CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 177 CdS
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze

(Vedi art. 177 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. L'uso dei predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del M inistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al secondo periodo e le relative caratteristiche tecniche e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi (1). I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri . L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
   2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
   3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
   4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.
   5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.

 

(1) Periodi inseriti dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.

 

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OSSERVAZIONI

* In caso di intervento di emergenza, gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale, gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza ma, qualora la circolazione dei suddetti veicoli non sia riconducibile ad intervento di emergenza, dell'omesso uso della cintura di sicurezza risponde sia il conducente che i suoi passeggeri in modo autonomo e distinto (esclusi quelli minorenni).
 Per essere esentato da qualsiasi responsabilità, il conducente deve esigere che i suoi passeggeri facciano uso della cintura, anche interrompendo la marcia del veicolo condotto.
* L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia che abbiano precedentemente ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio, senza alcun accertamento tecnico, da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri attraverso la dicitura sul documento di circolazione "Veicolo adibito esclusivamente a servizi di polizia - Può utilizzare i dispositivi supplementari di cui all'art. 177 CDS".
* Purché i veicoli rispettino gli adattamenti e le prescrizioni stabiliti dalla Commissione Medica Locale, il titolare di patente di categoria speciale è abilitato alla conduzione dei veicoli delle corrispondenti categorie delle patenti ordinarie.
 Nel rispetto degli adattamenti e delle prescrizioni, ai titolari di patente B speciale (BS) è consentita la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente AM e B1 (in Italia anche dei veicoli per i quali è richiesta la patente A1), ma è vietata la guida di autoambulanze.
* Nessuna norma vieta che anche gli autoveicoli immatricolati ed in uso alla Polizia Locale, come qualsiasi altro autoveicolo, possano essere sottoposti alla prescritta revisione periodica obbligatoria presso un centro privato di revisioni autorizzato in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni.
* Così come disposto dal Decreto Dirigenziale 05.11.1996 (Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo), pubblicato in G.U. n. 268 del 15.11.1996, gli autoveicoli destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con personale medico ed infermieristico a bordo, denominati "autoveicoli di soccorso avanzato", rientrano nella categoria internazionale M1 quali autoveicoli per uso speciale distinti da particolari attrezzature (da considerarsi destinati ad uso proprio gli autoveicoli di soccorso avanzato in proprietà o usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche, Croce rossa italiana ed associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute, ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di compera), e quindi devono rispettare criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale riservate ai veicoli appartenenti alla categoria M1.
* Nonostante che le autoambulanze debbano essere sottoposte obbligatoriamente a revisione annuale (art. 80, comma 4 del C.d.S.), secondo la vigente normativa comunitaria recepita da quella nazionale, il programma in uso presso i centri di revisione annoverano detti veicoli tra quelli appartenenti alla categoria internazionale M1 e, automaticamente, assegna loro la successiva revisione dopo 2 anni.
 Detta anomalia non "sana", trascorso in anno dalla precedente revisione, l'eventuale contestazione della violazione per omessa revisione a carico del conducente (art. 80, comma 14 del C.d.S.), e quella relativa alle difformità delle prescrizioni vigenti a carico dei centri di revisione (art. 80, comma 11 del C.d.S.).
* Quando un autoveicolo ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale è dismesso dal servizio per il quale è stato destinato, può essere reimmatricolato previo ripristino della sua iniziale conformità e sottoposto a visita e prova presso l'UMC e rilascio di nuove targhe e relativa documentazione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione II, sentenza numero 23932 del 21/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 177 del Codice della Strada - Art. 640 c.p. - Circolazione delle autoambulanze - Si configura il reato di truffa aggravata quando, con artifici e raggiri consistiti nell'erogare il servizio di trasporto mediante autoambulanza di soggetti dializzati con modalità diverse da quelle convenzionalmente stabilite, si induce in errore il competente ufficio deputato alla liquidazione, procurandosi un ingiusto profitto con danno allo Stato o di altro ente pubblico.

.Corte dei Conti Liguria, Sezione Giurisdizionale, sentenza numero 26 del 11/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 12 e 177 del Codice della Strada - Circolazione degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia - Espletamento di servizi urgenti di istituto - Dispositivo acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante - Sussistenza di un comportamento gravemente colposo - Dimostrazione - Nel caso di incidente stradale che vede coinvolti autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia senza che fosse in funzione il dispositivo acustico supplementare di allarme e, se presente, quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante, il comportamento del conducente deve essere valutato in relazione alle concrete circostanze che hanno caratterizzato l'intervento, poiché la colpa grave, in quanto elemento costitutivo della responsabilità amministrativa, è da correlarsi non alla mera inosservanza delle norme del codice stradale, ancorché di notevole importanza, oppure a una qualsiasi manifestazione di negligenza, imprudenza o imperizia, bensì a una condotta pericolosa che appaia in spregio delle basilari regole di prudenza e perciò atta a determinare, con elevato tasso di probabilità, la verificazione dell'evento dannoso.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 28178 del 21/07/2021
Circolazione Stradale - Artt. 177, 190 e 191 del Codice della Strada - Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze - Comportamento dei pedoni e dei conducenti nei confronti dei pedoni - Regola della comune prudenza - Il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato, quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza nonostante che il pedone, intento nell'attraversamento della carreggiata facendo uso delle cuffie auricolari con musica ad alto volume, fosse notevolmente coperto dalla presenza di un autobus fermo sulla corsia.

 

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