Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 4157 del 7 febbraio 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 4157 del 07/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Determinazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida a seguito di sinistro stradale che cagiona lesioni personali stradali gravi o gravissime - Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Trieste con la sentenza in epigrafe ha dichiarato la penale responsabilità di G. D., in ordine al reato di cui all'art. 590 bis c.p., perchè alla guida di un autoarticolato, per colpa generica e per violazione dell'art. 145 C.d.S., comma 5, in particolare senza osservare il segnale di arresto, collideva con il motociclo condotto da Q.M., che proveniva dalla direzione opposta e che rovinava al suolo, cagionandogli lesioni personali da cui derivava una malattia ovvero incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione con i benefici di legge e ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi 4. In (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, lamentando quanto segue:

I) motivazione mancante e/o contraddittoria in relazione alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente per mesi quattro.

Lamenta che nonostante sia stata ripetutamente sottolineata nella sentenza impugnata la gravità della colpa del conducente per aver attraversato la carreggiata stradale con l'autoarticolato lungo oltre 13 metri pur avendo visto sopraggiungere lo scooter, senza attendere il suo passaggio e senza alcun profilo concorrente di colpa della persona offesa, aveva poi applicato, in modo incoerente e illogico e sostanzialmente immotivato, la sanzione accessoria della sospensione della patente, per un periodo di tempo assai limitato, al posto della revoca.

3. L'imputato G. D., a mezzo del difensore di fiducia ha presentato ricorso per cassazione per violazione di legge, in relazione agli artt. 132, 133 e 62 bis c.p. e in particolare al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Contesta il richiamo alla gravità del fatto e sottolinea la personalità dell'imputato, incensurato, lavoratore, autotrasportatore, il cui comportamento processuale è stato improntato alla lealtà.

Ha presentato in data 28.12.21 memoria difensiva richiamando i motivi del ricorso.

4. Il ricorso del Procuratore generale è manifestamente infondato.

4.1. Vanno richiamate le pronunce di questa Sezione (Sez. 4, n. 55130 del 08/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01,) secondo cui "Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento" (Cfr. da ultimo Sez. 4 -, n. 11479 del 09/03/2021 Cc. (dep. 25/03/2021) Rv. 280832 - 01).

Il Giudice nel caso di specie ha argomentato proprio con riferimento agli elementi del reato (fol 4) e ha ritenuto congrua, con una valutazione discrezionale non censurabile, la durata della sospensione della patente di guida per mesi quattro.

5. Il ricorso dell'imputato è generico e aspecifico e in quanto tale inammissibile.

Invero in relazione alla valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche e conseguentemente per la dosimetria della pena e i limiti del sindacato di legittimità, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cfr. da ultimo Sez. 3 -, n. 26191 del 28/03/2019 Ud. (dep. 13/06/2019) Rv. 276041 - 01); o con formule sintetiche, tipo "si ritiene congrua", vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 Ud. (dep. 21/07/2017) Rv. 271243 - 01), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

Va pertanto ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie.

Il Tribunale ha infatti richiamato i criteri di cui all'art. 133 c.p. e ha ritenuto di non riconoscere le attenuanti generiche in considerazione della particolare negligenza che aveva caratterizzato la condotta dell'imputato; ha quindi individuato la pena finale in mesi quattro di reclusione con i benefici di legge concessi proprio in relazione all'incensuratezza e ad un giudizio di prognosi favorevole. Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della Corte di Cassazione.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue per quanto riguarda l'imputato la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi del PG e dell'imputato e condanna G. D. al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022.

 

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