Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 4505 del 09 febbraio 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 4505 del 09/02/2022
Circolazione Stradale - Art. 218 del Codice della Strada - Art. 650 C.P. - Notifica del decreto di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria - Non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 C.P. l'inottemperanza ad una convocazione della polizia, finalizzata all'invito per la notifica di un'ordinanza prefettizia di ritiro della patente in quanto non rientra tra quelli impartiti per motivi di giustizia poiché non emerge che si tratti di un provvedimento esecutivo o conseguente a quello giurisdizionale, né risulta sanzionato ex art. 650 cod. pen. in forza di una diversa previsione di legge.


RITENUTO IN FATTO

 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Firenze ha affermato la responsabilità di S. D. N. in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. per non avere osservato un provvedimento legalmente dato dal Prefetto di Firenze, per ragioni di giustizia, consistente nel consegnare la propria patente di guida al personale della Polizia provinciale di F. che era stato incaricato dalla notifica ed esecuzione del provvedimento prefettizio, condannandolo alla pena di 200 euro d'ammenda.
 2. Ricorre S. D. N., a mezzo del difensore avv. F. S., che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla configurabilità del fatto tipico e perché non vi è la prova dell'avvenuta conoscenza del provvedimento prefettizio, notificato al figlio non convivente, che imponeva di consegnare la patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio perché il fatto non sussiste, risultando irrilevante accertare se il provvedimento amministrativo fosse stato effettivamente posto a conoscenza del destinatario, circostanza, peraltro, dubbia.
 2. È, infatti, preliminare la questione della legittimità dell'ordine impartito che costituisce elemento del fatto tipico la cui mancanza deve essere rilevata in questa sede ex art. 129 cod. proc. pen. in presenza di un motivo di ricorso che fondatamente la contesta.
 2.1. Ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità di cui all'art. 650 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell'eccesso di potere e della incompetenza; ne consegue che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno di tali profili, l'inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione, per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia "legalmente dato" (ex plurimis Sez. 1, n. 7954 del 03/07/1996, Soave, Rv. 205585).
 Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 cod. pen. è necessario che: a) l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia; b) l'inosservanza attenga ad un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione; c) il provvedimento emesso per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene sia adottato nell'interesse della collettività e non di privati individui.
 I motivi che hanno determinato il provvedimento devono essere formalizzati in esso e la loro assenza o carente indicazione non può desumersi da elementi extra-testuali il cui accertamento e la cui verificabilità siano affidati alle attestazioni verbali dell'Autorità, anziché agli oggettivi requisiti formali e sostanziali dell'atto amministrativo, da cui unicamente dipendono la sua validità ed efficacia.
 Ne consegue che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità sotto uno di tali profili, l'inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia «legalmente dato».
 3. La costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. l'inottemperanza ad una convocazione della polizia, finalizzata a rendere più agevole la notifica di un provvedimento legalmente dato dall'autorità amministrativa. Fattispecie relativa all'invito finalizzato a notificare un'ordinanza prefettizia di ritiro della patente» (Sez. 1, n. 14811 del 04/04/2012, P.G. in proc. Parth, Rv. 252290; Sez. 1, n. 17920 del 03/03/2010, Di Mauro, Rv. 247044).
 La facoltà dell'autorità di polizia di impartire, per motivi di giustizia, ordini la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 650 cod. pen., trova un limite nei diritti dei cittadini, che non possono essere conculcati anche quando l'imposizione abbia come unico fine quello di rendere più agevole per gli organi di polizia l'adempimento dei loro compiti istituzionali (Sez. 1, n. 8859 del 13/06/2000, Minniello, Rv. 216903).
 Si è, del resto, chiarito che «non integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. di inosservanza di provvedimenti dell'autorità dati per ragioni di giustizia la condotta di inottemperanza ad ordini che si risolvano nell'imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che la stessa autorità può conseguire direttamente, anche senza la cooperazione dell'interessato. Fattispecie in cui l'imputato non aveva ottemperato alla convocazione "per motivi di giustizia" presso il comando della Capitaneria di Porto al fine di procedere alla verifica delle generalità fornite in occasione di un controllo» (Sez. 3, n. 6350 del 11/10/2018 - dep. 2019, De Giorgi, Rv. 274997).
 3.1. Ebbene, nel caso in esame, l'ordine impartito dal Prefetto era quello di consegnare la patente di guida al personale della Polizia provinciale a seguito, come si apprende dalla motivazione della sentenza impugnata, di un decreto di sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria.
 Si è chiarito che «la contravvenzione riguardante l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità dati per ragioni di giustizia a norma dell'art. 650 cod. pen. può avere a presupposto solo provvedimenti oggettivamente amministrativi i quali, pur se emanati per ragioni inerenti a finalità di giustizia, hanno come contenuto un esercizio della potestà amministrativa destinata ad operare nei rapporti esterni all'attività propria del giudice» (Sez. 1, n. 2968 del 08/01/2020, Cecchini, Rv. 278164; Sez. 6, n. 39217 del 09/04/2013, Formica, Rv. 256325).
 Il provvedimento amministrativo in discorso non rientra però tra quelli dati per motivi di giustizia poiché non emerge che si tratti di un provvedimento esecutivo o conseguente a quello giurisdizionale, né risulta sanzionato ex art. 650 cod. pen. in forza di una diversa previsione di legge (come accede, ad esempio, per la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività ex art. 212 cod. strada, come chiarito da Sez. 1, n. 20203 del 19/03/2013, Foschia, Rv. 256161).
 3.2. Ciò determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
 
Così deciso in Roma, 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022.

 

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