PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo II

Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 218
Sanzione accessoria della sospensione della patente

(Vedi art. 218 del Codice della Strada)
(Vedi art. 400 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

 

Note comuni:
   Regolamenta la disciplina sulla sanzione accessoria della sospensione della patente
   Il regolamento specifica la caratteristiche inerente la sospensione della patente di guida in caso di recidiva


_____ 218-1 _____

Riferimento normativo: art. 218 comma 6 in relazione all'art. 218 comma 6
Per aver circolato, durante il periodo di sospensione del titolo di guida

Codice violazione: [vedi casistiche]
Descrizione violazione: Conducente, con patente di giuda sospesa, circola con autorizzazione prefettizzia, ma fuori dagli orari consentiti, o nei giorni non previsti. [1a violazione]
[3295] Per aver circolato, durante il periodo di sospensione della validità della patente di guida
[3296] Per aver circolato, durante il periodo di sospensione del certificato di idoneità alla guida
[0000] Oltre i limiti imposti dal decreto prefettizio.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 
- diurna scontata del 30%: euro 
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:

 - Fermo amministrativo del veicolo per mesi 3 secondo le modalità indicate al capo I, sezione II del titolo VI
 - Revoca del titolo di guida, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II
Note al verbale: -
Note operative
:
 - Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore non può autorizzare il trasgressore, ma può affidare il veicolo allo stesso. Il trasgressore dovrà chiedere l'intervento di un carro attrezzi per la rimozione del veicolo.
 - L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
 - Sanzione da euro 2.046,00 a euro 8.186,00


_____ 218-2 _____

Riferimento normativo: art. 218 comma 6 in relazione all'art. 218 comma 6
Per aver circolato, reiteratamente, durante il periodo di sospensione del titolo di guida

Codice violazione: [3297]
Descrizione violazione: Per aver circolato, reiteratamente, durante il periodo di sospensione del titolo di guida
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 
- diurna scontata del 30%: euro 
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:

 - Confisca del veicolo secondo le modalità indicate al capo I, sezione II del titolo VI
 - Revoca del titolo di guida, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II
Note al verbale: -
Note operative:

 - Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore non può autorizzare il trasgressore, ma può affidare il veicolo allo stesso. Il trasgressore dovrà chiedere l'intervento di un carro attrezzi per la rimozione del veicolo.
 - L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
 - Sanzione da euro 2.046,00 a euro 8.186,00

 .

 

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