LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione I
Principi generali 
(artt. 1 - 12)

 

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Articolo 8
della L. n. 689/1981

Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative (1)

 

  Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

  Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (2).

  La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato (2).

 

(1) Per il medesimo principio nell'ambito della circolazione stradale, vedasi l'art. 198 del codice della strada.
(2) Comma aggiunto dal Decreto Legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 gennaio 1986, n. 11.

 

 

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OSSERVAZIONI

 Il presente articolo (in vigore dal 31 gennaio 1989) tratta un principio fondamentale del diritto amministrativo sanzionatorio: il cumulo di sanzioniIl legislatore, attraverso questa norma, vuole garantire che la sanzione complessiva sia proporzionata alla gravità della condotta nel suo insieme, piuttosto che alla somma delle singole violazioni.  L'aumento fino al triplo della sanzione più grave mira a rendere la sanzione più efficace e dissuasiva.
 Il secondo comma introduce un elemento importante: l'unità del disegno criminoso. Anche se le violazioni sono commesse in tempi diversi, ma sono parte di un unico piano volto a violare norme in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, si applica il principio del cumulo. Questo mira a colpire comportamenti fraudolenti e premeditati.
 L'ultimo comma prevede una sorta di retroattività, applicando il principio del cumulo anche a violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 688/1985. Tuttavia, questa retroattività è limitata alle violazioni per le quali non sia ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato, a tutela della certezza del diritto.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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