Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 2258 del 5 febbraio 2025

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2258 del 05/02/2025
Circolazione Stradale - Artt. 47 e 142 del Codice della Strada - Velocità - Veicolo con caratteristiche costruttive speciali - Limite massimo di velocità predeterminato del veicolo inferiore a quello vigente sul tratto stradale - Un veicolo avente caratteristiche costruttive a causa delle quali, per prescrizione inderogabile di legge, è assoggettato al rispetto di un limite massimo di velocità predeterminato, anche quando circola su determinati tratti di strada ove vige un limite massimo di velocità superiore a quello imposto dalle sue caratteristiche; in caso del superamento di quest'ultimo, non ci si può appellare al mero richiamo generico riportato nel verbale di accertamento circa il riferimento al limite imposto la segnaletica.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di (Omissis), decidendo - con sentenza n. 111/2014 - sull'opposizione formulata da (Soggetto 1) avverso il verbale di accertamento del Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. in data 21.06.2019 (...) con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s., la respingeva.

Detta sentenza veniva confermata dal Tribunale di (Omissis) con sentenza n. 675/2021, ritenendo che - nel caso di specie - si fossero venute a configurare tutte le condizioni per la consumazione del contestato illecito amministrativo, respingendo tutti i motivi di gravame denuncianti:

- l'errata motivazione in ordine all'onere probatorio;

- l'errata e contraddittoria motivazione circa la non necessità della segnalazione del limite di velocità per il veicolo in questione;

- la mancata estensione di giudicato esterno ai sensi dell'art. 2909 c.c. in ordine a sentenze definitive emanate in altri giudizi simili;

- la violazione del diritto di difesa;

- l'omesso riconoscimento della "continuità dell'azione";

- la mancata rilevazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 198 c.d.s., così come dell'art. 8 della legge n. 689/1981.

2. Il (Soggetto 1) impugnava per cassazione la citata sentenza di appello con ricorso affidato a sei motivi.

L'intimato U.T.G. ha depositato un mero atto di costituzione al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa.

3. Il Consigliere delegato della Sezione, in persona del dr. A. C., ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ravvisando la manifesta infondatezza di tutte le censure.

4. Il citato ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto decidersi il ricorso in virtù del comma 2 dell'indicato art. 380-bis c.p.c.

5. Il giudizio è stato, conseguentemente, fissato per l'adunanza camerale nelle forme dell'art. 380-bis.1. c.p.c. (per la composizione del cui collegio è stato tenuto presente il principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 9611/2024).

Il ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 7, comma 10, secondo periodo, del D.Lgs. n. 150/2011, sostenendo che "il verbale aveva contestato il superamento dei limiti di velocità prescritto dalla segnaletica stradale, mentre la sentenza di appello aveva modificato la fattispecie imputando la violazione a quanto prescritto dal c.d.s. per natura di mezzo e luogo di percorrenza".

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce - ancora in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 c.p.c., 2697 c.c., 24 Cost. e 7, comma 7 e 10 secondo periodo, del D.Lgs. n. 150/2011, prospettando che "il verbale aveva contestato il superamento del limite di velocità prescritto dalla segnaletica stradale, la Prefettura non si era costituita in primo grado, per cui non aveva fornito la prova della presenza in loco della segnaletica. Dell'omessa prova il GdP ed il Tribunale non ne avevano(no) tenuto conto".

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta - con riguardo all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e la motivazione apparente e perplessa della sentenza impugnata, facendo presente che "per la identica fattispecie (i verbali contestavano sullo stesso tratto autostradale stessa violazione) erano intervenute(i) quattro giudicati (due di primo grado e due di appello) che avevano accolto le opposizione che il Tribunale ha respinto ritenendo diversificate le situazioni giuridiche soggettive per l'orario e per l'esatto luogo di accertamento".

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953 "per omesso riconoscimento della illegittimità costituzionale dell'art. 45, 6 comma, c.d.s.", deducendo che "era stato evidenziato in sede di precisazione delle conclusioni che ricorreva l'annullamento del verbale a seguito della sopraggiunta illegittimità dell'art. 45, comma 6, del D.Lgs. n. 285/1992 che aveva prodotto l'effetto di invalidare gli accertamenti effettuati con strumenti di rilevazione non assoggettati a revisione e taratura periodica".

5. Con il quinto motivo il ricorrente prospetta "vizio di motivazione dell'art. 198 c.d.s. ed art. 8 della legge 24.11.1981 n. 689 in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.", sostenendo che "i verbali elevati lo stesso giorno e sullo stesso tratto stradale era stati sei per cui era stata contestata la omessa applicazione del cumulo di violazioni con l'applicazione di unica sanzione maggiorata, respinta dal Tribunale con motivazione incomprensibile".

