CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO II
Degli illeciti penali

Sezione II
Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali

 

Articolo 223 CdS
Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
   2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.
   2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
   3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.
   4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.

 

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OSSERVAZIONI

* Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool la prevista sospensione provvisoria della patente di guida costituisce l’anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all’esito dell’accertamento giudiziale del reato, in quanto tale misura cautelare è di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, ed ha lo scopo di tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, concedendo all’Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell’avvio del procedimento all'interessato; l’imposizione della prevista visita medica non è in funzione della cessazione o della persistenza della sospensione stessa, ed il suo esito positivo non annulla l’adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3245 del 05/02/2024).
* In occasione di incidente stradale con lesioni a terzi per colpa, gli atti compiuti dall'operante vengono sempre trasmessi al prefetto il quale, "... ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità," dispone, in caso di sussistenza di fondati elementi di responsabilità, "la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni" (art. 223, comma 2 del C.d.S.); in tal caso la mancata proposizione della querela da parte dell'infortunato è del tutto irrilevante.
* L'accertamento strumentale del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o della revoca (in determinate circostanze), e la trasmissione del documento di guida, unitamente al rapporto, è trasmesso dall'organo accertatore alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione, affinché il prefetto disponga la sospensione provvisoria della validità della patente di guida (art. 223, comma 1 del C.d.S.). Per quanto sopra premesso, al rapporto trasmesso al prefetto non vanno allegate ne le stampe degli esiti etilometrici (o documentazione sanitaria) ne' il verbale di elezione di domicilio ed eventuale C.N.R..
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.
* La norma prevede che, "se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni." (art. 187, comma 5-bis del C.d.S.). Tale previsione si applica anche "Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche (...) da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate." (art. 186, comma 5, ultimo periodo e art. 186-bis, comma 6, primo periodo del C.d.S.). Trascorsi i 10 giorni senza che sia disponibile l'esito degli accertamenti, la patente di guida deve essere restituita al titolare della stessa, senza che possa provvedersi ad un nuovo ritiro. Sarà poi, successivamente, il prefetto a disporre la sospensione provvisoria (o la revoca) del documento di guida ordinandone la consegna ad un posto di polizia entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3245 del 05/02/2024
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 223 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Sospensione cautelare della patente - Esito favorevole della visita medica - Conseguenze - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool la prevista sospensione provvisoria della patente costituisce l’anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all’esito dell’accertamento giudiziale del reato, e l’imposizione della visita medica non è prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero della persistenza delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all’art. 223, comma 1, CdS, ed il suo esito positivo non annulla l’adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 21433 del 19/07/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 223 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza - Sospensione accessoria o cautelare-preventiva della patente di guida - Natura, competenze e valutazioni - In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, la sospensione della patente di guida consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la valutazione della sospensione cautelare preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall'art. 223 del medesimo C.d.S., che deve intervenire entro un tempo ragionevole, è rimessa al giudice del merito e risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 9554 del 07/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 222 e 223 del Codice della Strada - Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente - Procedimento di adozione del provvedimento prefettizio - Termini per l'applicazione - Il termine decadenziale di venticinque giorni (dieci giorni per trasmettere al prefetto il rapporto ed il verbale ed i quindici giorni entro cui il D.T.T., già MCTC, deve emettere il proprio parere al riguardo) non è applicabile al provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 223, comma 2 del C.d.S., poiché il termine entro il quale il prefetto deve disporre la sospensione è invece quello dell'ordinaria prescrizione quinquennale, atteso che il provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare, riveste comunque natura amministrativa sanzionatoria, sicché sfugge, in quanto tale, al criterio d'immediatezza dell'applicazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1443 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 222, 223 e 224 del Codice della Strada e artt. 589-bis e 590-bis del c.p. - Omicidio stradale o Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sospensione o della revoca della patente di guida - Applicazione della sanzione amministrativa accessoria - Al conducente del veicolo che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del c.p., il giudice deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 116 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218, 219, 222, 223 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Condanna - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente - Disposizione da parte dell'A.G. - In un procedimento penale nel quale sia contestato all'indagato il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool cui all'art. 186, comma 2, lett. c) del C.d.S., la sospensione o la revoca della patente di guida sono disposte dal giudice con la sentenza di condanna dell'imputato o di applicazione della pena su richiesta per previsione di legge e rispetto alla quale non è esperibile lo strumento impugnatorio azionato avverso l'atto amministrativo adottato dagli organi accertatori.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 29380 del 25/07/2022
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187, 218 e 223 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione e ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato - Concessione di un permesso temporaneo di guida - Richiesta - Competenze - Sono impugnabili avanti al Tribunale del riesame solo i provvedimenti aventi natura giurisdizionale, tra i quali non rientra certo un eventuale ed atipico provvedimento relativo alla concessione di un permesso temporaneo di guida dovuto allo stato di gravidanza, di competenza del giudice penale, che diviene pertanto l'unica autorità legittimata a pronunciarsi in ordine ad ogni aspetto relativo al procedimento in corso in applicazione della forza attrattiva del processo penale.

 

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