Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione sesta, ordinanza n. 18654 del 9 giugno 2022
Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 18654 del 09/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 218 del Codice della Strada - Sanzione accessoria della revoca della patente di guida in conseguenza della circolazione durante il periodo di sospensione della stessa emessa con provvedimento di delegato in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario - Onere della prova della delega di firma - Spetta all'opponente destinatario dell'ordinanza della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida dimostrare l'insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento. Qualora l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata.
RITENUTO IN FATTO
1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l'appello della prefettura avverso la sentenza con la quale il giudice di pace aveva annullato l'ordinanza del prefetto che, in data 20/4/2018, quale sanzione accessoria della violazione dell'art. 218, comma 6, del codice della strada, aveva revocato la patente di guida di X. Y.
1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che era infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, essendo a tal fine sufficiente che l'appellante indichi, come nel caso di specie, le ragioni di fatto e di diritto dell'impugnazione e le richieste in riforma della sentenza impugnata ed, in secondo luogo, che, ad onta di quanto ritenuto dal giudice di pace, risultava, per contro, acquisita in giudizio la prova della delega di firma in capo al vice-prefetto aggiunto dirigente dell'area III che aveva firmato il provvedimento, che contiene l'espresso riferimento sia al d.m. del ministro dell'interno del 18/12/2002 (verosimilmente frutto di lapsus calami nella parte in cui ha indicato, quale mese di riferimento, il numero 12 il luogo del numero 11), sia all'atto interno, avente certamente funzione amministrativa, emesso dal prefetto in data 12/10/2016.
1.3. D'altra parte, ha aggiunto il tribunale, il ministro dell'interno, a norma dell'art. 10 del d.lgs. n. 139 del 2000, con decreto avente natura regolamentare, e cioè di "normativa di secondo grado", ha attribuito, per l'Ufficio Territoriale di Governo di Rovigo, il posto di funzione relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative dapprima al vice-prefetto aggiunto dirigente dell'area IV, con decreto del 18/11/2002, ed, in seguito, al vice-prefetto aggiunto dirigente dell'area III, con decreto del 13/5/2014, per cui il potere di quest'ultimo è fondato direttamente sulla legge e sugli atti normativi di esecuzione della stessa.
2.1. X. Y., con ricorso notificato il 4/10/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.
2.2. La Prefettura di Rovigo-Ufficio Territoriale del Governo è rimasta intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e - falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3. c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'appello proposto dalla Prefettura era ammissibile senza, tuttavia, considerare che l'atto d'appello della Prefettura non conteneva alcuna indicazione circa le parti della sentenza di primo grado che l'appellante aveva inteso contestare e le modifiche dalla stessa richieste in ordine alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.
3.2. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non riproduce, in ricorso, il motivo d'appello del quale lamenta la mancata declaratoria di nullità per violazione dell'art. 342 c.p.c. Ed è, invece, noto che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in ragione della mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i motivi di gravame che la controparte aveva, a suo tempo, formulato (cfr. Cass. n. 29495 del 2020).
3.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonché degli artt. 1, 2 e 14 del d.lgs. n. 130 del 2000 nonché del d.m. interno 18/12/2002 e della l. n. 241 del 1990, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato che la prefettura non aveva fornito in giudizio alcuna prova della delega conferita dal prefetto al vice-prefetto per la sottoscrizione da parte di quest'ultimo del provvedimento impugnato laddove, in realtà, l'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione delle sanzioni al codice della strada può essere sottoscritta dal viceprefetto solo in forza di delega scritta del prefetto.
3.4. Il motivo è infondato. Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato che l'opponente ad ordinanza del prefetto che irroghi una sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo per cui, ove non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, il ricorrente ha l'onere (nel caso di specie, però, inadempiuto) di sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6°, della l. n. 689 del 1981 presso l'amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, con l'ulteriore conseguenza che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata (cfr. Cass n. 20972 del 2018; Cass. n. 23073 del 2016).
4. Il ricorso, quindi, dev'essere rigettato.
5. Nulla per le spese di lite non avendo la resistente notificato il controricorso.
6. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 5 maggio 2022.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2022.
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