CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione

 

Articolo 98 CdS
Circolazione di prova

(Vedi art. 98 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 254 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. (1)
   2. (1)
   3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
   4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
   4-bis. (2)

 

(1) Comma abrogato dal DPR 24.11.2001 n. 474.
(2) Comma abrogato dalla Legge 22.12.2008 n. 201, di conversione del D.L. 23.10.2008 n. 162.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* Un veicolo non immatricolato che espone una targa prova scaduta di validità deve essere considerata in circolazione ordinaria, in quanto la targa di prova scaduta di validità non beneficia di alcuna deroga temporale e, per tale motivo trova applicazione la violazione contenuta nell'art. 93, commi 1 e 7 del C.d.S. (circolazione con veicolo per il quale non è stata rilasciata carta di circolazione / DU in quanto non immatricolata), e non l'art. 98 dello stesso C.d.S..
* L'art. 1, comma 1 (Autorizzazione alla circolazione di prova) del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 (Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli) recita testualmente che "L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste" per "d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto", ma ne nel citato D.P.R. ne' in altra norma è consentita la circolazione di un veicolo nelle circostanze sopra indicate avente targa di prova, ma sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 del C.d.S..
* La sospensione del provvedimento di fermo amministrativo sul veicolo (anche se espone la targa di prova) concessa al contribuente dall'Ente di riscossione e resa operativa già col pagamento della prima rata del piano di rateizzazione, non sussiste alcuna sospensione del provvedimento di fermo nel caso della sola richiesta di un piano di rateizzazione senza procedere al pagamento della rata.
* La circolazione, sempre più frequente, di veicoli dotati di un Documento Unico (DU) i cui conducenti - in occasione di controlli su strada - esibiscono contratti R.C. auto emessi e recante la dicitura "Documento non valido per la circolazione" (o contratti con la suddetta dicitura grossolanamente cancellata, ricoperta o abrasa), hanno indotto l'IVASS ad emettere la circolare prot. n. 0181476/23 del 27 luglio 2023 "Emissione dei contratti R.C. auto in presenza di Documento Unico (DU) non valido per la circolazione" finalizzato a contrastare l’assunzione di contratti affetti dal descritto fenomeno attraverso una serie di indicazioni.
* Anche se la norma che regola l'autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli non esclude i motoveicoli, la normativa stessa prescrive che, durante tale fase, sia presente a bordo del veicolo il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione. E per tale motivo i motoveicoli (ed i veicoli in generale) sui quali possono prendere posto una sola persona, non possono avvalersi di tale beneficio qualora a bordo degli stessi debba essere presente un soggetto interessato al suo acquisto.
* Il conducente che circola alla guida di un veicolo provvisto delle targhe di immatricolazione che esibisce ed espone rispettivamente l'autorizzazione alla circolazione di prova la relativa targa di prova deve essere sempre in grado di esibire la carta di circolazione del veicolo stesso, alla luce del fatto che l'obbligato in solido con l'autore di una eventuale violazione non si individua con l'intestatario della targa di prova, ma con quello della targa di immatricolazione del veicolo (anche se risultasse lo stesso).
* La circolazione del veicolo che espone la targa di prova che riproduce esattamente la sequenza alfanumerica della targa di prova originale deteriorata detenuta a bordo del mezzo, che però non presenta le caratteristiche dimensionali e costruttive previste dalla legge, non integra i reati di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) poiché non modifica la targa riprodotta (Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 1560 del 16/01/2020).
* Nel caso di denuncia a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione la targa di prova ancora in corso di validità, il titolare dell'autorizzazione, entro quarantotto ore dall'accaduto, deve sporgere denuncia alle competenti autorità ma, alla luce del fatto che per la targa di prova non è prevista la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria (art. 102, comma 2 del C.d.S.), la circolazione non può essere considerata abusiva (stante la sussistente autorizzazione rilasciata).
 Nella suddetta circostanza potrà procedersi con la sola contestazione dell'art. 100, comma 13 del C.d.S in relazione all'art. 2, comma 1 del DPR n. 474 del 2001 per la mancata esposizione della targa di prova e, eventualmente, anche l'art. 180, commi 4 e 7 del C.d.S. se l'autorizzazione non risulta al seguito.
* Nella contestazione delle violazioni commesse dal conducente alla guida di un veicolo non ancora immatricolato che espone la targa di prova va indicato, nello spazio dedicato all'obbligato in solido, l'intestatario della targa prova sulla base del principio che in quel momento il veicolo è da considerare "bene mobile non registrato" - non essendo ancora regolarmente immatricolato - e quindi appartenga a chi ne ha materialmente (anche solo momentaneamente) il possesso.
* Attualmente, in base a rare eccezioni motivate da appositi accordi bilaterali reciproci con Paesi terzi, non è consentita la circolazione di veicoli con targhe di prova estere tranne per i veicoli immatricolati in Austria, Germania, Repubblica di San Marino e Svizzera, e solo per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento (art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 474/2001) con a bordo il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione (art. 1, comma 4 del D.P.R. n. 474/2001).
* Circa la circolazione con la targa di prova scaduta di validità, ma con efficace copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi propria del veicolo in corso di validità, esistono due diversi orientamenti: il primo (giurisprudenziale) secondo il quale con l'inefficacia della targa di prova (in quanto l'autorizzazione alla circolazione è scaduta), anche il correlato certificato di assicurazione di responsabilità civile deve considerarsi privo di effetti (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 27046 del 25/10/2018), e quindi sussiste la violazione di cui all'art. 193, comma 2 del C.d.S.; il secondo orientamento (normativo) invece, prevede che solo nel caso su esposto "... l'assicuratore è tenuto in caso di sinistro a risarcire il terzo danneggiato, non potendo opporre a quest'ultimo eccezioni derivanti dal contratto, ..." (Nota IVASS prot. n. 09.10.004622 del 23.03.2010 - Autorizzazione per la circolazione con targa prova scaduta, ma con assicurazione in corso di validità), e quindi la contestazione violazione di cui all'art. 193, comma 2 del C.d.S. apparirebbe illegittima.
