CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni di queste ultime

 

Articolo 198 CdS
Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni, relativamente a un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale, (1) che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

   2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

   2-bis. (2) Fuori dei casi di cui all'articolo 198-bis, quando più violazioni delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 sono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto delle violazioni, di cui all'articolo 201, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata nonché nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo.

   2-ter. (2) Il controllo in uscita con i dispositivi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), nel caso di divieti e limitazioni variabili nel tempo, può essere attivato solo in condizioni di regolare circolazione all'interno degli ambiti controllati e in ogni caso deve essere disattivato qualora eventi eccezionali e straordinari determinino l'involontaria permanenza dei veicoli all'interno dei predetti ambiti a causa di imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico. Nel caso di controllo del tempo di permanenza si applica una tolleranza pari al 10 per cento del tempo di permanenza consentito.

 

(1) Parole inserite dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177.
(2) Comma aggiunto dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177.

 

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OSSERVAZIONI

* Un autoveicolo che viola più volte il disposto contenuto nella stessa norma (ad esempio l'art. 7, commi 9 e 14 del codice della strada, per aver effettuato l'ingresso non autorizzato nelle zone a traffico limitato attraverso uno o più varchi) non può beneficiare del c.d. concorso formale di violazioni,​ previsto dall'art. 198 del C.d.S., alla luce di quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 198 C.d.S. il quale recita che "... nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione".
* L'immediata e contemporanea contestazione di due (o più) violazioni elencate nell'art. 218-ter, comma 1 del codice della strada nei confronti di un conducente di veicolo a motore per il quale è richiesta la patente di guida, come è noto, comporta oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida secondo il principio del cumulo materiale delle norme violate in relazione al punteggio posseduto al momento dell'accertamento (7 giorni + 7 giorni per un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti, o 15 giorni + 15 giorni per un punteggio inferiore a dieci punti).
 Infatti il principio del concorso formale contenuto nell'art. 198 dello stesso C.d.S. è relativo alle sole sanzioni amministrative pecuniarie e non anche a quelle accessorie (sospensione breve della patente).
* La manovra di sorpasso da parte di un veicolo che oltrepassa la striscia longitudinale continua, a prescindere se singola o doppia, viola il precetto contenuto nell'art. 40, comma 8 del C.d.S. sanzionato dall'art. 146, comma 2 del C.d.S.. Detta violazione concorre, in caso di contromano (anche nel solo caso che veicolo, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, semplicemente invade la corsia destinata alla opposta direzione di marcia), con quella prevista dall'art. 143, comma 11 o comma 12 del C.d.S. (se in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate), con conseguente applicabilità della disposizione di cui all'art. 198 dello stesso C.d.S..
 Quando, invece, la manovra vietata di sorpasso si realizza all'interno dello spazio delineato dal segnale orizzontale di circolazione indicato, trova applicazione la sola violazione di una delle ipotesi contenute nell'art. 148 del C.d.S..

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8397 del 28/03/2024
Circolazione Stradale - Artt. 7, 158 e 198 del Codice della Strada - ZTL - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli prolungato nel tempo - Istituto della continuazione - Inidoneità dei rimedi - Il trasgressore che lascia il veicolo in panne in sosta vietata per oltre un mese in una Zona a Traffico Limitato senza adoperarsi per spostare autonomamente il mezzo o, in alternativa, avvisare la Polizia Municipale dell'accaduto per ottenerne la collaborazione ai fini della rimozione in caso d'impossibilità di deroga temporanea al divieto, non può invocare l'errore sul fatto ed escludendo anche, nella fattispecie, l'applicabilità dell'istituto della continuazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 24015 del 03/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 3, 7, 40, 188 e 198 del Codice della Strada - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati - Circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide - Diritto di transito e circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide - Registrazione o comunicazione della targa prima dell'accesso - Illegittimità - La norma conferisce all'invalido il diritto personale di poter circolare, su tutto il territorio nazionale, nelle zone urbane a traffico limitato, aree pedonali urbane e corsie riservate ai mezzi pubblici col solo onere di esporre il contrassegno invalidi indicante la destinazione del mezzo al servizio della persona disabile; l'esercizio di tale diritto non può essere condizionato dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell'ente comunale quale la preventiva registrazione o comunicazione della targa al competente ufficio, poiché risulterebbe errato dal punto di vista giuridico.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 7704 del 09/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 142, 198 e 201 del Codice della Strada - Medesime infrazioni ripetute a distanza di giorni - La circostanza che l'amministrazione abbia notificato ripetute infrazioni attinenti la stessa violazione nella medesima località il cui primo verbale risulta notificato dopo le successive violazioni non può essere motivo di accoglimento dell'opposizione alla luce del fatto che la conoscenza o conoscibilità da parte del trasgressore delle prescrizioni impositive del limite di velocità in base alla segnaletica non dipende dalla notifica delle singole violazioni secondo un ordine cronologico predeterminato ed obbligatorio.

 

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