Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 8296 del 28 febbraio 2025

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8296 del 28/02/2025
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e artt. 589-bis e 590-bis c.p. - Omicidio stradale e di lesioni personali stradali - Circostanze aggravanti - Guida in stato di ebbrezza ed alterazione dovuta all'assunzione di stupefacenti - Efficacia causale rispetto al concreto verificarsi dell'evento - La norma incriminatrice del reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali non richiede che lo stato di ebbrezza alcolica del conducente e/o la sua condizione di alterazione psichica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope incidano sulla condotta di guida, sì da assumere un'efficacia causale rispetto al concreto verificarsi dell'evento morte o lesioni.


RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 28/05/2024, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui, il precedente 12/04/2022, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di (Omissis), in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di (Soggetto 1) in ordine ai delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, aggravati dallo stato di ebbrezza e dalla condizione di alterazione dovuta all'assunzione di stupefacenti in cui lo stesso versava e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del (Soggetto 1), avv.ti (Omissis) e (Omissis), che hanno articolato tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo di ricorso lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 589-bis cod. pen., inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 546, 125, comma 3 e 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di valutazione delle risultanze della consulenza tecnica della difesa.

Sostengono al riguardo che, nella decisione della Corte di appello, da leggere congiuntamente a quella del primo giudice perché di essa confermativa, l'affermazione di penale responsabilità sarebbe stata basata esclusivamente sull'accertata condizione di ebbrezza dell'imputato e sull'altrettanto comprovata condizione di alterazione psicofisica del predetto dovuta all'assunzione di stupefacenti, senza che fosse in alcun modo argomentato in ordine all'incidenza di tali condizioni sulla condotta di guida ritenuta causa del sinistro e senza che fossero esplicitate le ragioni per le quali si era giudicata non condivisibile la diversa ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dal consulente tecnico della difesa.

2.2. Con il secondo motivo si dolgono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di denegata concessione dell'attenuante della derivazione dell'evento anche da cause diverse dall'azione o dall'omissione del colpevole.

Assumono segnatamente che la decisione oggetto d'impugnativa, nel negare la concessione dell'indicata diminuente, non avrebbe argomentato la ritenuta infondatezza delle deduzioni difensive, secondo le quali aveva favorito il verificarsi del sinistro il manto stradale bagnato, circostanza non percepibile, con la normale diligenza, dal conducente dell'auto investitrice in ragione della scarsa luminosità e della concreta conformazione dei luoghi.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche.

Rilevano, in particolare, che, nella decisione della Corte territoriale, il mancato riconoscimento dell'indicata diminuente, determinante l'inflizione di una pena particolarmente severa, sarebbe stata motivata con una mera formula di stile, elusiva della valutazione del corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di (Soggetto 1) è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Manifestamente infondato è, innanzitutto, il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 589-bis cod. pen., inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 546, 125, comma 3 e 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di valutazione delle risultanze della consulenza tecnica della difesa, sostenendo che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, contenuta nella decisione oggetto d'impugnativa, sarebbe stata basata solo sull'accertata condizione di ebbrezza e sull'altrettanto comprovata condizione di alterazione derivante dall'assunzione di droga del predetto, posto che non risulterebbe scrutinata l'incidenza di tali stati patologici sulla condotta di guida giudicata causa del sinistro, né risulterebbero esplicitate le ragioni fondanti la ritenuta non condivisibilità della diversa ricostruzione dello stesso effettuata dal consulente tecnico della difesa.

Ritiene, in proposito, il Collegio che risulta destituita di fondamento, innanzitutto, la lamentazione imperniata sulla sopposta violazione di legge, non riscontrandosi, nella decisione impugnata, l'inesatta od erronea applicazione del disposto di cui all'art. 589-bis, comma 2, cod. pen.

E invero, l'indicata norma incriminatrice, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non richiede che lo stato di ebbrezza alcolica del conducente e/o la sua condizione di alterazione psichica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope abbiano inciso sulla condotta di guida, sì da assumere un'efficacia causale rispetto al concreto verificarsi dell'evento morte o lesioni.

La disposizione di cui trattasi, analogamente a quella di cui al primo comma, collega la locuzione "per colpa" alla sola violazione, da parte del guidatore, di regole cautelari specificamente riguardanti la circolazione stradale, prevedendo, poi, un consistente incremento sanzionatorio per il caso in cui il predetto, al momento del verificarsi del sinistro, versi in stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcool o di droga.

Tanto consente di escludere che la decisione impugnata sia incorsa in violazione di legge penale a causa della mancata argomentazione relativa all'incidenza dello stato di alterazione in cui versava l'agente sulla condotta di guida ritenuta causa del sinistro.

Per altro verso, non sono riscontrabili, nella decisione de qua, neanche l'ipotizzata inosservanza delle citate norme processuali e il dedotto vizio motivazionale.

