Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza n. 3843 del 26 aprile 2024

 

Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza numero 3843 del 26/04/2024
Circolazione Stradale - Artt. 204-bis e 218 del Codice della Strada - Patente di guida - Circolazione durante il periodo di sospensione - provvedimento di revoca - Opposizione - Competenza - Nell'ipotesi in cui venga contestato il provvedimento di revoca della patente, applicato in funzione di sanzione accessoria per il caso di guida durante il periodo di sospensione della validità del documento di guida in violazione dell'art. 218, comma 6, del C.d.S., l'impugnazione deve essere proposta davanti al giudice di pace; la giurisdizione del giudice ordinario è infatti estesa a tutti i casi nei quali la legge considera la revoca della patente di guida come sanzione accessoria di illeciti amministrativi connessi a violazioni del C.d.S.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2024, proposto dal signor (Soggetto 1), rappresentato e difeso dagli avvocati A. F., M. B., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P. L. P., con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, alla via (omissis);

nei confronti

il Ministero dell'Interno e la Prefettura di (Omissis), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro temnpore, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria n. (Omissis), resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati presenti, come come da verbale;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con Provv. n. (Omissis) del 25 luglio 2023 la Prefettura di (Omissis), Ufficio Territoriale del Governo, ha respinto l'istanza proposta dal ricorrente in data 21 luglio 2023, volta al riesame in autotutela del provvedimento di revoca della patente di guida, emesso dalla stessa Prefettura in data 15 ottobre 2021 per aver il signor (Soggetto 1) guidato con titolo di guida già sospeso. Tali fatti sono stati posti alla base della revoca della patente, in pretesa "applicazione dell'art. 218, comma 6, del codice della strada".

2. All'esito dell'impugnativa instaurata avverso il predetto provvedimento prefettizio, il Tar Umbria si è dichiarato sprovvisto di giurisdizione, ritenendo che il provvedimento portante la revoca della patente di guida, disposta quale sanzione amministrativa accessoria rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ... "il quale conosce della materia delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada".

2.1. Nello specifico il primo giudice ha affermato che, nell'ipotesi in cui venga contestato il provvedimento di revoca della patente, applicato in funzione di sanzione accessoria per il caso di guida durante il periodo di sospensione della validità del documento di guida in violazione dell'art. 218, co. 6, del Codice della Strada... "la relativa impugnazione deve essere proposta davanti al giudice di pace: la giurisdizione del giudice ordinario è infatti estesa a tutti i casi nei quali la legge considera la revoca della patente di guida come sanzione accessoria di illeciti amministrativi connessi a violazioni del Codice della Strada".

3. L'opposta tesi che si prospetta in questa sede da parte appellante è quella secondo cui la controversia non riguarda l'impugnazione del provvedimento di revoca della patente, bensì il diniego di riesame dell'originario provvedimento di sospensione della patente, adottato nei confronti dell'appellante dopo essere stato colto alla guida di un autoveicolo durante il periodo di sospensione della patente. Di qui, a dire dell'appellante, si è al cospetto di un atto di secondo grado, espressione dell'esercizio di un potere discrezionale.

3.1. In particolare, l'appellante sostiene di avere chiesto alla Prefettura di procedere, in via di riesame, alla revoca del provvedimento di sospensione della patente, adottato a seguito della contestazione di guida in stato di ebbrezza, in virtù della sopravvenienza di circostanze allegatamente ritenute idonee a incidere sul provvedimento tutorio.

4. Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.

5. La Prefettura di (Omissis) non si è costuita in giudizio,.

5. La causa è stata discussa e posta in decisione, per essere definita con sentenza ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.a., all'udienza camerale del 18 aprile 2024.

6. L'appello non è fondato.

7. L'art. 186, comma 2 bis, del Codice della Strada dispone che: "qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI".

8. In tale evenienza, l'automaticità della revoca della patente è conseguenza di una scelta legislativa escludente, a priori, qualsivoglia discrezionalità amministrativa nei confronti del soggetto che ricade, come l'odierno ricorrente, nelle condizioni stabilite dalla norma.

9. In applicazione della suestesa disposizione normativa, l'amministrazione, nel caso in esame, ha disposto la revoca della patente quale misura automatica scaturente dal verificarsi dell'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186 codice della strada.

10. Né è possibile ritenere che l'automatismo della misura in argomento sia venuto meno in ragione della richiesta in autotutela - alla luce dei fatti sopravvenuti - prodotta dall'interessato, sia perché l'autotutela è un atto di autoimpugnazione sia in quanto deve ragionevolmente escludersi che l'accertamento delle circostanze di fatto al ricorrere delle quali è disposta la revoca della patente, secondo quanto previsto dall'art. 186 comma 2 bis del Codice della Strada, configuri come detto esercizio di potere amministrativo discrezionale, trattandosi al contrario di pura attività di riscontro di dati univoci, nella quale non è insita alcuna operazione di bilanciamento di interessi, ovvero alcuna valutazione di opportunità funzionale al perseguimento di uno scopo pubblico positivamente determinato.

11. Come chiarito dalla Corte costituzionale, le ipotesi di revoca della patente del tipo qui in oggetto rinvengono la loro ".. ratio nell'individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto, cui è rilasciata la patente di guida, e nella selezione di ipotesi in presenza delle quali tale affidabilità viene meno", secondo criteri predefiniti e vincolanti (Corte. Cost. n. 22/2018).

