CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
Disposizioni finali

 

Articolo 225 CdS
Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
      a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade;
      b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli;
      c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

 

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OSSERVAZIONI

* In caso di contestazione immediata di violazioni alle norme del C.d.S. che comportino la decurtazione dei punti dalla patente di guida del trasgressore, che da accertamenti espletati non risulta titolare di patente (perché mai conseguita oppure oggetto di un provvedimento di sospensione o di revoca), nel verbale di contestazione va comunque sempre menzionata la decurtazione anche se, a differenza del normale iter procedurale, non si procederà alla comunicazione presso l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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