Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Corte dei Conti Liguria, Sezione Giurisdizionale, sentenza n. 26 del 11 febbraio 2022

 

Corte dei Conti Liguria, Sezione Giurisdizionale, sentenza numero 26 del 11/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 12 e 177 del Codice della Strada - Circolazione degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia - Espletamento di servizi urgenti di istituto - Dispositivo acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante - Sussistenza di un comportamento gravemente colposo - Dimostrazione - Nel caso di incidente stradale che vede coinvolti autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia senza che fosse in funzione il dispositivo acustico supplementare di allarme e, se presente, quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante, il comportamento del conducente deve essere valutato in relazione alle concrete circostanze che hanno caratterizzato l'intervento, poiché la colpa grave, in quanto elemento costitutivo della responsabilità amministrativa, è da correlarsi non alla mera inosservanza delle norme del codice stradale, ancorché di notevole importanza, oppure a una qualsiasi manifestazione di negligenza, imprudenza o imperizia, bensì a una condotta pericolosa che appaia in spregio delle basilari regole di prudenza e perciò atta a determinare, con elevato tasso di probabilità, la verificazione dell'evento dannoso.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Liguria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione depositata il 13 aprile 2021 la Procura regionale ha esercitato l'azione di responsabilità nei confronti dell'odierno convenuto, graduato della Polizia di Stato, in relazione all'incidente stradale del 21.2.2017 occorso all'auto di servizio per un danno di Euro 1.269,20 in pregiudizio del Ministero dell'Interno, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali - decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo - e spese di giudizio. Con l'atto il Pubblico ministero ha formulato istanza di definizione del giudizio con il rito monitorio ex artt. 131 ss. cgc. Con D.P. n. 2 del 2021 del 20 aprile 2021 veniva determinata in Euro 1.269,20, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, la somma che il convenuto poteva pagare a ristoro del contestato danno a favore del Ministero dell'Interno, onde non incorrere nel processo contabile dibattimentale ordinario, ed assegnato il termine di 30 giorni, dalla notificazione dell'atto di citazione e del decreto, per il deposito della dichiarazione di accettazione. La definizione agevolata del giudizio non è stata accettata dal convenuto che, con memoria depositata il 30 dicembre 2021, si è costituito in giudizio avversando la pretesa erariale.

Dalla citazione in giudizio risulta che in data 21 febbraio 2017, in L. S., all'incrocio tra viale F. e via A., l'autovettura della Polizia di Stato - Fiat Grande Punto targata (OMISSIS), condotta dall'assistente capo P. L., durante un servizio d'istituto veniva in collisione con altra vettura privata. L'incidente originava da una manovra del convenuto che, su disposizione del capo pattuglia, al fine di inseguire e sanzionare il conducente di una autovettura che, incurante della luce semaforica rossa, continuava la sua marcia attraversando l'intersezione tra le suddette vie, si lanciava all'inseguimento della predetta auto. Secondo la Procura erariale, la condotta del P. sarebbe stata connotata da colpa grave, in quanto egli, in violazione delle disposizioni del codice della strada (art. 117, c.2), avrebbe intrapreso un'azione di emergenza senza azionare anche il dispositivo di emergenza acustico, tanto che per tale negligente condotta l'amministrazione avrebbe sanzionato in sede disciplinare il convenuto, con la misura della deplorazione. Il danno per l'amministrazione, determinato secondo il criterio del raffronto tra il valore ante e post evento, secondo quanto accertato dall'Autocentro della Polizia di Stato di Genova, ammonterebbe ad Euro 1.269,20.

La ricostruzione in fatto e diritto degli accadimenti operata dalla Procura è contestata dal P., che ha argomentato in termini di difetto della colpa grave nella propria condotta. La difesa evidenzia che il P. si sarebbe sempre distinto per la propria specchiata e irreprensibile condotta in servizio. Lo stesso, in ragione delle ottime capacità tecniche riconosciute e, in specie, della spiccata propensione alla guida, anche in situazioni di emergenza, sarebbe stato sovente comandato autista dell'autovettura di servizio durante i pattugliamenti. Con riferimento all'episodio specifico, il convenuto rileva che sarebbe stato il capo pattuglia ad intimargli di seguire immediatamente l'autovettura che non si era arrestata allo stop imposto dal semaforo rosso, al fine di elevare nei confronti del conducente le relative contestazioni di legge. Nell'impartire tale ordine, il capo pattuglia avrebbe azionato, contestualmente, i dispositivi di emergenza dei quali era dotata l'auto di servizio, avvisando il P. di aver provveduto ad attivare sia i lampeggianti che la sirena. Il P. eseguiva prontamente l'ordine impartitogli, rimanendo tuttavia attento e prestando la massima prudenza, come sarebbe stato riconosciuto dall'intero equipaggio e addirittura dal conducente dell'autovettura con la quale si è verificata l'accidentale collisione. Nonostante ciò, il mezzo di servizio veniva urtato da un veicolo proveniente dal lato destro dell'incrocio, per il quale il semaforo emetteva luce verde. Soltanto a seguito dell'urto, avvenuto pochi istanti dopo l'ordine impartito dal capo pattuglia, nel quale i due veicoli coinvolti nel sinistro riportavano danni di modesta entità, l'equipaggio si sarebbe accorto del malfunzionamento del dispositivo di emergenza acustico, risultando in funzione unicamente quello di segnalazione luminosa. La difesa contesta infine l'affermazione della Procura circa le conseguenze disciplinari della condotta serbata, conseguenze che si sarebbero risolte nella comminatoria del semplice richiamo scritto. In punto di diritto, la difesa rileva che, ai fini del giudizio di colpa grave, non risulterebbe sufficiente la mera violazione delle norme del codice della strada, occorrendo, piuttosto, l'inescusabile negligenza improntata al radicale spregio dei doveri di servizio, che nel caso di specie non ricorrerebbe. In subordine, invoca l'esercizio del potere riduttivo, in quanto la quantificazione del danno indicata dalla Procura, che sarebbe sfornita del benché minimo principio di prova, risulterebbe inverosimile, in ragione della vetustà del mezzo, immatricolato oltre dieci anni prima del sinistro, e della asserita necessità di provvedere a ingenti e costosi interventi di manutenzione, segnatamente alla revisione del motore, che, anche prima dei fatti in questione, avrebbero reso il mantenimento in esercizio del mezzo antieconomico.

