CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO II
Degli illeciti penali

Sezione II
Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali

 

Articolo 224-ter CdS
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis.
   2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
   3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.
   4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.
   5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
   6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
   7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3.

 

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OSSERVAZIONI

* Nella guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, all'aggravante prevista dal comma 2-bis dell'art. 186 del C.d.S. (conducente che provoca un incidente stradale) consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito; a tale riguardo, detta sanzione accessoria trova applicazione anche quando il veicolo è in comproprietà con una terza persona estranea all'illecito, poiché la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità e nell'uso del veicolo resta integra in caso di comproprietà (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 36786 del 21/12/2020).
* Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti commesso dal conducente alla guida di un bene mobile non registrato, come un velocipede o un monopattino, secondo il principio del "Possesso vale titolo", sancito dall'art. 1153 del codice civile, lascia presumere - fino a prova contraria - che il bene sia di proprietà di chi lo detiene e, per tale motivo, si procede al suo sequestro secondo le disposizioni di cui all'art. 224-ter del C.d.S., salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
* In merito alla cumulabilità dei periodi di fermo amministrativo quale sanzione accessoria a violazioni contenute nel C.d.S., in mancanza di disposizioni normative che regolano la fattispecie ed alla luce del principio secondo cui il periodo del fermo amministrativo del veicolo inizia nel momento in cui il mezzo è materialmente sottratto alla disponibilità del trasgressore (o del proprietario), l'orientamento prevalente è quello di applicare un solo periodo di fermo amministrativo (solitamente quello più lungo).
* In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7526 del 19/02/2019).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 14713 del 10/04/2024
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 224-ter del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebrezza - Aggravante del reato in ore notturne - Applicazione della pena su richiesta - Sanzione accessoria della sospensione della patente di guida - Omessa confisca del veicolo - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, la lamentata richiesta, puramente esplorativa, dell'omessa confisca del veicolo, "qualora lo stesso dovesse appartenere all'imputato", rende il ricorso inammissibile.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 11519 del 03/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 213, 214, 214-bis, 215, 215-bis e 224-ter del Codice della Strada - Veicoli sequestrati - Affidamento in custodia a depositeria - Rapporto giuridico - Spese di custodia - L'affidamento a un soggetto terzo, pubblico o privato, della custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, risultante dal relativo verbale sottoscritto dall'agente operante che ad esso ha proceduto, consegnato in copia all'interessato, determina la conclusione di un contratto di deposito produttivo di effetti giuridici vincolanti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del detto pubblico ufficiale, la quale è conseguentemente tenuta ad anticipare le spese di custodia, salvo poi recuperarle dal trasgressore o dall'eventuale obbligato in solido o dal soggetto a cui favore è disposta la restituzione del mezzo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 604 del 11/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 224-ter del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Ipotesi penalmente più grave - Confisca del veicolo - Appartenenza a persona estranea al reato - Indimostrazione - Nella ipotesi penalmente più grave del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, anche con l'applicazione della pena su richiesta, la verosimile appartenenza del veicolo ad una società di cui si ignora la natura, peraltro non compiutamente identificata, soddisfa solo la circostanza dell'altrui proprietà, restando del tutto inesplorato nel ricorso il tema della buona fede del terzo proprietario fondando, in tal modo, la motivazione del ricorso sulla base di un presupposto che risulta indimostrato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 36786 del 21/12/2020
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 224-ter del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Incidente stradale - Sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato - Comproprietà del veicolo - Nella guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, l'appartenenza non in esclusiva proprietà a terza persona del mezzo non ne esclude la possibilità di confisca in quanto sia la lettera che la ratio della disposizione conducono ad escludere che la comproprietà con un terzo estraneo, del veicolo condotto dall'imputato in stato di ebbrezza, sia d'ostacolo all'applicazione della misura stessa, in quanto nel solo caso in cui integralmente il veicolo appartenga ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità e nell'uso dello stesso può dirsi attenuata, rimanendo al contrario integra in caso di comproprietà.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34772 del 07/12/2020
Circolazione Stradale - Art. 186, 218 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Conduzione di velocipede - Sussistenza del reato - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Inapplicabilità - Il reato di guida in stato di ebbrezza sotto l'influenza dell'alcool può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ma non è disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nei confronti del conducente in quanto alla guida di un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7526 del 19/02/2019
Circolazione Stradale - Artt. 186, 213, 218 e 224-ter del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo da parte del giudice - Inapplicabilità - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento. Diversa soluzione si giustifica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente poiché essa, ai sensi della medesima disposizione di legge, consegue all'accertamento del reato.

 

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