Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 17179 del 26 aprile 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 17179 del 26/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 189, 218 e 219 del Codice della Strada e artt. 590-bis e 590-ter c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime con la fuga del conducente - Assenza delle circostanze aggravanti - Sospensione della patente di guida in luogo della revoca - In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta".


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di (Omissis), con sentenza del 20/5/2022, pronunciando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente (Soggetto 1), pur rideterminando la pena inflittagli e sostituendo la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida irrogata dal giudice di primo grado con la sospensione della patente per due anni, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione ai reati per i quali lo stesso, all'esito di giudizio abbreviato, il 16/3/2021 era stato condannato dal Tribunale di (Omissis):

"1. reato di lesioni personali stradali gravissime p. e p. dall'art. 590-bis comma 1 (in relazione all'art. 583 comma 2 n. 3), comma 5 n. 1) e comma 8 e 590-ter c.p., per aver cagionato per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché nella violazione degli artt. 140 comma 1, 141 c. 1, 2, 3, 142, 148 del Codice della Strada, lesioni gravissime ad (Soggetto 2), consistite in "amputazione della mano. Trauma cranico con ferita lacero contusa in sede temporale a sin., amputazione totale di polso e mano sinistra, braccio e avambraccio sinistro, otorragia sinistra, frattura dell'osso temporale e parietale sinistro", e lesioni lievi ad (Soggetto 3), consistite in "contusione spalla dx ed emicostato dx, trauma cranico minore con flc regione temporale sinistra" giudicate guaribili in 10 giorni s.c., nonché ad (Soggetto 4) consistite in "concussione con nessuna perdita di coscienza, Flc braccio dx, regione frontale, regione parietale sinistra, labbro superiore. Trauma cranico minore" giudicate guaribili in 10 giorni s. c. Segnatamente, ponendosi alla guida dell'autovettura Mercedes (Omissis) tg. (Omissis) intestata al padre (Soggetto 5) ma a lui in uso, percorrendo la (Omissis) con direzione di marcia (Omissis) ((Omissis)) - (Omissis) ((Omissis)), giunto alla progressiva chilometrica 604+900, alla velocità di 234 km/h, in violazione del limite di 90 Km/h vigente sulla predetta strada, intraprendeva manovra di sorpasso dell'autovettura Opel (Omissis) tg. (Omissis) condotta da (Soggetto 3) e con a bordo (Soggetto 6) e (Soggetto 2) e, avvedutosi dell'arrivo dall'opposto senso di marcia dell'autovettura Renault (Omissis) tg. (Omissis), condotta da (Soggetto 7), nel tentativo di evitare l'impatto con tale autovettura, rientrava nella corsia di marcia, urtando dapprima lievemente la Renault (Omissis) sulla fiancata sinistra e tamponando violentemente la Opel (Omissis) che usciva fuori strada, urtando un muretto a secco posto a destra della carreggiata e ribaltandosi più volte su se stessa, arrestandosi sulla fiancata destra nel terreno incolto. Con le aggravanti di aver commesso il fatto ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, di aver cagionato lesioni a più persone e di essersi dato alla fuga.

In (Omissis) ((Omissis)), il (Omissis);

2) reato p. e p. dall'art. 189 comma 7 D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), perché trovandosi nelle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 189 Codice della Strada, dopo aver cagionato l'incidente stradale con danno alle persone descritto al capo che precede, non ottemperava all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite. In (Omissis) ((Omissis)), il (Omissis)".

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, (Soggetto 1), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p..

Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale laddove vi sarebbe stata un'errata ricostruzione dei fatti ed un’altrettanta errata valutazione delle prove in relazione al reato di quegli artt. 189 commi 6 e 7 del codice della strada.

Secondo il ricorrente, poiché è incontestato che i veicoli coinvolti fossero in marcia, appare inverosimile ricondurre alla cosiddetta auto pirata la responsabilità per i danni occorsi alle due autovetture retrostanti (la Renault (Omissis), con la quale non si verificava alcun impatto frontale e neppure un urto tale da provocare il distacco di detriti o frammenti, e l'Opel (Omissis), con cui l'impatto, stando alla cronologia degli eventi, si verificava in un momento successivo, ovvero in un frangente temporale in cui necessariamente dovrà ritenersi che le due autovetture retrostanti la Renault avessero già superato il tratto stradale interessato dall'incidente).

Si evidenzia in ricorso che la richiesta di rito abbreviato condizionato all'audizione di un esperto specializzato nella lettura della scatola nera e dei report dei crash, formulata dalla difesa, era tesa proprio a sgombrare il campo da ogni dubbio in merito alla dinamica degli eventi e a contestare scientificamente quella teoria logico-deduttiva che ha caratterizzato la conduzione delle indagini e che è stata poi sposata dal giudice di prime cure.

