Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 1875 del 16 gennaio 2024

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1875 del 16/01/2024
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Applicazione della pena su richiesta - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Durata - Motivazione - A seguito della pronuncia di incostituzionalità in relazione all'art. 222, comma 2 C.d.S. con la sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale, per i reati di cui agli artt. 589-bis c.p. e 590-bis c.p., il giudice può disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa; ma ciò non esime il giudice dall'obbligo di indicare le ragioni sottese alla scelta della misura della sanzione amministrativa accessoria alla luce dei parametri dettati dall'art. 218, comma 2 C.d.S.; tanto più qualora ritenga di determinarla in misura superiore alla media edittale.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di (Omissis), con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato nei confronti di (Soggetto 1) la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. di un anno e mesi quattro di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 589 bis cod. pen. accertato in (Omissis) in data 1 novembre 2019. Il giudice ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni tre.

2. (Soggetto 1) propone ricorso censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. nonché in relazione all'art. 222 d.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nonché per omessa motivazione o motivazione apparente in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione art. 222, comma 2-bis, cod. strada nonché nullità della sentenza per omesso riconoscimento della riduzione fino a un terzo della durata della sospensione della patente di guida.

Il giudice ha motivato la scelta di concedere la sospensione della patente di guida, anziché della revoca, tenendo conto delle esigenze lavorative e di vita rappresentate dall'istante. Ma la ricorrente si duole del fatto che il giudice, avendo determinato la sanzione amministrativa in misura prossima al massimo edittale, non ne abbia motivato le ragioni, tanto più che nel corso dell'udienza erano state documentate sia l'attività lavorativa dell'imputata, operatrice sociosanitaria soggetta a turnazione, sia la necessità per la stessa, quale beneficiaria di permessi ai sensi della legge n. 104/92, di recarsi dal padre malato, che risiede a (Omissis), diverse volte alla settimana. Si era anche sottolineata l'esigenza di proporzionare la sanzione alla sofferenza morale già patita dall'imputata che, con il proprio comportamento, aveva cagionato la morte della figlia. Per altro verso la ricorrente si duole del fatto che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, il giudice avrebbe dovuto menzionare la riduzione di pena applicata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria.

4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'annullamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono fondati.

2. Va premesso che si tratta di ricorso ammissibile in quanto concernente una statuizione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti estranea all'accordo tra pubblico ministero e imputato (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, M., Rv. 279349-01).

3. A seguito della pronuncia di incostituzionalità additiva emessa in relazione all'art. 222, comma 2, cod. strada con sentenza n. 88 del 2019 della Corte Costituzionale, per i reati di cui agli artt. 589 bis cod. pen. (omicidio stradale) e 590 bis cod. pen. (lesioni personali stradali gravi o gravissime) il giudice può disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.

4. Ma ciò non esime il giudice dall'obbligo di indicare le ragioni sottese alla scelta della misura della sanzione amministrativa accessoria alla luce dei parametri dettati dall'art. 218, comma 2, cod. strada; tanto più qualora ritenga di determinarla in misura superiore alla media edittale (Sez. F, n 24023 del 20/08/2020, R., Rv. 279635 - 02). Nel caso concreto il giudice è venuto meno al dovere di motivare la scelta di irrogare la sanzione nella misura di tre anni, essendosi limitato a spiegare per quali ragioni (esigenze lavorative e di vita) ritenesse di disporre la sospensione anziché la revoca del titolo abilitativo alla guida.

5. A ciò si aggiunga che è del tutto assente l'esplicitazione dell'avvenuta applicazione o meno della regola prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, che prevede la riduzione fino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria in caso di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, D. L., Rv. 283490 - 01).

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di (Omissis).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di (Omissis) in diversa persona.

Cosi deciso il giorno 11 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2024.

 

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