6. Con il sesto motivo il ricorrente propone eccezione di incostituzionalità dell'art. 198 c.d.s. così come dell'art. 8 della legge 24.11.1981 n. 689 con riferimento all'art. 142 c.d.s. (limiti di velocità), attestando che "era stata sollevata l'eccezione di incostituzionalità avverso la normativa che disponeva l'accertamento a mezzo TUTOR senza regole per la collocazione degli strumenti di accertamento, il loro distanziamento e la ripetitività di rilevamento su tratto di strada continuo, che veniva rigettata e che si ripropone alla Corte".

7. I primi due motivi di ricorso, tra loro all'evidenza connessi, si profilano - conformemente alla formulata proposta di definizione anticipata - manifestamente infondati.

Dagli accertamenti operati in sede di merito è rimasto incontestata la circostanza fattuale che il tipo di veicolo speciale oggetto di controllo non avrebbe potuto superare - per prescrizione inderogabile di legge (art. 142, comma 3, lett. e) - nel tratto stradale (in area extraurbana) in cui era stata effettuata la rilevazione elettronica, il limite di velocità di 80 km/h.

Pertanto, proprio perché la sua circolazione era assoggettata al rispetto di un limite massimo di velocità predeterminato per legge, la mancata indicazione dello stesso con segnaletica stradale era da considerarsi irrilevante per quel modello di autoarticolato con rimorchio, ragion per cui il mero richiamo generico nel verbale di accertamento alla segnaletica non costituiva, nel caso specifico, elemento inficiante la legittimità della contestazione, siccome -proprio in dipendenza della suddetta previsione di legge con imposizione fissa del menzionato limite massimo consentito di velocità - era da considerarsi ininfluente.

8. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

È, infatti, evidente che non avrebbe potuto spiegare efficacia - rispetto alla violazione accertata con il verbale di contestazione opposto - il pregresso giudicato relativo ad infrazioni del medesimo tipo, in quanto consumate in un momento diverso e in circostanze di luogo e di tempo differenti e, quindi, tali da essere ricondotte ad autonome e distinte condotte.

Va, quindi, condivisa la pronuncia impugnata laddove ha sostenuto che i precedenti accertamenti (i cui relativi verbali erano stati annullati) inerivano situazioni giuridiche soggettive ed oggettive distinte rispetto a quella oggetto del giudizio e, quindi, situazioni diverse rilevanti giuridicamente.

9. Anche il quarto motivo si prospetta manifestamente privo di fondamento.

Invero, ancorché la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 45, comma 6, cds, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, implicante la necessità dell'assoggettamento dei mezzi di rilevamento elettronico a taratura periodica ed aggiornata, fosse intervenuta nel corso del giudizio, è indubbio che la relativa questione non avrebbe potuto essere esaminata (con possibile applicazione retroattiva degli effetti della citata sentenza, anche in dipendenza dei successivi D.M. interpretativi) in difetto della deduzione di un vizio, con l'originario atto introduttivo del giudizio, con il quale avrebbe dovuto essere comunque denunciata la supposta illegittimità dell'accertamento per irregolarità della taratura.

Tale questione, quindi, non faceva parte "ab initio" del "thema probandum" e del "thema decidendum" del giudizio, né la stessa avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio o sollevata in corso di giudizio (incorrendo nella conseguenza della inammissibilità).

In altri termini, solo ove detto vizio avesse costituito oggetto della materia del contendere in virtù di apposita questione sollevata con l'atto di opposizione in primo grado, allora gli effetti della citata sentenza della Corte costituzionale si sarebbero potuti ritenere operanti retroattivamente, conducendo alla valutazione di illegittima dell'accertamento.

10. Pure il quinto motivo è da ritenersi manifestamente infondato poiché l'invocata applicazione dell'art. 198, comma 1, c.d.s. - come già rilevato con la proposta ex art. 380-bis c.p.c. - presuppone che siano state contestate più violazioni della stessa disposizione ma in correlazione al medesimo accertamento (e che siano state illegittimamente irrogate tante sanzioni quante le distinte - ma di identica tipologia - violazioni), nel mentre, nel caso di specie, il verbale impugnato dinanzi al Giudice di pace di (Omissis) riguardava l'accertamento di una sola violazione.

11. Dalla reiezione del precedente motivo consegue l'irrilevanza dell'eccezione di legittimità costituzionale sollevata con il sesto ed ultimo motivo di ricorso con riferimento al citato art. 198 c.d.s., mentre alcuna questione era venuta a prospettarsi in giudizio con riguardo all'ipotetica applicabilità dell'art. 8 della legge 24.11.1981 n. 689, non sussistendone i presupposti.

12. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto.

In difetto di rituale costituzione dell'intimato Prefetto mediante controricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, così come non può - pur in presenza della conformità della decisione alla proposta di cui all'art. 380-bis c.p.c. - disporsi la condanna prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c., mentre trova applicazione quella al pagamento della somma indicata al successivo comma dello stesso articolo 96, quantificata nella misura di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4 c.p.c., della somma di Euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 24 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2025.

 

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