CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
Disposizioni finali
Articolo 225 CdS
Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali
(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade;
b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.
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