sottoposto all'accertamento tecnico di cui all'art. 75, comma 2 del C.d.S. e sulla carta di circolazione dovrà essere riportata l'annotazione "Obbligo di revisione prima di entrare in circolazione" (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 23221 del 19.07.2021 - D.M. 26 maggio 2021, n. 219 "Veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, a servizio di piazza o a servizio di linea per trasporto di persone, soggetti all'accertamento tecnico di cui all'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285").
* Attualmente non si ravvede alcuna ostatività tra lo svolgimento dell'attività di lavoro in qualità di dipendente di conducente di autobus e, contestualmente, essere titolare di una ditta individuale autorizzata ad esercitare il trasporto con autobus.
* Il proprietario, l'usufruttuario, il locatario con facoltà di acquisto (leasing) e l'intestatario di un veicolo con patto di riservato dominio (ma non anche in comodato d'uso) possono immatricolare e richiedere il cambio di uso al servizio di NCC.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione V, ordinanza numero 29354 del 23/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 5, 79, 85, 87 e 88 del Codice della Strada - Accise sul gasolio commerciale per autotrasporto - Istanze di rimborso - Rigetto del godimento delle agevolazioni fiscali - Classe euro del veicolo - Legittimo il diniego dell'istanza di rimborso delle accise sul gasolio commerciale per autotrasporto per i veicoli Euro 2, anche se dotati di filtri antiparticolato (FAP), in quanto tali esclusi dall'agevolazione ai sensi della normativa nazionale ed alla luce di quella comunitaria che attribuisce agli Stati membri la facoltà di applicare un'aliquota di accisa ridotta nei limiti di quanto dalla stessa previsto e non obbligando lo Stato italiano ad estendere il regime agevolativo indiscriminatamente a tutti i veicoli compresi quelli che, senza un supporto quale il FAP, dovrebbero essere interdetti dalla circolazione proprio in virtù dei principi fissati in materia antinquinamento dalla stessa CE.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 8223 del 08/09/2023
Circolazione Stradale - Art. 85 del Codice della Strada - Servizio di piazza con taxi - Obbligo di rientro in rimessa - Divieto generalizzato di stazionamento fuori dalle rimesse - La normativa vigente prescrive che le autovetture in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone devono stazionare nelle proprie rimesse, tranne nei casi in cui sopraggiunga nuova richiesta di servizio mentre è in svogimento un precedente servizio (o lo stesso è appena terminato), e resta la facoltà di effettuare la sosta su suolo pubblico se tra un servizio di trasporto e l'altro si riceve una nuova prenotazione, anche grazie all'impiego di strumenti tecnologici.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 5215 del 26/05/2023
Circolazione Stradale - Art. 85 del Codice della Strada - Servizio di NCC - Sede operativa per lo svolgimento dell'attività - Eventuale inidoneità sotto il profilo urbanistico-edilizio ed igienico-sanitario - Autorizzazione - Requisiti - Quadro sanzionatorio - L'inidoneità della sede operativa per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente non fa venir meno uno dei requisiti essenziali per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio di NCC e non comporta l'incompatibilità con lo svolgimento del servizio, ma va inquadrato nell'ambito delle violazioni delle norme amministrative sanzionate con la sospensione temporanea dell'autorizzazione e non la revoca della stessa, mentre l'acquisizione delle prenotazioni dai singoli utenti, anche servendosi di strumenti tecnologici e informatici, non richiedono la disponibilità di locali aventi particolari requisiti di ampiezza e di idoneità.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 3142 del 28/03/2023
Circolazione Stradale - Art. 85 del Codice della Strada - Servizio di N.C.C. - Rimessa - Sopravvenuta indisponibilità - Vincolo di territorialità - Obbligo - Revoca dell'autorizzazione - Legittimità - Il servizio di noleggio veicolo con conducente è assoggettato a un regime autorizzatorio da parte dell'Amministrazione comunale competente, e tra le condizioni oggettive vi è anche la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede o di una rimessa situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione; tale disponibilità deve sussistere non solo al momento del rilascio dell'autorizzazione, ma anche al fine del suo mantenimento, in quanto rappresentativa del vincolo di territorialità, ovvero del collegamento tra il titolare dell'autorizzazione e una determinata popolazione, e la sua sopravvenuta indisponibilità legittima la revoca dell'autorizzazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37860 del 28/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 7, 85 e 204-bis del Codice della Strada - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone - Autobus N.C.C. - Circolazione nelle corsia riservata ai mezzi pubblici e nelle ZTL - Autorizzazione - Permesso a titolo oneroso previo versamento di un canone - Produzione atti - Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari, alla luce del fatto che la trasmissione di questi atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato non è soggetta ad un termine perentorio, che permane anche in appello, a differenza di quanto accade per il rito ordinario.