11.1. Una volta accertate (nel momento del giudizio) le condizioni di fatto dalle quali la legge fa dipendere il rilascio o la revoca della patente, ad esse associando un precostituita valutazione di inaffidabilità soggettiva all'utilizzo del mezzo, non residua alcuno spazio di libera scelta in ordine all'an, al quando, al quomodo o al quid del provvedimento da adottare (profili questi attinenti al momento della scelta), né in alcuno dei richiamati segmenti dell'iter delibativo sono ravvisabili margini di libertà dispositiva.

11.2. Diversamente argomentando si finirebbe per aggirare la suesposta disposizione normativa in quanto la valutazione dell'istanza di autotutela non potrebbe comunque superare la voluntas legis che esclude qualsiasi potere discrezionale in capo alla autorità prefettizia, dovendosi ritenere come già osservato che la scelta sia già stata operata dal legislatore a monte; in altri termini, nell'esercizio del potere di autotutela l'amministrazione incontra gli stessi limiti che ha sul procedimento principale.

Assumendo la prospettiva del destinatario dell'atto, può quindi affermarsi che egli vanta una pretesa ad ottenere o a conservare un bene della vita che non è dunque, in senso proprio, "oggetto di potere amministrativo", nel senso che rispetto a tale bene l'amministrazione non può disporre in ragione e in funzione della valutazione di prevalenza o di componimento con l'interesse pubblico primario.

11.3. Più precisamente, l'amministrazione non ha alcun potere di apprezzare discrezionalmente i presupposti per il rilascio della patente, poiché questi si collegano a condizioni definite in modo stringente e univoco, non a mezzo di concetti di contenuto vago; al contempo, l'amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità valutativa neppure in ordine alla rilevanza degli interessi di che trattasi, poiché una tale valutazione è già stata fatta, in via preventiva, dalla legge.

Manca quindi il momento decisionale - inteso come scelta, espressa all'esito di un giudizio - tra diverse alternative possibili.

12. Resta da considerare che pure a fronte di attività vincolata dell'Amministrazione si dà come possibile l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo (artt. 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c), c.p.a.).

12.1. Nondimeno, nessuno dei possibili criteri elaborati dalla giurisprudenza per ripartire la giurisdizione nelle materie soggette ad attività di tipo vincolato, risulta in grado di attrare la presente controversia nell'ambito della cognizione del giudice amministrativo.

Si consideri infatti che:

a) se il criterio determinante la giurisdizione, a fronte di potere vincolato, è quello dell'interesse tutelato in via principale dalle norme di settore, è lecito ritenere che nella materia in esame le ragioni di interesse pubblico (connesse all'esigenza "pubblicistica" di limitare la guida ai soggetti provvisti dei necessari requisiti di idoneità) fanno da sfondo ma non assurgono a rilevanza primaria, rimanendo esse comprimarie nel quadro della disciplina delle condizioni di accesso del privato al conseguimento del titolo che lo abilita alla circolazione (v. art. 116 C.d.S.).

Dunque, l'interesse tutelato in via principale o quantomeno concomitante con l'interesse pubblico sotteso alla sicurezza della circolazione è quello "particolare" del soggetto richiedente la patente (e condizione analoga si riscontra nelle materie riguardanti le richieste dei privati di iscrizione agli albi professionali, ai registri anagrafici e ai registri delle imprese e associazioni, tutte tradizionalmente attratte alla giurisdizione del giudice ordinario);

b) se il criterio determinante la giurisdizione è invece quello che (declinando in altro modo il principio già enucleato sub a, distingue tra norme di azione regolative dell'esercizio del potere e norme di relazione regolative del rapporto intersoggettivo tra privato e pubblica amministrazione - deve parimenti concludersi che la disciplina della materia de qua vada ricondotta al secondo ambito di elezione: essa non si declina, infatti, in una regolamentazione delle corrette modalità di esercizio del potere a tutela del pubblico interesse, ma si dipana attraverso una selezione (qualitativa) dei soggetti che possono accedere al rilascio del titolo di circolazione e dei requisiti (tassativi e rigidi) che a tal fine si rendono necessari (art. 116 C.d.S.), così tracciando l'assetto dei rapporti specifici fra soggetti pubblici e soggetti privati e dei reciproci obblighi e diritti;

c) infine, se a fondamento del criterio di riparto si assume la distinzione tra l'interesse legittimo, quale pretesa ad ottenere o conservare un bene della vita a soddisfazione solo eventuale - e il diritto soggettivo, quale pretesa ad ottenere o conservare un bene della vita la cui soddisfazione è garantita dall'ordinamento, deve anche in questo caso concludersi che dinanzi ad un potere vincolato (nei presupposti e negli esiti) non possa che delinearsi un diritto soggettivo: il cittadino vanta una pretesa ad ottenere o conservare un bene della vita la cui soddisfazione è obbligatoria - ancorché tale obbligo, come ogni altro, possa rimanere inadempiuto.

13. Per quanto esposto, l'appello va conclusivamente respinto.

14. Nulla per le spese, non essnedosi il Ministero dell'interno e la Prefettura di Perigia costituiti in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente FF

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Consigliere.

 

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