Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 11582 del 20 marzo 2024

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 11582 del 20/03/2024
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187, 218 e 222 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Revoca della patente di guida - Applicazione della sanzione accessoria - Automatismo - Esclusione - Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, il giudice che applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole, poiché è stato escluso qualsiasi automatismo nella revoca della patente di guida qualora non siano state contestate le circostanze previste dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di (Omissis) ha applicato nei confronti di (Soggetto 1), ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di un anno e sette mesi di reclusione, con beneficio della non menzione e della sospensione condizionale, in ordine al reato previsto dall'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., contestualmente disponendo, ai sensi dell'art. 222, comma 2, D.Lgs. n. 285/1992, la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione (Soggetto 1), tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo di impugnazione, si deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 133, cod. pen. e all'art. 222, comma 2, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. Il giudice avrebbe applicato in modo automatico - ritenendola conseguente di diritto - e senza contraddittorio tra le parti, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, senza addurre alcuna motivazione e tanto in violazione della sentenza n. 88 del 2019 della Corte Costituzionale; atteso che, nel caso di specie, all'imputato non era stata contestata l'aggravante della guida in stato di ebbrezza ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il secondo motivo di impugnazione denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, limitatamente alla revoca della patente, posta la totale assenza di motivazione sul punto.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine alla parte relativa alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

4. I motivi di ricorso, connessi e da trattare congiuntamente, sono fondati.

5. Va in primo luogo rilevato che - in riferimento ai limiti posti al ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, attualmente dettati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - e ammissibile il motivo con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, M., Rv. 279349).

6. Ciò premesso è fondata la prospettata censura di violazione di legge, in punto di modalità di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida in relazione al vigente testo dell'art. 222, comma 2, D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Sul punto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, è stato escluso qualsiasi automatismo nella revoca della patente di guida qualora non siano state contestate le circostanze previste ai commi secondo e terzo dell'art. 589-bis cod. pen. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto dì tali beni fondamentali. Pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.

Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice".

7. Per effetto di tali argomentazioni, deve ritenersi che il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, debba dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, D.Lgs. n. 285/1992 (Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, V., Rv. 279139; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, D. A., Rv. 283022).

Difatti, i predetti parametri sono quelli rilevanti anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (cosi Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661, la quale ha argomentato che "Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento"); conseguendone che e necessaria una distinta e puntuale motivazione, diversa rispetto a quella attinente al trattamento sanzionatorio penale, in ordine agli specifici parametri costituiti dall'entità del danno apportato, dalla gravità della violazione commessa, nonché dal pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

8. Nel caso di specie, deve quindi rilevarsi come la specifica motivazione sul punto - resa necessaria dalla citata sentenza della Corte costituzionale e dalla sua applicazione in ordine ai rapporti processuali pendenti - sia stata del tutto omessa da parte del giudice procedente, il quale ha semplicemente argomentato sulla scorta della dedotta conseguenza "di diritto" della predetta sanzione amministrativa, in assenza di qualsiasi concreta valutazione condotta alla luce dei predetti parametri.

9. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di (Omissis), affinché provveda a motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.

10. È stata adottata la motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di (Omissis), in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma, l'8 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2024.

 

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