Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 32359 del 26 luglio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 32359 del 26/07/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Incidente stradale - Omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime - Revoca della patente di guida in luogo della sospensione - A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, con la quale è stata pronunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del C.d.S., il giudice del merito deve motivare la decisione di disporre la revoca della patente di guida piuttosto che un provvedimento di interdizione temporanea, qualora ricorrano ipotesi aggravate, tra quelle contemplate dalle due disposizioni incriminatrici di cui agli art. 589 bis e 590 bis c.p., diverse dalla guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati o dalla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, richiamando all'uopo le regole previste dall'art. 218 C.d.S..


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di (Omissis), su richiesta dell'imputato cui ha prestato consenso l'ufficio del pubblico ministero, ha applicato a (Soggetto 1) per il reato di omicidio stradale ascritto, la pena concordata di anni due mesi tre di reclusione disponendo la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 222 C.d.S., comma 2.

2. Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge la difesa dell'imputato la quale denuncia ipotesi di violazione di legge e carenza assoluta di motivazione con riferimento al riconosciuto automatismo sanzionatorio tra la ipotesi di reato contestata e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, assumendo al contrario la facoltà del giudice di procedere alla graduazione della sanzione amministrativa accessoria richiamando la pronuncia del giudice delle L. n. 88 del 2019 che, nel decretare la illegittimità costituzionale del nuovo testo dell'art. 222 C.d.S., comma 2, aveva riconosciuto l'obbligatorietà della sanzione massima esclusivamente nel caso in cui ricorrano alcune delle circostanze aggravanti di cui all'art. 589 bis c.p., commi 2 e 3 e art. 590 bis c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria disposta dal Tribunale.

Invero la Corte Costituzionale, conformemente a quanto prospettato dalla difesa del ricorrente ha pronunciato la illegittimità costituzionale dell'art. 222 C.d.S., comma 2, quarto periodo in quanto non prevede la possibilità per il giudice di disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, quella temporanea della sospensione, qualora ricorrano ipotesi aggravate, tra quelle contemplate dalle due disposizioni incriminatrici di cui agli art. 589 bis e 590 bis c.p., diverse dalla guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati o dalla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, eliminando, per tali evenienze, l'automatismo sanzionatorio originariamente previsto dalla norma.

2. Dall'applicazione di tale pronuncia della Corte Costituzionale consegue che il giudice del merito avrebbe dovuto motivare la decisione di disporre la revoca della patente di guida piuttosto che un provvedimento di interdizione temporanea, richiamando all'uopo le regole previste dall'art. 218 C.d.S., ma nessuna motivazione è stata assunta sul punto.

3. Deve pertanto essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con riferimento alla necessità di una rinnovata ponderazione degli elementi posti a fondamento della decisione, da compiersi alla luce del quadro fattuale agli atti del giudizio e dei principi desumibili dall'art. 218 C.d.S..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di (Omissis).

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2023.

 

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