Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 960 del 13 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 960 del 13/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Reato - Patteggiamento - Sospensione della patente - Riduzione - Non consentita - Per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool non è prevista la riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Di Tempio Pausania ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena (sostituita ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada) su richiesta delle parti, a (Soggetto) per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), e 2-bis, cod. strada, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di otto mesi.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sostanzialmente si deduce l'omessa motivazione circa la determinazione della durata della sanzione ammnistrativa accessoria della sospensione della patente di guida e in considerazione della circostanza per cui il giudice di merito sarebbe partito da una durata base di dodici mesi poi ridotta a otto mesi ex art. 444 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, pur ammissibile ex art. 606 cod. proc. pen., è infondato essendo stata disposta la sospensione della patente di guida sostanzialmente per una durata (otto mesi) inferiore alla media edittale, in considerazione anche della circostanza per cui non è prevista per il reato di cui all'art. 186 cod. strada la riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (si vedano, per il riferimento alla media edittale, Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, A., Rv. 259211, e, circa l'inoperatività della riduzione per il rito, Sez. 4, 4321 del 27/10/2015, F., Rv. 265941, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2-bis cod. strada, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non estende ai reati di cui all'art. 186, comma 2, cod. strada, nel caso di patteggiamento, la riduzione fino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria in oggetto, atteso che non appare irragionevole la scelta del legislatore di limitare l'estensione di detta riduzione di pena, essendo essa volta ad incentivare il ricorso al rito alternativo, esigenza maggiormente ravvisabile in presenza di reati quali l'omicidio colposo rispetto alla guida in stato di ebbrezza).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 25 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2023.

 

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