Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 36731 del 15 dicembre 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 36731 del 15/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 85, 86, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Servizio taxi e di N.C.C. per trasporto di persone - Dubbi sulla natura del servizio - Contestazione della violazione - Ricorso - Compensazione spese di lite - La compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio statuite dal giudice di pace e confermate dal Tribunale in ragione del solo dubbio circa la natura del servizio, ovvero di adibire il taxi a vettura di noleggio con conducente, appaiono illogiche o erronee, configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.


RITENUTO IN FATTO

1.1. (Soggetto 1), titolare di licenza di taxi, ha proposto opposizione al verbale di accertamento della violazione dell'art. 85 C.d.S., n. 4, elevato ai suoi danni dalla polizia municipale di Lucca, per aver, il (OMISSIS), adibito la vettura a noleggio con conducente anziché a taxi.

1.2. Il giudice di pace, con sentenza del 15/10/2019, ha annullato il verbale e disposto la compensazione delle spese di lite.

1.3. (Soggetto 1) ha proposto appello relativamente al capo della sentenza che ha disposto la compensazione sulle spese, riproponendo l'eccezione di nullità del verbale per mancata contestazione immediata della violazione.

1.4. Il tribunale di Lucca, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

1.5. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che la compensazione delle spese disposta dal primo giudice nonostante l'annullamento del verbale era giustificata dal "dubbio... circa la natura del servizio" prestato sul rilievo che il "(Soggetto 1) era in attesa di prelevare un gruppo di sette persone, da lui precedentemente accompagnate a Lucca per assistere ad un concerto" e che "il servizio svolto non è tipicamente rientrante in quello di taxi, che si caratterizza per il fatto di essere indifferentemente rivolto al pubblico degli utenti", laddove, nel caso in esame, "il servizio di trasporto, sia all'andata che al ritorno, riguardava un gruppo di clienti identificato".

1.6. (Soggetto 1), con ricorso notificato in data 4/4/2022, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.

1.7. Il Comune di Lucca è rimasto intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 21/1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, al fine di giustificare la compensazione delle spese operata dal primo giudice in ragione del dubbio sulla qualificazione del servizio prestato, ha ritenuto che lo stesso era rivolto ad una clientela identificata, in tal modo non considerando tutti i presupposti che le norme menzionate individuano ai fini della definizione del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha rigettato l'eccezione relativa alla mancata contestazione immediata dell'illecito sul rilievo che la corretta ed articolata redazione scritta del verbale richiedeva un lavoro d'ufficio, senza considerare che, in realtà, tale circostanza non rientra tra le ipotesi di contestazione differita ne' a queste può essere ricondotta poiché del tutto avulsa dal genere di fattispecie incluse nella norma.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 91 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha confermato la statuizione sulla compensazione delle spese del primo grado di giudizio in ragione del dubbio circa il servizio prestato che, però, il giudice di pace non aveva espresso, avendo la sentenza di primo grado motivato la compensazione delle spese di lite sull'assunto che mancava la prova del servizio prestato, tanto più che, a fronte dell'accoglimento dell'opposizione al verbale di accertamento della violazione amministrativa, nessun dubbio ulteriore poteva più sussistere, per cui, in definitiva, l'aver addotto il dubbio sul servizio prestato a giustificazione della compensazione delle spese di lite costituisce violazione dell'art. 91 c.p.c..

3.1. Il terzo motivo è fondato con assorbimento degli altri. A fronte dell'annullamento del verbale di accertamento della violazione amministrativa da parte del giudice di pace e di un appello proposto dall'opponente vittorioso solo sulla pronuncia di compensazione dele spese di lite, infatti, il giudice dell'appello non può affermare l'infondatezza (o, come nel caso in esame, il dubbio sulla fondatezza) dell'originaria opposizione e, per questo solo fatto, rigettare l'appello, che riguarda esclusivamente la correttezza della statuizione sulle spese da parte del giudice di primo grado.

3.2. In tema di spese processuali, invero, l'art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, conv. dalla L. n. 162 del 2014 - applicabile ratione temporis in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione - così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui tale norma non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni") ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", delle quali il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione.

3.3. E questa Corte, al riguardo, ha già avuto modo di rilevare come, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, "le gravi ed eccezionali ragioni" per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere, com'è accaduto nel caso in esame, illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 11222 del 2016; Cass. n. 6059 del 2017; Cass. n. 9977 del 2019).

4. Il ricorso, quindi, nei limiti da ultimo indicati, dev'essere accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio al tribunale di Lucca, per un nuovo esame, che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Lucca, per un nuovo esame, che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 11 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2022.

 

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