GIURISPRUDENZA
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3245 del 05/02/2024
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 223 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Sospensione cautelare della patente - Esito favorevole della visita medica - Conseguenze - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool la prevista sospensione provvisoria della patente costituisce l’anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all’esito dell’accertamento giudiziale del reato, e l’imposizione della visita medica non è prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero della persistenza delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all’art. 223, comma 1, CdS, ed il suo esito positivo non annulla l’adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 21433 del 19/07/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 223 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza - Sospensione accessoria o cautelare-preventiva della patente di guida - Natura, competenze e valutazioni - In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, la sospensione della patente di guida consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la valutazione della sospensione cautelare preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall'art. 223 del medesimo C.d.S., che deve intervenire entro un tempo ragionevole, è rimessa al giudice del merito e risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 9554 del 07/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 222 e 223 del Codice della Strada - Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente - Procedimento di adozione del provvedimento prefettizio - Termini per l'applicazione - Il termine decadenziale di venticinque giorni (dieci giorni per trasmettere al prefetto il rapporto ed il verbale ed i quindici giorni entro cui il D.T.T., già MCTC, deve emettere il proprio parere al riguardo) non è applicabile al provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 223, comma 2 del C.d.S., poiché il termine entro il quale il prefetto deve disporre la sospensione è invece quello dell'ordinaria prescrizione quinquennale, atteso che il provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare, riveste comunque natura amministrativa sanzionatoria, sicché sfugge, in quanto tale, al criterio d'immediatezza dell'applicazione.
.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1443 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 222, 223 e 224 del Codice della Strada e artt. 589-bis e 590-bis del c.p. - Omicidio stradale o Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sospensione o della revoca della patente di guida - Applicazione della sanzione amministrativa accessoria - Al conducente del veicolo che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del c.p., il giudice deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida.
.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 116 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218, 219, 222, 223 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Condanna - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente - Disposizione da parte dell'A.G. - In un procedimento penale nel quale sia contestato all'indagato il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool cui all'art. 186, comma 2, lett. c) del C.d.S., la sospensione o la revoca della patente di guida sono disposte dal giudice con la sentenza di condanna dell'imputato o di applicazione della pena su richiesta per previsione di legge e rispetto alla quale non è esperibile lo strumento impugnatorio azionato avverso l'atto amministrativo adottato dagli organi accertatori.
.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 29380 del 25/07/2022
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187, 218 e 223 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione e ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato - Concessione di un permesso temporaneo di guida - Richiesta - Competenze - Sono impugnabili avanti al Tribunale del riesame solo i provvedimenti aventi natura giurisdizionale, tra i quali non rientra certo un eventuale ed atipico provvedimento relativo alla concessione di un permesso temporaneo di guida dovuto allo stato di gravidanza, di competenza del giudice penale, che diviene pertanto l'unica autorità legittimata a pronunciarsi in ordine ad ogni aspetto relativo al procedimento in corso in applicazione della forza attrattiva del processo penale.
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