* Come precisato dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 33292 del 20/12/2018 (Art. 29-bis, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 - Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero), al fine di condurre il veicolo oltre confine, ancor più se radiato per esportazione, non è possibile ricorrere all'utilizzo di "... autorizzazione alla circolazione di prova e alla relativa targa ..., non essendo le targhe di prova preordinate alla esportazione di veicoli".
* La violazione per la circolazione di prova su strada di un veicolo munito della relativa targa senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega (art. 98, comma 3, periodo 2 del C.d.S.) lascia intendere che alla guida della stessa possa trovarsi anche persona diversa del titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega (che devono essere presenti come passeggeri), purché la circolazione avvenga "... per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento ..." (art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 474/2001).
* La circolazione di un veicolo sprovvisto delle targhe di immatricolazione che espone solo la targa di prova, a meno di particolari situazioni ammesse dalle norme vigenti, non è ammessa, alla luce di quanto disposto dall'art. 100, comma 1 del C.d.S. "Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione" ed anche perché al titolare della targa di prova, non anche proprietario del veicolo, non è applicabile il principio di solidarietà di cui all'art. 196 del C.d.S..
 Per quanto sopra, la circolazione di un veicolo sprovvisto delle targhe di immatricolazione che espone solo la targa di prova viola il disposto contenuto nell'art. 100, commi 1 e 11 del C.d.S..
* Alla luce del disposto dell'art. 102, comma 4 del C.d.S. che recita testualmente "I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili", una targa prova esposta in maniera volontariamente illeggibile (perché riposta nel baule o parzialmente coperta) comporta la violazione di cui all'art. 102, comma 7 del C.d.S. che sanziona "Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile ...".
* In caso di veicolo in sosta irregolare che espone targa prova, anche se nell'Accertamento di Infrazione andranno indicate sia la targa di prova che quella di immatricolazione del veicolo, ai fini della contestazione della violazione la stessa dovrà essere notificata al solo titolare della targa prova.
* La targa prova scaduta, e mai cancellata dal sistema informatico della Motorizzazione, comporta lo stesso il pagamento della prevista tassa di possesso.
* L'art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni, ha previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data del 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria COVID 19.
Detta disposizione, ha trovato applicazione, tra l'altro, con riguardo alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR n. 474/2001, per le quali non fosse già pendente il procedimento di rinnovo alla data del 31 gennaio 2020.
Essendo lo stato di emergenza terminato il 31 marzo 2022 (art. 1, comma 1, decreto-legge n. 221/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 11/2022 ), dette autorizzazioni hanno conservato la propria validità sino al 29 giugno 2022.
Ma le autorizzazioni alla circolazione di prova in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, che in forza delle richiamate disposizioni emergenziali hanno mantenuto validità fino al 29 giugno 2022, possono essere rinnovate fino al 31 dicembre 2022, data oltre la quale gli interessati potranno richiedere esclusivamente il rilascio di una nuova autorizzazione. Nelle more del rinnovo, le autorizzazioni in parola non potranno essere utilizzate.
Si coglie infine l'occasione per evidenziare che l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è intervenuto in materia stabilendo in particolare che: "L'autorizzazione alla circolazione di prova .... può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione ...... o del certificato di circolazione ......  anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992".
Quindi, riassumendo, l'autorizzazione alla circolazione di prova è ora consentita per effettuare prove tecniche, anche a fini di vendita, sia sui prototipi non ancora omologati e sui veicoli nuovi di fabbrica non ancora immatricolati, sia sui veicoli già immatricolati ed anche se non in regola con gli obblighi di revisione (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 33233 del 24.10.2021 - Circolazione di prova - DPR n. 474/2001 - Termini per il rinnovo delle autorizzazioni e nuovi criteri di utilizzo).
* Il conducente del veicolo sprovvisto della prescritta copertura assicurativa che esibisce il Documento Unico (DU) non valido per la circolazione in quanto rilasciato a beneficio di un operatore commerciale del settore vendita-auto (minivoltura), ai sensi dell'art. 56, comma 6 del DLG n. 446/1997 e che circola senza esporre la targa prova ne' esibisce la relativa autorizzazione, viola il disposto dell'art. 193, comma 2 del C.d.S., ma la procedura per la restituzione del veicolo non può avvenire con le solite modalità poiché le compagnie assicurative non forniscono alcuna copertura in quanto la circolazione del veicolo è ammessa solo per prova tecnica o tentata vendita.
* Durante la circolazione di prova, il conducente del veicolo deve:
 a) esibire la copertura assicurativa collegata alla targa di prova.
 b) essere munito dell'autorizzazione in originale.
   - in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, il titolare ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta; nell'occasione provvede alla distruzione della relativa targa e, sulla base della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione;
   - in caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare, previa distruzione della relativa targa, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata
 c) esporre la targa di prova in originale, trasferibile da veicolo a veicolo.
   - in caso di smarrimento o sottrazione della targa, il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta;
   - in caso di distruzione della targa, il titolare provvede a munirsi di un nuovo esemplare.
Il titolare che, successivamente alla richiesta di rilascio di una nuova autorizzazione, rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua distruzione.
* Durante la circolazione di un veicolo che espone la targa di prova scaduta di validità, il veicolo è considerato in circolazione "ordinaria" e, pertanto, assoggettata a tutte le disposizioni che regolano il C.d.S., compresa la copertura assicurativa R.C. (art. 193, comma 2 del C.d.S.), a meno che l'assicurazione legata alla targa di prova scaduta di validità non sia ancora valida e la circolazione con veicolo non immatricolato (art. 93, commi 1 e 7 del C.d.S. al conducente e art. 93, commi 1 e 7 del C.d.S. al proprietario, usufruttuario, locatario con facoltà di acquisto, etc.).
Qualora il veicolo sia immatricolato, delle violazioni amministrative risponderà sempre il proprietario del veicolo e non l'intestatario della targa di prova scaduta di validità.

