Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza n. 4491 del 1 giugno 2022
Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 4491 del 01/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 85 e 87 del Codice della Strada - Rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di servizi di linea commerciali, di servizi di linea di gran turismo e di servizi di linea speciali - Criteri generali - Vetustà dei mezzi - Potestà legislativa regionale - Normativa statale - Contrasto - Nell'ambito costituzionale definito della potestà legislativa regionale, le Regioni non hanno il potere di disciplinare, in senso più restrittivo, la tipologia di autobus impiegati nell'esercizio di servizi di linea commerciali, di servizi di linea di gran turismo e di servizi di linea speciali utilizzabili dalle imprese autorizzate, avuto riguardo alla loro vetustà.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 3419 del 2022, proposto da A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato An. Pa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in (Omissis), largo (Omissis);
contro
R.S.P.L.M., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato An. Fe., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ri. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Al. Ar., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; T.B.S. S.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 3959/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di R.S.P.L.M., di Regione Lazio e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 il Cons. Elena Quadri;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
A. S.r.l., titolare di una linea di trasporto gran turismo comunale denominata "Giro dei monumenti storici e religiosi di Roma", ha impugnato il provvedimento prot. (...) del 22 giugno 2021 con il quale R.S.P.L.M. S.r.l. ha annullato in autotutela il nulla osta prot. n. (...) del 9 giugno 2020 relativo all'impiego del suo autobus Euro 5 targato (...), perché in contrasto con il criterio di vetustà di cui al 5, comma 1, lett. f) (massimi 7 anni dall'immatricolazione) dell'allegato alla Delib. G.R. n. 919 del 10 dicembre 2019, con cui sono stati approvati i criteri generali su cui improntare l'azione amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di servizi di linea commerciali, di servizi di linea di gran turismo e di servizi di linea speciali, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 30 del 1998.
Con sentenza n. 3959 del 2022 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso per omessa tempestiva impugnazione della presupposta Delib. G.R. n. 919 del 2019, ritenendola immediatamente lesiva e reputando l'atto impugnato meramente applicativo della stessa.
Avverso tale decisione proponeva appello A. S.r.l., deducendo i seguenti motivi di gravame:
I) violazione dell'art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia sul IV motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 per decorso del termine;
II) erroneità della decisione di I grado in punto di inammissibilità del ricorso; violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 41 del c.p.a.; violazione dell'art. 101 c.p.c.; eccesso di potere per falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto; motivazione contraddittoria;
III) illegittimità della Delib.G.R. n. 919 del 2019 per incompetenza, violazione dell'art. 47 dello Statuto della Regione Lazio e dell'art. 117 della Costituzione; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; lesione dei principi di tutela della concorrenza e della libera iniziativa economica;
III) error in iudicando; eccesso di potere per falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto; motivazione insufficiente e contraddittoria.
Si sono costituiti per resistere all'appello R.S.P.L.M., Regione Lazio e Roma Capitale;
Alla camera di consiglio del 19 maggio 2022, fissata per la discussione dell'istanza cautelare proposta dall'appellante, le parti venivano informate della possibilità di definizione della vertenza ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; quindi, dopo la rituale discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è fondato.
Come risulta dalla documentazione prodotta dalla Regione Lazio, nelle more del giudizio la stessa Regione, con Delib. n. 80 dell'1 marzo 2022, pubblicata sul BURL in data 3 marzo 2022, ha modificato la Delib. G.R. n. 919 del 2019, che aveva approvato i criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di servizi di linea commerciali, di servizi di linea di gran turismo e di servizi di linea speciali, al fine di renderli maggiormente coerenti con alcune disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009, nonché con le esigenze evidenziate da parte del mercato, eliminando, tra l'altro, la previsione relativa alla vetustà dei mezzi impiegabili sulle linee GT, e, cioè, l'obbligo di dover disporre di mezzi immatricolati per la prima volta da non più di sette anni.
