Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 14713 del 10 aprile 2024

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 14713 del 10/04/2024
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 224-ter del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebrezza - Aggravante del reato in ore notturne - Applicazione della pena su richiesta - Sanzione accessoria della sospensione della patente di guida - Omessa confisca del veicolo - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, la lamentata richiesta, puramente esplorativa, dell'omessa confisca del veicolo, "qualora lo stesso dovesse appartenere all'imputato", rende il ricorso inammissibile.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di (Omissis) il 25 settembre 2023 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra il Pubblico Ministero e (Soggetto 1), imputato del reato di guida in stato di ebrezza (violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b, e 2-sexies, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285: tasso alcolemico pari a 1,44 grammi/litro), fatto commesso il (Omissis) 2021, in orario notturno.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Palermo, affidandosi a due motivi con i quali lamenta violazione di legge: a) per non avere il Giudice disposto in merito alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida; b) e per non avere disposto la confisca del veicolo, qualora lo stesso dovesse appartenere all'imputato.

Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statuizione della sospensione della patente di guida e all'eventuale confisca dell'autoveicolo condotto dall'imputato in occasione del controllo di polizia giudiziaria.

3. Il P.G. di legittimità, nelle conclusioni scritte del 12 dicembre 2023 ha chiesto annullarsi la sentenza limitatamente alla omessa statuizione sulla sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di (Omissis).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso (ammissibile, essendo stata riconosciuta la ricorribilità della sentenza di applicazione di pena ove si contesti l'erronea ovvero omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie: Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, PG in proc. M. S., Rv. 279349) è parzialmente fondato, nei limiti di cui appresso.

2. Il decidente, infatti, ha omesso di statuire, pur essendovi tenuto (art. 186, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 285 del 1992), in merito alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Quanto, invece, alla invocata confisca del veicolo Audi (Omissis) condotto al momento della contestazione (che dalla nota della Polizia Municipale di (Omissis) del 16 luglio 2021 risulta essere di proprietà di (Soggetto 2)), la richiesta del P.G. è strutturata in maniera meramente esplorativa, lamentando il Requirente l'omissione di confisca del veicolo, "qualora lo stesso dovesse appartenere all'imputato" (così alla p. 1 del ricorso). Dunque, sotto tale ulteriore profilo, il ricorso è inammissibile.

3. Consegue la statuizione in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di (Omissis).

Così deciso il 10 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2024.

 

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