LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora
Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sezione I
Principi generali
(artt. 1 - 12)
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Articolo 8
della L. n. 689/1981
Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative (1)
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (2).
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato (2).
(1) Per il medesimo principio nell'ambito della circolazione stradale, vedasi l'art. 198 del codice della strada.
(2) Comma aggiunto dal Decreto Legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 gennaio 1986, n. 11.
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