Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 33269 del 11 novembre 2022
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 33269 del 11/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 93, 98, 100 e 193 del Codice della Strada - Circolazione di prova - Possesso dell'autorizzazione - Esposizione della targa - La circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata all'esposizione nella parte posteriore del mezzo della targa al fine di permettere la rilevazione delle infrazioni ed all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa, utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso. La mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta e privo della copertura assicurativa, a nulla rilevando che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 549/2018 l'adito Giudice di pace di Brescia rigettava l'opposizione proposta dalla (Soggetto 1) Srl , con la quale aveva chiesto l'annullamento del verbale n. 640/2017 elevato dalla Polizia provinciale per la violazione di cui all'art. 193 C.d.S., comma 2, essendo rimasto accertato che il veicolo di sua proprietà stava circolando, in data 2 agosto 2017, privo di copertura assicurativa, a seguito di invito ad esibire il certificato di assicurazione obbligatoria in corso di validità, unitamente alla copia della targa di prova per il commercio di autoveicoli e all'autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi del D.P.R. n. 474 del 2001, art. 1.
2. Decidendo sull'appello proposto dalla società opponente e nella costituzione della Provincia di Brescia, il Tribunale bresciano, con sentenza n. 2274/2019 (pubblicata il 25 luglio 2019 e notificata il successivo 28 luglio), lo rigettava.
A sostegno dell'adottata pronuncia, il giudice di secondo grado rilevava, innanzitutto, l'infondatezza del primo motivo circa la supposta intempestività della contestazione della violazione, evidenziando che, nel caso di specie, non era stata applicata la procedura di contestazione prevista dall'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. g-ter, bensì quella - speciale - contemplata dall'art. 193 C.d.S. 1992, commi 4 ter, quater e quinquies, dovendosi, quindi, considerare quale "dies a quo" del termine per procedere alla rituale notificazione del verbale quello del giorno dell'invito ad esibire il certificato di assicurazione unitamente ai documenti prima indicati), con suo conseguente perfezionamento entro i 90 giorni stabiliti dalla norma generale di cui all'art. 201 C.d.S..
Il Tribunale di Brescia riteneva, poi, che si erano venute a concretare le condizioni per la configurazione della contestata violazione dal momento che, nella fattispecie, era emerso che, all'atto del controllo, il conducente non era in possesso della prescritta autorizzazione ne' della targa prova, la cui constatazione era idonea ad integrare gli estremi dell'illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art. 93 C.d.S., comma 7) e sprovvisto della copertura assicurativa (art. 193 C.d.S., comma 2), non rilevando che tale documentazione e la targa prova si trovassero nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione (trattandosi di illeciti formali ovvero di mera condotta).
3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a due motivi, la (Soggetto 1) Srl, resistito con controricorso dalla Provincia di Brescia, illustrato da memoria finale depositata ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato - testualmente violazione di legge avendo il giudice di appello ritenuto valida una notifica effettuata dopo 138 giorni dall'infrazione, sul presupposto dell'erroneità dell'impugnata sentenza con la quale era stato fatto decorrere il "dies a quo" per procedere alla contestazione della violazione amministrativa, rilevata in data 14 novembre 2017, a seguito della trasmissione, da parte della stessa, dei chiarimenti richiesti con la procedura di cui all'art. 180 C.d.S..
2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 193 C.d.S., commi 1 e 2, dovendo trovare - a suo avviso - applicazione, nella fattispecie, l'art. 100 C.d.S., comma 13, che regola la circolazione dei veicoli in prova.
3. Rileva il collegio che il primo motivo del ricorso (rispetto al quale si osserva che, ancorché non rechi in rubrica l'indicazione delle norme ritenute violate, esse risultano comunque desumibili dal suo sviluppo argomentativo) è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Con la doglianza in questione la ricorrente ha inteso confutare l'interpretazione adottata da parte del giudice di appello in ordine alle modalità del computo del termine per ritenere tempestivamente contestata la violazione di cui all'art. 193 C.d.S., commi 1 e 2, sostenendo che esso si sarebbe dovuto far decorrere, non già dal giorno (il 14 novembre 2017) dell'acquisizione dei chiarimenti richiesti dagli agenti e trasmessi da essa ricorrente a seguito di apposito invito, bensì dal momento dell'accertamento dell'infrazione rilevata mediante l'utilizzo dello strumento di rilevazione elettronica di velocità.
