OSSERVAZIONI
* In tema di responsabilità per danno cagionato da animali, si opera un distinguo tra i danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale (ove vige il principio secondo cui in tema di presunzione della responsabilità oggettiva, questa resta a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale e concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo (art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale ed è applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione) ed il caso ben diverso che si prospetta quando è un ciclista ad essere assalito dal cane proveniente da un piazzale dal cui cancello è uscito l'animale che ne provoca la caduta (Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 18386 del 27/06/2023).
* Sono considerate biciclette a pedalata assistita i velocipedi dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW (o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci), a condizione che per il suo funzionamento iniziale sia richiesta la pedalata del conducente e che successivamente il motore ausiliario elettrico smetta di funzionare quando il conducente termini di pedalare (o quando il velocipede raggiunge i 25 km/h). La mancanza di una delle condizioni su esposte è sanzionabile ai sensi dell'art. 97, comma 7 del C.d.S..
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Circolare n. 0025981 del 06/09/2023 (Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1) recita "che le strutture amovibili portasci e portabici possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l'obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa", precisando ulteriormente che "la struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo". Nei casi su esposti, ed in tutta la circolare, non essendo indicato se l'ostruzione, anche parziale, dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa si riferisca alla struttura portabiciclette montata sia a vuoto o con biciclette - si presume che si riferisca a tutti i casi anzidetti.
* In relazione alla visita e prova che comporta "la struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa" a cui fa riferimento la Circolare n. 0025981 del 06/09/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1), si precisa che tra le operazioni di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali non è prevista la visita e prova da parte degli Uffici motorizzazione civile non è ricompresa l’installazione di portabiciclette.
* Secondo la normativa europea (Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, una bicicletta il cui motore elettrico fornisce unicamente pedalata assistita e che dispone di una funzione che le consente di accelerare senza pedalare fino a una velocità di 20 km/h, ove tale funzione può essere tuttavia attivata solo dopo uso della forza muscolare, non rientra nella nozione comunitaria di "veicolo" (Corte di giustizia Unione Europea, Sezione VII, sentenza numero C-286/22 del 12/10/2023).
* Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti commesso dal conducente alla guida di un bene mobile non registrato, come un velocipede o un monopattino, secondo il principio del "Possesso vale titolo", sancito dall'art. 1153 del codice civile, lascia presumere - fino a prova contraria - che il bene sia di proprietà di chi lo detiene e, per tale motivo, si procede al suo sequestro secondo le disposizioni di cui all'art. 224-ter del C.d.S., salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
* Una bicicletta a pedalata assistita avente caratteristiche costruttive proprie (dotate di un motore ausiliario elettrico con potenza nominale continua massima di 0,25 KW - o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci -, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o prima se il ciclista smette di pedalare oppure dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h) alterate, è considerato ciclomotore ai soli fini dell'art. 97 del C.d.S. (e non eventualmente motoveicolo) per espresso dettame dell'art. 50, comma 2-bis del C.d.S.
* Quando, per le sue caratteristiche costruttive o a seguito di trasformazioni, il velocipede o il monopattino elettrico rientra nella categoria L1e, si procede comunque al sequestrato, ai fini della confisca, ed il mezzo è affidato in custodia al conducente, ai sensi dell'art. 213 del C.d.S., anche se non esiste - perchè mai emesso - il documento di circolazione del veicolo. Fermo restando la contestazione delle relative norme violate (es.: art. 97, commi 6 e 14, e art. 193, comma 2 del C.d.S.).
* A secondo dei casi, gli accertamenti tecnici a carico di velocipede pedalata assistita possono essere espletati sia da centri tecnici che direttamente dagli organi di controllo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981.
A puro titolo esemplificativo, si pensi al caso di stabilire se il motore elettrico entra in funzione anche senza pedalare: detto accertamento non richiede specifiche competenza tecniche.
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