Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 13882 del 7 maggio 2020

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 13882 del 07/05/2020
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Art. 589 bis C.P. - Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - Circostanze aggravanti - Assenza - Applicazione sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Motivazioni - Il giudice di merito, ove stabilisca che l'imputato sia meritevole della sanzione amministrativa accessoria maggiormente afflittiva quale quella della revoca della patente di guida, deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole, pure in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel fare ciò deve considerare i parametri di cui all'art. 218 Cds., comma 2, valevoli anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida.


RITENUTO IN FATTO

1. V. M., a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui è stata applicata, con pronuncia resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e ss., la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ai sensi dell'art. 222 C.d.S., per il reato di cui all'art. 589 bis c.p., comma 8.

2. Al ricorrente, conducente di un autocarro, era contestato di avere, per colpa generica e specifica, cagionato la morte di C. P. e lesioni personali lievissime a F. V., i quali, a bordo delle rispettive biciclette, procedevano lungo la stessa direttrice di marcia del ricorrente. Il V. urtava i due velocipedi a causa della velocità serbata, superiore al limite previsto in quel tratto di strada, ed a causa di una errata manovra di sorpasso, praticata senza avere lo spazio sufficiente per completarla, mentre sopraggiungeva un altro veicolo marciante in direzione inversa nella corsia opposta.

La difesa lamenta che la decisione di revocare la patente di guida sarebbe sorretta da una motivazione soltanto apparente. Il Giudice farebbe riferimento a concetti astratti (gravità della violazione commessa, entità del danno apportato e del pericolo della ulteriore circolazione), senza alcun concreto riferimento alla vicenda in esame, nell'ambito della quale, peraltro, la pena base è stata individuata nel minimo edittale ed è stata applicata anche l'attenuante di cui all'art. 589 bis c.p. comma 7.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In primis, occorre rilevare come il ricorso, pur avendo ad oggetto una sentenza di applicazione pena, debba essere ritenuto ammissibile. La novella di cui alla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre l'art. 448 c.p.p., comma 2 bis, ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606 c.p.p., comma 2 (cfr. sul punto Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091).

Tale principio è stato definitivamente sancito in una recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, con riferimento all'ipotesi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena riguardante le sanzioni amministrative accessorie (cfr. informazione provvisoria n. 20 del 26/09/2019, Melzani).

2. Tutto ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Occorre rilevare come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 88/19 del 20/2/2019, depositata in data 17/4/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589 bis (Omicidio stradale) e 590 bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) c.p.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del secondo e terzo periodo dell'art. 222 C.d.S., stesso comma 2, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3, degli artt. 589 bis e 590 bis c.p..

Si legge nella motivazione della citata pronuncia che "nell'art. 222 C.d.S., l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal comma 3 sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis c.p. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal comma 3, sia dell'art. 589 bis, sia dell'art. 590 bis c.p.) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.

Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice".

Ebbene, il caso in esame rientra nelle ipotesi previste dall'intervento correttivo della Corte costituzionale, poiché non risultano contestate al ricorrente le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

In ordine alla decisione assunta di disporre la revoca della patente di guida il Giudice ha offerto una motivazione non soddisfacente, facendo riferimento a nozioni astratte (entità del danno apportato e pericolo derivante dalla ulteriore circolazione) che non hanno un preciso significato individualizzante rispetto al caso concreto e che andranno riempite di contenuto attraverso riferimenti alla vicenda in esame.

Deve quindi ribadirsi che il giudice di merito, chiamato a determinare la sanzione amministrativa accessoria, ove stabilisca che l'imputato sia meritevole della sanzione maggiormente afflittiva (revoca della patente di guida), debba dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo abbiano indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole, pure in assenza delle aggravanti di cui all'art. 589 bis c.p., commi 2 e 3. Nel fare ciò deve considerare i parametri di cui all'art. 218 Cds., comma 2, valevoli anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (così Sez. 4, Sentenza n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661 - 01: "Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento").

3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per nuovo esame sul punto.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020.

 

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