Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 29380 del 25 luglio 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 29380 del 25/07/2022
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187, 218 e 223 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione e ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato - Concessione di un permesso temporaneo di guida - Richiesta - Competenze - Sono impugnabili avanti al Tribunale del riesame solo i provvedimenti aventi natura giurisdizionale, tra i quali non rientra certo un eventuale ed atipico provvedimento relativo alla concessione di un permesso temporaneo di guida dovuto allo stato di gravidanza, di competenza del giudice penale, che diviene pertanto l'unica autorità legittimata a pronunciarsi in ordine ad ogni aspetto relativo al procedimento in corso in applicazione della forza attrattiva del processo penale.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Firenze, Ufficio del riesame, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposta da M. E., imputata in relazione ai reati di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., avverso il provvedimento del Tribunale di Firenze di non luogo a provvedere in ordine all'istanza di rilascio di permesso orario di guida.

I giudici della cautela hanno rilevato che possono costituire oggetto di riesame soltanto i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali e reali o i provvedimenti tipici specificamente indicati dal codice di rito.

2. La M., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame per violazione della L. n. 689 del 1981, art. 24.

Si deduce che la sospensione della patente di guida disposta dalla Prefettura ai sensi dell'art. 223 C.d.S. costituisce una sanzione di natura cautelare e provvisoria, non rientrante nei provvedimenti tipici indicati dal codice di rito, ma avente natura sostanzialmente penale.

La sussistenza di una connessione obiettiva tra il reato ed una violazione amministrativa provoca l'effetto di devolvere la competenza in favore del giudice penale, che diviene pertanto l'unica autorità legittimata a pronunciarsi in ordine ad ogni aspetto relativo al procedimento in corso in applicazione della forza attrattiva del processo penale.

La richiesta di permesso - nella fattispecie dovuta allo stato di gravidanza - richiede una pronuncia urgente ed un intervento garantista da parte del Giudice.

3. Il ricorso è inammissibile.

In via preliminare va ricordato il disposto dell'art. 309 c.p.p., comma 1, secondo cui l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva.

Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida non consiste in una misura cautelare personale, per cui i rimedi tipici del procedimento cautelare non sono esperibili nella fattispecie.

La costante giurisprudenza di legittimità, d'altronde, ritiene impugnabile avanti al Tribunale del riesame solo i provvedimenti aventi natura giurisdizionale, tra i quali non rientra certo un eventuale provvedimento relativo alla concessione di un permesso temporaneo di guida, da ritenersi atipico e non previsto dall'ordinamento con riferimento alla attività giurisdizionale (e, forse, anche alla attività amministrativa) (Sez. 3, n. 3924 del 03/12/2009, dep. 2010, Giannicola, Rv. 246010, relativo a fattispecie in relazione alla quale si è ritenuto non impugnabile con la richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322 c.p.p., perché non ha natura giurisdizionale, il provvedimento del P.M. di sgombero di un immobile oggetto di sequestro preventivo; Sez. 3, n. 47326 del 16/11/2007, Stravati, Rv. 238530).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2022.

 

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