Il ricorrente analizza alle pagine 7-9 del ricorso tutti i dati tecnici che porterebbero ad affermare che entrambe le sentenze di merito sarebbero disancorate da qualsiasi principio scientifico e basate su mere ipotesi e congetture.

Ci troveremmo di fronte ad un'affermazione di responsabilità fondata solo su elementi indiziari indiretti, dai quali soli si è ricavata la presenza dell'odierno ricorrente in loco. Anzi, si tratterebbe di un unico elemento indiziario che, più che essere tale, sarebbe un sospetto.

Viene evidenziato in ricorso che la Difesa fermamente non ha prestato il consenso alla rinnovazione degli atti poiché, trattandosi di abbreviato condizionato all'audizione del consulente tecnico (Soggetto 9), questi avrebbe potuto offrire quel contributo scientifico che era stato ben compreso dal precedente gup, come emerge dalla lettura del verbale dell'udienza del 3/3/2020. Infatti, il precedente giudicante formulava numerose domande al consulente tecnico di parte, tese proprio a chiarire alcuni elementi posti a sostegno dell'accusa privi di sostegno scientifico.

Il ricorrente, a sostegno della propria tesi, richiama la pronuncia Sez. 3 n. 6930/2019.

Con un secondo motivo, sempre sotto il duplice aspetto della violazione di legge e del vizio motivazionale, il ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione alla congruità del trattamento sanzionatorio.

Si evidenzia che era stata sottoposta all'attenzione della Corte d'appello la necessità di rideterminare la pena inflitta, stante la lacunosità delle indagini espletate e il fatto che in ogni caso l'odierno ricorrente non potrebbe identificarsi come l'unico responsabile dell'evento plurilesivo oggetto del presente giudizio.

La tesi è che certamente non si è dinanzi ad una chiara ricostruzione della vicenda e neppure ad un'attribuzione delle responsabilità secondo giustizia, dal che deriverebbe l'eccessiva rigidità del trattamento sanzionatorio inflitto nei confronti del (Soggetto 1).

In via subordinata il ricorrente censura il ragionamento logico giuridico sotteso alle motivazioni del provvedimento impugnato in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge.

Con riferimento alla sostituzione della pena accessoria della sospensione anziché della revoca della patente si evidenzia che la stessa dovrebbe intervenire solo allorquando la sentenza sarà definitiva e non prima.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.

Anche graficamente l'odierno atto di impugnazione, posto a confronto con quello redatto dal medesimo difensore in data 21/06/2021, ne ripercorre il medesimo sviluppo come se la sentenza impugnata fosse la medesima, il che evidentemente non è.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Evidenziato in premessa che, anche dopo l'entrata in vigore, terminata la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla L. 134/2021 (la c.d. "riforma Cartabia"), il reato di cui all'imputazione rimane perseguibile d'ufficio in relazione alle aggravanti contestate (e, peraltro, in atti, vi è querela sporta da (Soggetto 2), in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore (Soggetto 2), presentata ai c.c. di (Omissis) il (Omissis)), va preso atto che il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto - e pertanto immune da vizi di legittimità.

Manifestamente infondata è la dedotta questione processuale, cui il giudice del merito aveva già offerto una risposta priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto.

Il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione dell'audizione del consulente tecnico della difesa, già escusso all'udienza del 3/3/2020 dal giudice (Soggetto 10), da parte della giudice Furio, che a quello era subentrato e che ha poi deciso il processo.

La Difesa aveva formulato l'eccezione sul punto all'udienza del 2/3/2021, sottolineando come si trattasse dell'audizione cui era stata condizionata la richiesta del rito abbreviato e che il precedente giudicante aveva formulato diverse domande al consulente, il che palesava la necessità di chiarimenti tecnici per il giudice chiamato a decidere.

La questione non aveva formato oggetto di motivo di appello, per cui, in assenza di devoluzione, sulla stessa la Corte territoriale non si è pronunciata.

Tuttavia, viene proposta in questa sede sul corretto rilievo che trattasi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, per violazione del principio di immutabilità del giudice ai sensi degli artt. 525 e 179 cod. proc. pen (cfr. Sez. 5, n. 6432 del 7/1/2015, F., Rv. 263424; Sez. 3, n. 12234 del 04/02/2014, F. Rv. 258703).

