REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DELLE RELATIVE SANZIONI
CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie
(Artt. 213 - 218 Codice della Strada)
Articolo 400 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Sospensione della patente di guida in caso di recidiva
(Vedi art. 218 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 218 del Codice della Strada)
1. Per consentire la pratica applicazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 218, comma 3, del codice, l'aumento della durata della sospensione della patente di guida a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, o la comminazione della sanzione della revoca della patente nei casi previsti dal vigente codice, presso ogni ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e presso ogni prefettura è istituito uno schedario in cui sono annotati, alfabeticamente per nome del titolare della patente di guida, i dati dell'ordinanza di sospensione della patente, indicando il relativo periodo, nonché gli estremi della violazione e la data di emissione dell'ordinanza. Analoga annotazione è fatta nei casi di revoca della patente. La prefettura e l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. sono tenuti alla detta iscrizione, appena emessa o comunicata l'ordinanza di sospensione.
2. Nello schedario di cui al comma 1 devono essere annotate tutte le ordinanze di sospensione o revoca della patente, relativamente a violazioni commesse nell'ambito territoriale rientrante nella competenza dei predetti uffici, anche se la violazione stessa sia stata commessa da titolare di patente rilasciata all'estero.
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