Invero, la Sezione aveva già ritenuto illegittimo il criterio di vetustà dei mezzi, poiché negativamente incidente sul livello di tutela della concorrenza fissato dalla legge statale. "Se anche la previsione censurata potrebbe a priori apparire non irragionevole, alla luce degli obiettivi tutelati (in materia di sicurezza o di tutela ambientale), è pur tuttavia palese che tale disposizione ecceda l'ambito costituzionalmente definito della potestà legislativa regionale, con conseguente violazione della richiamata normativa statale in materia, alla luce di quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.". Invero, "il limite all'utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni previsto dal regolamento impugnato (pur con la previsione di un regime transitorio di alcuni anni) viene innanzitutto a determinare un'evidente disparità di trattamento tra le imprese che hanno sede nella Regione Lombardia (cui si applica il predetto regolamento) e le altre imprese italiane che operano nel settore del noleggio autobus con conducente; del resto, il principio di eguaglianza sostanziale davanti alla legge, di cui all'art. 3 Cost. e - più di recente - anche all'art. 20 della Carta dei diritti UE, è un principio generale in base al quale situazioni analoghe non possono essere trattate in modo diverso e situazioni differenti non possono essere trattate allo stesso modo, a meno che una differenziazione non sia "obiettivamente giustificata". Giustificazione che non è però dato rilevare, nel caso di specie.
Va inoltre considerato che il Regolamento CE n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009, recante "Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada", applicabile al caso di specie, non risulta dettare alcuna prescrizione in merito alle caratteristiche degli automezzi che possono essere acquistati ed utilizzati dalle imprese di trasporto.
Sotto questo profilo, la legge statale non prevede limitazioni all'utilizzo di autobus usati, né prevede limitazioni territoriali per le imprese autorizzate.
Per contro, come già ricordato, l'art. 1 della L. n. 218 del 2003 chiarisce che l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada "rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza", laddove il successivo art. 4 non attribuisce alle Regioni il potere di disciplinare in senso più restrittivo la tipologia di automezzi utilizzabili dalle imprese autorizzate".
Deve quindi ritenersi che il criterio di vetustà costituisca una restrizione all'utilizzo di autobus usati nei confronti dei soli operatori economici iscritti nel registro della Regione Lombardia, introdotta al di fuori dei principi stabiliti dalla legge statale (cfr. Cons. Stato, V, 4 febbraio 2019, n. 823).
L'appellante ha, quindi, presentato un'istanza di revoca dell'annullamento del nulla osta a R.S.P.L.M., che ha, invece, ritenuto necessaria la presentazione di una nuova istanza di nulla osta da parte dell'appellante.
Il Collegio ritiene che, anche alla luce dei principi affermati da questa Sezione, come già recepiti dalla regione Lazio, risulti evidente la fondatezza dell'appello.
Invero, l'effetto lesivo per l'appellante non è scaturito dalla Delib. G.R. n. 919 del 2019, come invece statuito dalla sentenza appellata, tanto è vero che il nulla osta relativo all'impiego dell'autobus Euro 5 targato (...) era stato rilasciato quando la Delib. G.R. n. 919 del 2019 era stata già pubblicata, ma dal successivo annullamento dello stesso, impugnato nei termini dall'appellante. Infatti, il comma 1, lett. f), del paragrafo 5, della DGR citata individuava le caratteristiche di vetustà del mezzo (non più vecchio di 7 anni), con riguardo al "... momento della formulazione dell'istanza", e dunque solo con riguardo alla richiesta di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza (uniche richieste contemplate dalla Delib. G.R. n. 919 del 2019), di guisa che in alcun modo la previsione poteva essere interpretata nel senso di giustificare il ritiro di un nulla osta all'impiego di un mezzo sulla linea in corso di validità già rilasciato. L'art. 21 della L.R. Lazio n. 12 del 2016 che prevede l'adozione da parte della Giunta Regionale dei criteri generali di rilascio delle autorizzazioni di linea GT e commerciali, fa, invero, espressamente salve le autorizzazioni già rilasciate "fino alla vita utile dei mezzi".
In ogni caso, il 5 della delibera, presupposto dell'annullamento del nullaosta, era illegittimo, come risulta dai principi contenuti nella succitata sentenza n. 823 del 2019, tanto è vero che è stato eliminato dalla stessa Regione con la Delib. n. 80 dell'1 marzo 2022.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza tra l'appellante e R.S.P.L.M. e si liquidano come in dispositivo, mentre vanno compensate tra le altre parti.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado.
Condanna R.S.P.L.M. alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante, che si liquidano nella somma pari ad euro 2000, oltre ad oneri di legge. Spese compensate con le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere.
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