Senonché, occorre evidenziare che, nella fattispecie, la contestazione risulta essere avvenuta in osservanza delle specifiche disposizioni previste all'art. 193 C.d.S., commi 4 ter, quater e quinquies, per effetto delle quali - ai fini del compiuto accertamento della violazione contemplata da quest'ultima norma - devono essere acquisiti dall'organo verbalizzante il fotogramma ed il certificato di assicurazione obbligatoria, che il proprietario è tenuto a fornire su invito di tale organo (ai sensi e per gli effetti dell'art. 180 C.d.S., comma 8), ragion per cui è solo in virtù dell'avvenuta cognizione dei dati contenuti nei documenti forniti dal trasgressore (dai quali emerga che il veicolo circolava, all'atto del rilevamento elettronico, privo di assicurazione obbligatoria) che detto organo viene a trovarsi nella possibilità di definire la complessiva attività di accertamento.
Perciò, avuto riguardo alla violazione in questione, è solo dalla data della ricezione degli indicati dati che comincia a decorrere il termine (prescritto dall'art. 201 C.d.S., comma 1) di 90 giorni (da qualificarsi perentorio) per procedere alla formale contestazione (termine, nel caso di specie, è stato rispettato, poiché il verbale di contestazione risulta essere stato notificato il 18 dicembre 2017, anche se sia nella sentenza che nel controricorso - per un evidente errore materiale si fa riferimento al 18 dicembre 2019: ma è la stessa società (Soggetto 1) a dare atto nella premessa del ricorso che, in effetti, il verbale era stato notificato il 18 dicembre 2017).
4. Anche il secondo motivo è privo di fondamento, essendosi uniformato il giudice di appello, con l'impugnata sentenza, all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte sulla specifica questione da esso involta (espressasi, in particolare, nelle ordinanze n. 19432/2010 e n. 3706/2022).
Si è, a tal proposito, chiarito che, ai sensi del D.P.R. n. 474 del 2001, artt. 1 e 2, la circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all'esposizione della targa relativa sia all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa. Tale autorizzazione, tuttavia è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso. Pertanto, la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art. 93 C.d.S., comma 7) e privo della copertura assicurativa (art. 193 C.d.S., comma 2); ne' rileva che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione.
Con il motivo in questione la ricorrente insiste sul fatto che, poiché la Polstrada aveva elevato il verbale di accertamento perché la targa prova non era esposta posteriormente al veicolo (come previsto dalla norma di cui alla violazione contestata), risultando invece apposta anteriormente, avrebbe dovuto essere contestata, nella concreta fattispecie, la violazione contemplata dal D.P.R. n. 474 del 2001, art. 2, comma 1, con l'applicazione della sanzione "più adeguata" prevista dall'art. 100 C.d.S., comma 13.
L'interrogativo posto non coglie nel segno perché:
- per un verso, il giudice di appello ha correttamente (senza che la ricorrente abbia, con il motivo, illustrato una diversa risultanza ed evidenziato come e quando l'aveva dedotta) rilevato (in conformità al giudice di prime cure) che - stante l'assoluta mancanza di qualsiasi riscontro all'allegazione della ricorrente (opponente originaria), secondo cui la targa prova, al momento del transito, fosse stata esposta nella parte anteriore dell'autovettura (circostanza da ritenersi, peraltro, inverosimile, implicando che la vettura stessa stesse circolando con due diverse targhe) - che era stata legittimamente ritenuta sussistente la violazione di cui al D.P.R. n. 474 del 2001, comma 1, la quale impone che si provveda all'esposizione posteriore della targa, siccome funzionale a renderla visibile ai controlli con sistemi elettronici di rilevazione, trattandosi di condotta imposta normativamente al precipuo scopo di impedire il contestuale utilizzo da parte di plurime autovetture della targa prova;
- per altro verso, l'invocata applicazione della sanzione di cui all'art. 100 C.d.S., comma 13, si riferisce a diversi tipi di violazioni, ovvero a quelle relative alla necessità che le targhe abbiano caratteristiche rifrangenti (comma 5) e al divieto di apporre sui veicoli segni distintivi idonei a creare equivoco per la loro identificazione (comma 10).
5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 845,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2022.
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