Orbene, è pacifico e va qui ribadito che il principio di immutabilità del giudice, in forza del quale il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza deve essere non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello che l'ha ammessa, opera anche in sede di giudizio abbreviato con integrazione probatoria, su richiesta di parte o d'ufficio, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova adottati dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente revocati o modificati (Sez. 5, n. 847 del 12/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280110; conf. Sez. 3 n. 37100 del 18/6/2015, B., Rv. 264584).

La doglianza proposta, tuttavia, è manifestamente infondata in quanto il giudice (Omissis), nel rigettare la rinnovazione dell'esame del consulente tecnico di parte, nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 2/2/2021, aveva fatto corretta applicazione dei principi affermati da Sez. Un. 41736 del 30/5/2019, B., Rv. 276754, secondo cui l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 c.p.p. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa.

Coerentemente con i principi indicati da (Soggetto 8) il giudice del merito ha evidenziato che la Difesa del (Soggetto 1) non ha indicato ne nuove circostanze sulle quali esaminare il teste, ne' motivi di inattendibilità del teste cui si accompagni la necessità di sentirlo nuovamente, ma, anzi, ha evidenziato la professionalità e l'esperienza del teste che rende la sua testimonianza completa e pienamente utilizzabile.

Per la giudice (Omissis) la Difesa ha, dunque, richiesto la reiterazione dell'esame sulle medesime circostanze sulla quale il teste era già stato compiutamente esaminato, e la circostanza che il precedente organo giudicante abbia reso domande al teste è stata correttamente ritenuta ininfluente, rientrando nei poteri attribuiti allo stesso nell'esame dei testi.

Corretto è stato anche il rilievo che la giurisprudenza citata dalla Difesa, si riferisce al caso in cui il giudice nel caso di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, non abbia acquisito la prova a cui la difesa condizionava la richiesta del rito, mentre in questo caso la prova è stata legittimamente assunta.

Sulla scorta di tali considerazioni, con cui l'odierno ricorso non si confronta criticamente, il secondo giudice ha ritenuto che la nuova audizione del consulente tecnico di parte fosse manifestamente superflua e ha rigettato l'eccezione.

3. Le doglianze relative all'accertamento della responsabilità sono manifestamente infondate in quanto ripetono acriticamente le deduzioni svolte in appello e dalla Corte territoriale confutate, senza apportare elementi specifici e ulteriori a sostegno della manifesta illogicità della motivazione sul punto.

La decisione impugnata dà conto con una motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto - e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità - delle fonti di prova che ha posto alla base dell'affermazione di responsabilità, condividendo la conclusione in tal senso del giudice di primo grado, con particolare riferimento alle rilevazioni del sistema satellitare installato sull'auto del ricorrente e le deposizioni testimoniali (cfr. pagg. 4 e ss. in particolare).

Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia (valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente) è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, B., Rv. 271679; Sez. 4, n. 10335 del 10/2/2009, P., non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, A., Rv. 238321). E in altra condivisibile pronuncia si è chiarito che sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia quali la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l'accertamento delle relative responsabilità e la determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente (Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, T., Rv. 245294).

4. Infine, non consentite si palesano le doglianze sul trattamento sanzionatorio, la cui congruità è oggetto di motivazione non manifestamente illogica, idonea a giustificare l'esercizio della discrezionalità del giudice di merito (p. 14 ss.).

La sentenza impugnata, alle pagine 12 e seguenti, dà conto articolatamente dei motivi che hanno condotto i giudici di merito a negare le circostanze attenuanti generiche e i benefici di legge in considerazione della condotta del (Soggetto 1), a cominciare dalla elevatissima velocità tenuta, ovvero 234 km/h, prossima al triplo di quella consentita, peraltro in orario notturno, e della sua fuga, nonostante la consapevolezza di avere causato un gravissimo incidente, in uno con la circostanza che non ha manifestato segno di resipiscenza alcuna e, anzi, ha posto in essere una serie di condotte non collaborative di ostacolo per le indagini, non fornendo la sua utenza telefonica, ostacolando pure le ricerche della vettura coinvolta nell'incidente. Ciò ha portato logicamente i giudici del merito a ritenere minusvalente la pur considerata circostanza della giovane età dell'imputato.

La pronuncia, pertanto, si colloca nell'alveo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, B. e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

Le medesime considerazioni la Corte territoriale ha speso ai fini della dosimetria della pena, peraltro contenuta in termini assai vicini al minimo edittale.

La sanzione amministrativa accessoria, come visto in premessa, è stata sostituita con quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida rispetto alla quale paiono del tutto generiche ed aspecifiche le contestazioni mosse in ricorso.

Peraltro, questa Corte di legittimità, con giurisprudenza ormai consolidata, ritiene che, in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S., essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 11479 del 9/3/2021, C., Rv. 280832).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2023.

 

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