Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Corte Costituzionale, sentenza n. 276 del 17 luglio 1998
Corte Costituzionale, sentenza numero 276 del 17/07/1998
Circolazione Stradale - Art. 218 del Codice della Strada - Sanzione accessoria della sospensione della patente di guida - Termine per l'adozione del provvedimento da parte del prefetto e della sua notifica - In relazione alle opportunità difensive concesse al soggetto punito con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, l'art. 218 comma 2 del C.d.S. dispone che l'agente accertatore proceda al ritiro della patente stessa ed al suo invio alla prefettura del luogo della commessa violazione, stabilendo il termine perentorio di quindici giorni entro cui il prefetto deve emettere il provvedimento di sospensione della patente oltre il quale il titolare può ottenerne la restituzione, ma non anche un preciso termine entro cui il provvedimento stesso va notificato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Costituzionale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 2, del codice della strada (emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni), promossi con ordinanze, emesse l'8 maggio 1997 dal Pretore di (Omissis) nei procedimenti civili vertenti tra (Soggetto 1) e la Prefettura di (Omissis) e tra (Soggetto 2) e la Prefettura di (Omissis), iscritte ai nn. 507 e 562 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 38, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella Camera di Consiglio del 22 aprile 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il Pretore di (Omissis) ha sollevato, nell'ambito di due diversi giudizi, la medesima questione di legittimità costituzionale, dubitando della conformità agli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 218, comma 2, del codice della strada (emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui non prevede, per la notifica dell'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, un termine perentorio la cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullità. I due giudizi incidentali devono, quindi, essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia.
2.- Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui il pretore avrebbe dovuto prima accertare se gli opponenti si siano resi o meno colpevoli della violazione di eccesso di velocità contestata loro dal prefetto e abbiano, quindi, subito un pregiudizio dalla tardiva notifica del provvedimento sanzionatorio.
L'eccezione non può essere accolta.
Il giudice "a quo" chiarisce, infatti, di essere chiamato a pronunciarsi, in entrambi i giudizi principali, sulla legittimità delle ordinanze prefettizie di sospensione della patente, sulla base delle domande delle parti che eccepiscono, tra l'altro, la tardività della loro notifica: per rispondere a tale censura egli deve applicare la norma impugnata, della cui legittimità costituzionale, però, dubita. Perciò il Pretore di (Omissis), prima di pronunciarsi sul merito della controversia, ha sospeso i due giudizi e rimesso la questione alla Corte Costituzionale.
3.- Nel merito la questione non è fondata.
L'art. 218, comma 2, del D.Lgs. n. 285 del 1992 dispone che, in ipotesi di violazioni comportanti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, l'agente accertatore procede al ritiro della patente stessa ed al suo invio, entro i cinque giorni successivi, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei successivi quindici giorni, emette il provvedimento di sospensione, che deve essere notificato immediatamente all'interessato e che viene iscritto sul documento di guida. Qualora l'ordinanza prefettizia non venga emessa entro i termini indicati, il titolare della patente può ottenere la restituzione di quest'ultima.
Il diritto di difesa dell'interessato non risulta compresso, anzitutto perché, nel solco della giurisprudenza di questa Corte (v. le sent. n. 31 del 1996, sent. n. 437 del 1995, sent. n. 255 del 1994 e sent. n. 311 del 1994), occorre affermare che egli può immediatamente proporre opposizione al pretore avverso il verbale di accertamento dell'infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981.
Qualora preferisca, invece, attendere di conoscere l'ordinanza prefettizia e questa non gli venga notificata entro venti giorni dalla data di ritiro della patente (termine risultante dalla somma di quelli stabiliti nel comma 2 dell'art. 218 del D.Lgs. n. 285 del 1992), egli potrà richiedere la riconsegna del documento di guida. A quel punto, potrà agevolmente verificare se sia stato emesso o meno un provvedimento di sospensione della patente: in caso affermativo, infatti, la patente stessa non verrà restituita o, quand'anche lo fosse, riporterà l'annotazione della sospensione, sì che, in entrambi i casi, l'interessato potrà richiedere immediatamente copia del provvedimento prefettizio ed eventualmente impugnarlo avanti l'autorità giudiziaria.
4.- Per le anzidette ragioni non sussiste neppure una violazione dell'art. 3 della Costituzione, non rinvenendosi alcuna irragionevolezza nella scelta legislativa di stabilire un termine perentorio entro cui deve essere emesso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente e non anche un preciso termine entro cui il provvedimento stesso va notificato.
Ugualmente, non sussiste alcuna disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, disciplinata dall'art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada) e dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, ove si prevede - in caso di impossibilità di contestazione immediata - la notificazione degli estremi della violazione al trasgressore entro un dato termine, la cui inosservanza comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta. A parte il fatto che in questa seconda ipotesi il termine risulta notevolmente più lungo - e quindi il presunto trasgressore si trova in una condizione meno favorevole -, la fattispecie ivi disciplinata non è comparabile con quella regolata dalla norma impugnata, considerata, soprattutto, la circostanza che nel caso previsto dall'art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1992 non si può procedere all'immediata contestazione dell'infrazione commessa, come avviene, invece, in quello oggetto dell'art. 218.
P.Q.M.
La Corte Costituzionale
riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata dal Pretore di (Omissis), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 1998.
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