Ciò perché, pur in assenza di una perizia cinematica afferente alla dinamica del sinistro, invero mai disposta nei gradi di merito, l'affermazione di penale responsabilità è stata fondata dalla Corte territoriale, e in precedenza dal primo giudice, sulla condotta di guida imprudente e inosservante dell'esistente limite di velocità tenuta dall'imputato, conducente dell'unico veicolo coinvolto, che, nel procedere, in condizioni di buona visibilità, su un tratto di strada urbano, regolarmente asfaltato, ma umido o bagnato, affrontò una rotonda senza ridurre la velocità, come sarebbe stato doveroso fare, curvando, in rapida successione, dapprima nell'uno e poi nell'altro verso, manovra che comportò la perdita di controllo del mezzo sia per l'elevata velocità a cui lo stesso procedeva (stimata in circa 100 km/h), sia per la condizione di alterazione del conducente, dovuta alla precedente assunzione di alcool e cocaina, che impedì a quest'ultimo una pronta reazione, in concreto attestata dall'assenza di segni di frenata sul manto stradale (così a pag. 3 della sentenza della Corte di appello di Palermo).

Né difetta nell'ordito motivazionale della decisione impugnata, come pure sostenuto dal ricorrente, l'esplicita confutazione dell'alternativa ricostruzione dell'accaduto effettuata, nell'elaborato a sua firma, dal consulente tecnico della difesa, essendosi affermato che escludeva in radice la fondatezza della tesi secondo cui il veicolo anzidetto procedeva a velocità prossima e non eccedente i 57 km/h la rilevantissima entità dei danni riportati nell'urto da un veicolo dello stesso tipo, attestata dalla prova sperimentale d'urto eseguita dal consulente tecnico di una delle costituite parti civili (così a pag. 4 della sentenza impugnata).

Deve, pertanto, ragionevolmente concludersi per l'insussistenza del dedotto vizio motivazionale, essendo la decisione dei giudici di merito corredata, sul punto, da un apparato argomentativo congruo, oltre che lineare e tutt'altro che illogico, circostanza che induce a ritenere insussistente altresì la denunziata inosservanza delle menzionate norme processuali.

3. Palesemente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di denegata concessione dell'attenuante della derivazione dell'evento anche da cause diverse dalla condotta del colpevole, sostenendo che non risulterebbe argomentata la ritenuta infondatezza delle deduzioni difensive, secondo le quali avrebbe favorito il verificarsi del sinistro la non percepibile condizione di scivolosità del manto stradale.

Osserva in proposito il Collegio che la decisione sul punto della Corte territoriale risulta adeguatamente motivata, ostando all'invocata applicazione di tale diminuente a effetto speciale la circostanza, chiaramente evidenziata, che la condizione di scivolosità della strada, agevolmente percepibile da tutti coloro che la percorrevano, rappresentava un intrinseco fattore di rischio per il conducente dell'auto, di cui costui avrebbe dovuto necessariamente tener conto nel modulare la propria condotta di guida, sicché non avrebbe mai potuto assumere valenza di attenuante, quale concausa dell'evento.

Può dunque affermarsi, in termini generali, che non rientrano nell'ambito applicativo dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, quelle circostanze esterne, agevolmente apprezzabili dagli utenti della strada, che rappresentano per il conducente del mezzo un fattore di rischio di cui deve necessariamente tener conto per conformare la propria condotta di guida a regole di prudenza, diligenza e perizia.

Consegue a quanto detto l'evidente insussistenza del vizio motivazionale e di quello, correlato, di violazione di legge, denunziati con il motivo di ricorso di cui trattasi.

4. Del tutto privo di pregio è, infine, il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo che tale statuizione, da cui sarebbe scaturita l'inflizione di un trattamento sanzionatorio troppo severo, risulterebbe motivata con una mera formula di stile.

Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto, la Corte territoriale abbia argomentato in maniera esaustiva, lineare e tutt'altro che illogica la denegata concessione della diminuente de qua, fondando la decisione sull'elevato grado di colpa caratterizzante la condotta dell'agente, sull'assenza, nel predetto, di qualsiasi forma di resipiscenza, sull'intrinseca gravità dei delitti per cui v'era stata condanna e sulla rilevante entità dei danni alla persona che ne erano conseguiti.

Il ricorrente, per converso, non s'è confrontato in alcun modo con tale impianto argomentativo, limitandosi, con l'agitata doglianza, a contestare la decisione in maniera assertiva e del tutto generica, senza indicare le ragioni - il cui scrutinio si vuole obliterato - che avrebbero giustificato il riconoscimento della diminuente.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di Euro tremila.

6. Il predetto deve essere, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio di legittimità, dalle parti civili (Soggetto 2) e (Soggetto 3), che liquida, per ciascuna di essa, in Euro tremila, oltre accessori come per legge, nonché dalle parti civili (Soggetto 4), (Soggetto 5), (Soggetto 6) e (Soggetto 7), che liquida in complessivi Euro cinquemilasettecento, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alle parti civili (Soggetto 2) e (Soggetto 3), liquidate, per ciascuna, in Euro tremila, oltre accessori come per legge; (Soggetto 4), (Soggetto 5), (Soggetto 6) e (Soggetto 7), liquidate in complessivi Euro cinquemilasettecento, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2025.

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2025.

 

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