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 36731 del 15/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 85, 86, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Servizio taxi e di N.C.C. per trasporto di persone - Dubbi sulla natura del servizio - Contestazione della violazione - Ricorso - Compensazione spese di lite - La compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio statuite dal giudice di pace e confermate dal Tribunale in ragione del solo dubbio circa la natura del servizio, ovvero di adibire il taxi a vettura di noleggio con conducente, appaiono illogiche o erronee, configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 31705 del 26/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 85 e 86 del Codice della Strada - Servizio di noleggio con conducente - Servizio di piazza taxi - Manifestazione di aggressività in contesto professionale - Obblighi di vigilanza - Il Comune ha un generale dovere di vigilanza e controllo sull'operato sia dei tassisti che dei conducenti, ed a lui compete l'adozione di misure necessarie affinché il servizio di trasporto si svolga in condizioni di sicurezza sia per gli utenti sia per la collettività attraverso la previsione di strumenti regolamentari specifici, cogenti e penetranti, idonei a sanzionare condotte delle quali si fossero resi responsabili gli esercenti il trasporto pubblico non di linea e che tale scelta non lo esonerava affatto dall'obbligo di attivarsi al fine di interdire lo svolgimento del servizio di trasporto a soggetti reiteratamente segnalati come pericolosi.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 5756 del 11/07/2022
Circolazione Stradale - Art. 85 del Codice della Strada e Legge n. 21 del 1992 - Normativa interna di riferimento in materia di NCC e violazione del diritto eurounitario - Insussistenza - La decisione di rigettare l'istanza di immatricolazione in Italia di un veicolo ad uso di Noleggio Con Conducente già immatricolato per tale uso in Slovenia, e con sede secondaria in Italia, a causa della mancanza di un'autorizzazione comunale conferma l'insussistenza di qualsivoglia violazione del diritto eurounitario ad opera della normativa interna di riferimento in materia di NCC, ossia la Legge n. 21 del 1992 e l'art. 85 del codice della strada, alla luce del fatto che questa non determina un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e, quindi, non contrastano con tutte le disposizioni dell'Unione Europea, della CEDU e costituzionali.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 4491 del 01/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 85 e 87 del Codice della Strada - Rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di servizi di linea commerciali, di servizi di linea di gran turismo e di servizi di linea speciali - Criteri generali - Vetustà dei mezzi - Potestà legislativa regionale - Normativa statale - Contrasto - Nell'ambito costituzionale definito della potestà legislativa regionale, le Regioni non hanno il potere di disciplinare, in senso più restrittivo, la tipologia di autobus impiegati nell'esercizio di servizi di linea commerciali, di servizi di linea di gran turismo e di servizi di linea speciali utilizzabili dalle imprese autorizzate, avuto riguardo alla loro vetustà.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 28077 del 14/10/2021
Circolazione Stradale - Art. 85 del Codice della Strada - Servizio di noleggio con conducente - Modificazioni alla Legge n. 21 del 1992 apportate dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 - Ius superveniens - In tema di noleggio con conducente, le modificazioni alla Legge n. 21 del 1992 apportate dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, hanno natura di "ius superveniens", senza possa attribuirsi il contenuto o la valenza di una legge retroattiva o di interpretazione autentica. Ne consegue che le violazioni commesse nel marzo del 2015 sono soggette alla disciplina della Legge n. 21 del 1992 citata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione V, ordinanza numero 4775 del 23/02/2021
Circolazione Stradale - Art. 85 del Codice della Strada - Servizio di noleggio con conducente - Cessione a titolo oneroso dell'autorizzazione N.C.C. - Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente, nell'ipotesi di cessione a titolo oneroso dell'autorizzazione NCC, realizza una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito. Ne deriva che, ove il contribuente ometta di rispondere ai questionari previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, impedendo od ostacolando la verifica dei redditi prodotti, l'Ufficio può effettuare l'accertamento induttivo del predetto Decreto utilizzando dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 31851 del 12/11/2020
Circolazione Stradale - Art. 85 del Codice della Strada e artt. 48 e 480 C.P. - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di Noleggio Con Conducente e Falsa attestazione della sussistenza delle condizioni per l'esercizio - Falso ideologico per induzione - Sequesto dell'autorizzazione - Sussistenza - Legittimo il sequestro preventivo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Noleggio Con Conducente per il reato di falso ideologico per induzione del pubblico funzionario che l'abbia rilasciata qualora il richiedente attesti il fatto circa la disponibilità della rimessa nel territorio dell'ente autorizzante nonostante inizi il servizio in un diverso ambito territoriale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 10077 del 28/05/2020
Circolazione Stradale - Artt. 85, 214 e 217 del Codice della Strada - Legge n. 21 del 1992 - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone - Svolgimento del servizio - Vettura NCC a disposizione dei clienti del committente in giorni ed orari predeterminati - Assimilazione prestazione taxi - Esclusione - In tema di servizio di NCC, o noleggio con conducente per trasporto di persone, l'esistenza di un dimostrato contratto di appalto e l'osservanza delle norme prescritte, in virtù del quale l'autovettura adibita al servizio di autonoleggio sia a disposizione dei clienti del committente in giorni ed orari predeterminati, esclude l'assimilazione della prestazione a quella svolta dai taxi escludendo, conseguentemente, l'illecito amministrativo di esercizio di attività di autonoleggio con conducente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nella normativa di settore.

 

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