All'udienza odierna il difensore di parte e il Pubblico ministero hanno ribadito le proprie richieste. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione dirimente intorno alla quale ruota il giudizio odierno concerne la ricorrenza della colpa grave nella condotta tenuta dal convenuto.

Reputa il Collegio che difetti la prova di siffatto estremo soggettivo.

1.1. Il sistema normativo vigente subordina la configurazione della responsabilità amministrativa patrimoniale alla sussistenza (almeno) dell'elemento soggettivo della colpa grave (art. 1, c. 1, L. n. 20 del 1994). Nell'esercizio della propria discrezionalità, il legislatore ha generalizzato tale criterio di imputazione soggettiva all'intera platea dei soggetti in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, in precedenza limitato ad alcune categorie, quale, per quanto in questa sede rileva, gli addetti alla conduzione di autoveicoli (artt. 1 L. n. 1833 del 1962; 22, c. 2, D.P.R. n. 3 del 1957). La limitazione in questione, frutto della scelta discrezionale del legislatore, risponde "alla finalità di determinare quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente" (Corte Cost. n. 371 del 1998) ed esclude che la responsabilità del dipendente possa fondarsi sulla mera violazione delle disposizioni del codice della strada che impongono specifiche segnalazioni visive e acustiche dei mezzi di servizio (tra le altre, Sez. Abruzzo, n. 36/1999). In questa prospettiva in giurisprudenza si rileva che nel caso di incidenti verificatisi durante servizi urgenti di istituto il comportamento del conducente deve essere valutato in relazione alle concrete circostanze che hanno caratterizzato l'intervento, in quanto tali circostanze possono rendere necessari comportamenti anche notevolmente difformi da quelli di regola tenuti nella circolazione ordinaria (tra le molte, Sez. Puglia, n. 68/1995). Corollario di siffatta impostazione è che la colpa grave necessaria per l'affermazione della responsabilità dei conducenti di autoveicoli postula sempre un comportamento non solo in contrasto con la norma, ma anche connotato da palese disprezzo delle disposizioni del codice della strada e da profonda imprudenza (Sez. Lazio, n. 30/1994; Sez. I App., n. 235/2015). In definitiva, la colpa grave è da correlarsi non alla mera inosservanza delle norme del codice stradale, ancorché di notevole importanza, oppure a una qualsiasi manifestazione di negligenza, imprudenza o imperizia, bensì a una condotta pericolosa che, nello specifico caso concreto, tenuto conto della natura e delle caratteristiche della peculiare attività, appaia in spregio delle basilari regole di prudenza e perciò atta a determinare, con elevato tasso di probabilità, la verificazione dell'evento dannoso (Sez. Piemonte, n. 51/2019). Naturalmente, in quanto elemento costitutivo della responsabilità amministrativa, anche la colpa grave soggiace alle ordinarie regole sull'onere della prova, onere che secondo i principi grava sulla parte pubblica attrice.

1.2. Nel caso di specie il Pubblico ministero argomenta la ricorrenza della colpa grave richiamando la relazione del dirigente dott.ssa F.G. datata 10.11.2017 e predicando la violazione dell'art. 177, c. 2, del codice della strada e delle circolari datoriali che sanciscono, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, l'uso congiunto dei dispositivi acustici supplementari di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.

Ebbene, quanto alla prima, appare agevole osservare come la dirigente argomenti in chiave di colpa grave focalizzando il mancato impiego del dispositivo di emergenza acustico. Anche le circolari dell'amministrazione, nel prescrivere l'uso congiunto dei dispositivi acustici e di segnalazione visiva per i servizi di urgenza, non aggiungono elementi alla disposizione codicistica che prevede proprio l'uso congiunto dei predetti dispositivi nelle suddette circostanze (art. 177, c. 2, Cds).

Per il resto, la descrizione della fattispecie dannosa operata dall'attore pubblico è strutturata sull'avvenuto impegno dell'incrocio regolato da segnale semaforico rosso da parte dell'autovettura condotta dal citato, con impiego del solo segnale di allarme visivo. Mancano in tale descrizione l'allegazione e la prova delle condotte gravemente imprudenti che avrebbero cagionato il danno de quo, condotte ulteriori rispetto al mancato impiego del dispositivo acustico di segnalazione.

Pertanto, il Collegio ritiene non raggiunta la prova che dimostri la sussistenza di un comportamento gravemente colposo da imputare all'odierno citato, motivo per il quale il Collegio ritiene che il medesimo vada mandato assolto dagli addebiti contestatigli, per carenza di prove della colpa grave specifica, nel caso concreto.

2. Stante il proscioglimento nel merito, deve essere disposta la liquidazione delle spese di difesa ai sensi dell'art. 31, comma 2, del codice di giustizia contabile, nell'ammontare di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attorea.

Liquida a favore del convenuto assolto le spese di lite in Euro 860,00 oltre accessori di legge.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 11 febbraio 2022.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale