Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 6912 del 23 febbraio 2021

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6912 del 23/02/2021
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Pluralità di violazioni - Durata complessiva - Il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del Codice della Strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia della L. n. 689 del 1981, art. 8, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 c.p..


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 gennaio 2020 il Tribunale di Torino, su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., applicava a C. P. la pena di mesi sei di reclusione in ordine ai reati di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 1, 6 e 7, unificati i medesimi sotto il vincolo della continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Veniva, altresì, disposta la concessione della sospensione condizionale della pena e l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due e mesi sei.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C. P., a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge in riferimento al disposto dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, per difetto di correlazione tra richiesta delle parti e sentenza, e violazione dell'art. 444, comma 2, in ragione del fatto che il giudice del merito avrebbe illegittimamente applicato di ufficio la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, così adottando un provvedimento difforme rispetto allo specifico accordo raggiunto dalle parti, ed ai relativi suoi presupposti. Nel caso di specie, inoltre, il decidente, nel condividere la determinazione della pena al di sotto del minimo edittale e la prognosi positiva tanto da riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena -, non avrebbe agito con modalità consequenzialmente corretta, atteso che, invece di mantenere la sanzione accessoria al di sotto del minimo mediante il ricorso al cumulo giuridico, avrebbe erroneamente applicato il diverso istituto del cumulo materiale.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Con riguardo, infatti, alla principale doglianza dedotta dal ricorrente, il Collegio osserva, in termini decisivi, come nel caso di specie non possa inferirsi nessuna carenza di correlazione tra richiesta delle parti e sentenza, di rilievo ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, osservato che, per consolidata interpretazione di questa Corte, sono del tutto irrilevanti le eventuali manifestazioni di volontà delle parti in ordine alle sanzioni amministrative accessorie, essendo esse sottratte alla loro disponibilità (cfr., tra le più recenti: Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635-01; Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978-01). Tale materia, cioè, è rimessa all'esclusiva competenza del giudice, che del tutto autonomamente può decidere sia in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria che in merito alla determinazione del relativo quantum.

Nel caso di specie, pertanto, le parti non potevano avere nessuna interlocuzione in ordine alla disposta sospensione della patente di guida, che il giudice di merito ha ritenuto, del tutto legittimamente, di adottare ex officio.

Ne consegue l'infondatezza della doglianza relativa al mancato rispetto dell'accordo, anche per ciò che attiene alla determinazione della durata della disposta sanzione amministrativa accessoria.

3. Parimenti infondate sono, poi, le argomentazioni difensive afferenti all'intervenuta applicazione dell'istituto del cumulo materiale, anziché del cumulo giuridico, in sede di quantificazione della durata della sospensione della patente di guida.

Il provvedimento impugnato ha dato adeguatamente conto, sia pur nei limiti imposti dalla sommarietà del rito, dei corretti criteri attraverso cui si è addivenuti alla determinazione della durata dell'applicata sanzione amministrativa accessoria, in tal maniera adempiendosi allo specifico obbligo motivazionale imposto nei casi di applicazione di una pena accessoria non concordata tra le parti (cfr., in tal senso: Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv. 27896201; sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv.277552-01) In ordine alla quantificazione della sanzione, infatti, la sentenza ha esplicato come sia stata data applicazione al consolidato principio espresso da questa Corte per cui, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del Codice della Strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia della L. n. 689 del 1981, art. 8, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 c.p. (Cfr. Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704-01; nonchè in senso conforme, tra le altre, Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136-01).

Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata ha riguardato i reati di cui all'art. 189 C.d.S., commi 1, 6 e 7, per ciascuno dei quali è prevista un'autonoma durata minima e massima della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida (e cioè: per l'ipotesi di cui al comma 6, in misura compresa fra uno e tre anni; quanto alla fattispecie di cui al comma 7, in misura compresa fra un anno e sei mesi e cinque anni). Il giudice, pertanto, ha ben applicato, cumulandole tra loro, le sanzioni previste dalle suddette norme, nel rispetto della misura indicata dai rispettivi minimi edittali.

4. Alla stregua delle superiori considerazioni deve, pertanto, essere disposto il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021.

 

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