Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 47210 del 14 dicembre 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47210 del 14/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati e della sospensione della patente misura della sanzione - Durata - Patteggiamento - Premesso che la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 C.d.S., comma 2-bis, deve ritenersi limitata, nel caso di patteggiamento, al solo reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e non anche a quello di lesioni colpose, con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ai sensi dello stesso art. 222 del C.d.S. atteso che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (Soggetto 1), tramite difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti, ex art. 444 c.p.p., in ordine ai reati di cui all'art. 189 C.d.S., commi 1, 6 e 7, perché, a bordo dell'autovettura Audi A6 tg (Omissis), percorrendo l'Autostrada (Omissis), dopo aver cagionato il sinistro in cui riportavano lesioni (Soggetto 2) e (Soggetto 3), non ottemperava all'obbligo di fermarsi e non prestava assistenza alle persone ferite. In (Omissis).

2. Il ricorso è affidato a due motivi, con i quali il ricorrente deduce violazione di legge sotto un duplice profilo:

- Illegalità della pena con riferimento alla mancata riduzione fino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di patteggiamento per il reato di lesioni colpose stradali;

- applicazione della anzidetta sanzione amministrativa accessoria in modo difforme rispetto a quanto previsto dall'accordo intercorso tra imputato e pubblico ministero.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che l'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, prevede che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 c.p.p.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

3.1. Quanto al primo motivo, occorre sottolineare che la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 C.d.S., comma 2-bis, deve ritenersi limitata, nel caso di patteggiamento, al solo reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e non anche a quello di lesioni colpose (Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, P.G. in proc. R., Rv. 266468).

L'originario testo dell'art. 222 C.d.S., comma 2, prevedeva, in caso di omicidio colposo con violazione delle norme del codice della strada, la sospensione della patente di guida da due mesi ad un anno; la L. 21 febbraio 2006, n. 102 ha modificato la durata della sanzione accessoria, per tale reato, non stabilendo un minimo ed elevando il massimo a quattro anni. La citata legge ha inoltre introdotto all'art. 222 C.d.S., il comma 2-bis, che prevede la diminuzione sino ad un terzo, in caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. della "sanzione amministrativa accessoria della patente fino a quattro anni". Orbene, il testo normativo appare chiaro nell'indicare che tale innovazione non si applica in relazione alle diverse disposizioni in punto di entità della sanzione: pertanto, con la nuova disciplina, il legislatore ha inteso introdurre, per l'ipotesi di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., una previsione di diminuzione limitatamente alla sanzione accessoria di entità maggiorata in esito alla modifica legislativa, vale a dire quella riferibile, appunto, al solo reato di omicidio colposo (Sez. 4, n. 34222 del 11/07/2012, G., Rv. 253533; Sez. 4, n. 7382 del 12/01/2012, L., Rv. 252390).

3.2. Altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.

Il ricorrente trascura che con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nei casi previsti dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222, atteso che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo.

Essa dunque non fa parte del contenuto dell'accordo negoziale sulla pena e il giudice di prime cure, fissando la durata della sanzione in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell'accordo medesimo, non ha commesso alcuna violazione di legge poiché, secondo il consolidato orientamento di legittimità da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, "In tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità" (così Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, R. A. E. W., Rv. 279635; Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, R., Rv. 259209).

Di conseguenza, la misura della sanzione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice il quale, nel determinarne la durata, deve avere riguardo agli stessi criteri fissati dall'art. 218 C.d.S., comma 2, per l'applicazione della medesima sanzione da parte dell'autorità amministrativa, ovvero deve fare riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno arrecato nonché al pericolo derivante dall'ulteriore circolazione (Cass. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, D. M., Rv. 280393).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2022.

 

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