Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 116 del 5 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 116 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218, 219, 222, 223 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Condanna - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente - Disposizione da parte dell'A.G. - In un procedimento penale nel quale sia contestato all'indagato il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool cui all'art. 186, comma 2, lett. c) del C.d.S., la sospensione o la revoca della patente di guida sono disposte dal giudice con la sentenza di condanna dell'imputato o di applicazione della pena su richiesta per previsione di legge e rispetto alla quale non è esperibile lo strumento impugnatorio azionato avverso l'atto amministrativo adottato dagli organi accertatori.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Avellino, investito di un ricorso per riesame avverso il verbale di ritiro della patente di guida nei confronti di (Soggetto 1), a seguito di contestazione di cui all'art. 186, c. 2, codice strada, redatto dai Carabinieri della Compagnia di (Omissis), ha dichiarato inammissibile l'impugnazione.

2. L'interessato ha proposto ricorso con difensore, formulando tre motivi, partendo dal presupposto che la misura disposta sia un sequestro preventivo d'urgenza.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla declinata giurisdizione, rilevando che il (Soggetto 1), indagato per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c), codice strada, aveva subito un atto incidente su una autorizzazione personale, essendosi gli stessi organi accertatori concentrati sull'aspetto penale della vicenda, quanto alla natura della misura richiamando un precedente di questa sezione, nel quale si sarebbe affermata la natura cautelare della misura disposta, rilevando, sotto altro profilo, anche la insussistenza del fumus commissi delicti.

A tale ultimo proposito e con il secondo motivo, la difesa ha dedotto analogo vizio, con riferimento all'art. 27 Cost., assumendo che i militari non avrebbero indicato a verbale il metodo di accertamento del reato contestato, non essendo stata spuntata la casella relativa all'utilizzo dell'etilometro, cosicché l'unico elemento valorizzabile sarebbe la descritta sintomatologia che, al più, avrebbe potuto legittimare la contestazione di una violazione amministrativa.

Con il terzo, infine, ha dedotto analogo vizio, rilevando che all'interessato non era stata data la possibilità di spiegare alcune circostanze idonee a giustificare la rilevata sintomatologia (epatopatia cronica), tale da poter alterare i dati rilevati dagli accertatori, assumendo la sussistenza di pregiudizi di ordine patrimoniale derivanti dalla impossibilità di utilizzare la patente per raggiungere la sede lavorativa.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto G. C., ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione.

4. La difesa di (Soggetto 1) ha rassegnato memoria difensiva e conclusioni scritte, con le quali, nel riportarsi integralmente al ricorso per cassazione e a tutti gli atti difensivi, ha sviluppato le proprie argomentazioni difensive, ribadendo la ritenuta natura pre-cautelare del ritiro della patente di guida che rende detta misura paragonabile al sequestro, contestando la sussistenza del fumus commissi delicti e la regolarità dell'accertamento e chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale di Avellino, giudice del riesame reale, ha rilevato che, nella specie, non era stata sottoposta a sequestro alcuna res del richiedente, sottolineando peraltro il difetto di discrezionalità nell'applicazione della sanzione amministrativa disposta dall'Autorità amministrativa, atto rispetto al quale, semmai, l'interessato avrebbe potuto proporre opposizione al Prefetto.

3. I motivi sono tutti manifestamente infondati e la loro trattazione unitaria è ampiamente giustificata dal comune presupposto che li accomuna: la natura cautelare penale del ritiro della patente disposto con il verbale allegato al ricorso.

In un procedimento penale, nel quale sia contestato all'indagato il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c), codice strada (come dichiarato dallo stesso ricorrente in ricorso e facilmente riscontrabile dagli scontrini dell'etilometro allegati al ricorso, dai quali emerge intanto la manifesta infondatezza della censura con la quale si è inteso rilevare che nel verbale non era indicato il metodo di accertamento, non risultando spuntata la relativa casella), la sospensione o la revoca della patente sono disposte dal giudice nella sentenza di condanna dell'imputato o di applicazione della pena su richiesta.

Trattasi - per disposizione di legge e consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità di una sanzione amministrativa accessoria che, in caso di condanna, deve essere disposta dall'A.G. per previsione di legge (art. 186 richiamato), sulla cui natura pare sufficiente un rinvio al diritto vivente (Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, M., Rv. 279349) e rispetto alla quale, dunque, non è esperibile lo strumento impugnatorio azionato avverso l'atto amministrativo adottato dagli organi accertatori. Ne' una diversa qualificazione dell'atto può ricavarsi dalla sentenza alla quale il ricorrente ha fatto rinvio nella impugnazione: in quella sede, infatti, il giudice di legittimità, lungi dal riqualificare contra legem la sospensione disposta in sentenza dal giudice penale quale misura cautelare penale, si è limitato a precisare, in relazione alla questione devoluta, che nella situazione che si presenta quando la patente viene sospesa sia dal giudice penale sia dal prefetto (v. artt. 222 e 223 codice strada), bisogna considerare che la sospensione disposta dal prefetto è una misura cautelare, che interviene nell'immediatezza del fatto, senza le garanzie dell'accertamento in sede penale, dunque destinata a essere assorbita nella sospensione disposta dal giudice penale, con detrazione del periodo di tempo già scontato. Pertanto, come ben evidenziato proprio nel precedente richiamato dal ricorrente, nelle ipotesi di reato per le quali è prevista "la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida", l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette alla prefettura dopodiché il prefetto "dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida " (art. 223, c. 1, codice strada).

Ed è proprio in relazione a quella assenza di garanzie tipiche del processo penale che bisogna fare riferimento per comprendere come il disposto ritiro del titolo abilitativo non può essere censurato davanti al giudice penale, adito in funzione del riesame, ma solo in sede di impugnazione della sentenza di merito che definisce il procedimento o in sede amministrativa con opposizione al prefetto.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 13 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2023.

 

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