Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 35980 del 26 ottobre 2023

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

 

Prot.: 0035980 del 26/10/2023

 

OGGETTO: Legge 26 settembre 2023, n. 138. Modifica degli artt. 589-bis, 589-ter, 590-bis e 590-ter del codice penale, nonché degli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale, in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime.

(Indirizzi omessi)

 

   Sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2023 è stata pubblicata la legge 26 settembre 2023, n. 138, in vigore dal 25 ottobre 2023, che ha modificato le norme in oggetto indicate introducendo il reato di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche gravi o gravissime.

   Per quanto di interesse, si segnala che per effetto della modifica dell’art. 380, comma 2, lettera m-quater) del codice di procedura penale, l’arresto in flagranza per il reato di omicidio stradale aggravato dalle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 589-bis codice penale (1), dalla data di entrata in vigore delle modifiche in parola non sarà più obbligatorio quando il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.

   Alla luce di quanto precede, le indicazioni sull’arresto in flagranza di reato fornite al paragrafo 1.5 della circolare n. 300/A/2251/16/124/68 del 25 marzo 2016, devono intendersi modificate nel senso suindicato.

*****

 

   Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

per IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLIZIA STRADALE
Mastropasqua

 

(1) Guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 g/l, ovvero 0,8 g/l per i conducenti professionali di cui all’art. 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), o in stato di alterazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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