REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
§ 1. Patente di guida
(Artt. 115 - 121 Codice della strada)
A) Disposizioni generali sulla patente e sul CAP
(Artt. da 115 a 118 Codice della strada)
Articolo 307 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Attestato di idoneità psicofisica
(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 115 del Codice della Strada)
1. Lo specifico attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lettera b), del codice, è rilasciato dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice medesimo, a seguito di visita medica specialistica rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti (1).
2. L'attestato di cui al comma 1, conforme al modello IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento, se accompagnato dalla patente di guida in corso di validità e, ove ricorra il caso, dal certificato di abilitazione professionale, consente la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti a trasporto di persone, per il periodo di un anno a partire dalla data di rilascio dell'attestato ovvero nei più ridotti limiti temporali indicati nell'attestato stesso (1).
(1) Per analogia deve intendersi esteso anche alla disciplina per il rilascio dell'attestato di cui all'art. 115, c. 2, lettera a) CDS, per la guida di autotreni e autoarticolati aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t, da parte di conducenti che hanno compiuto 65 anni e fino a 68 anni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U. che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.