 

DISCLAMER: Il testo contenuto nella presente sezione "OSSERVAZIONI" non riveste alcun carattere di ufficialità, ma costituisce una semplice opinione dei curatori del portale, e per la quale non è previsto alcun aggiornamento obbligatorio da parte degli stessi. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 33269 del 11/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 93, 98, 100 e 193 del Codice della Strada - Circolazione di prova - Possesso dell'autorizzazione - Esposizione della targa - La circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata all'esposizione nella parte posteriore del mezzo della targa al fine di permettere la rilevazione delle infrazioni ed all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa, utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso. La mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta e privo della copertura assicurativa, a nulla rilevando che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 32174 del 02/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 93, 98 e 193 del Codice della Strada - La circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all'esposizione della targa relativa sia all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa, Tale autorizzazione, tuttavia, è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso, sicché la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta e privo della copertura assicurativa; né rileva che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3706 del 07/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 93, 98 e 193 del Codice della Strada - Circolazione di veicolo sprovvisto di carta di circolazione e muniti di targa di prova - La circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all'esposizione della targa relativa sia all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa la quale deve essere obbligatoriamente tenuta a bordo dello stesso. La mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della documentazione della mancata copertura assicurativa. Privo di rilievo il fatto che tale documento e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 1560 del 16/01/2020
Circolazione Stradale - Artt. 98, 100 e 102 del Codice della Strada - Circolazione di prova - Targa che riproduce esattamente la sequenza alfanumerica della targa di prova originale - Atteso che le ipotesi previste dall'art. 100 del C.d.S., ai commi 12 e 14 si distinguono tra loro in quanto la prima disposizione sanziona in via amministrativa l'atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all'agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione da parte dell'agente della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo, la targa che riproduce esattamente la sequenza alfanumerica della targa di prova originale deteriorata detenuta a bordo del mezzo, che però non presenta le caratteristiche dimensionali e costruttive previste dalla legge, non integra i reati di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) poiché non modifica la targa riprodotta.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 27046 del 25/10/2018
Circolazione Stradale - Artt. 98 e 193 del Codice della Strada - Circolazione di prova - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - Inefficacia della targa prova e validità della copertura assicurativa della stessa - Qualora sia sopravvenuta l'inefficacia della targa di prova in quanto l'autorizzazione alla circolazione è scaduta, anche il correlato certificato di assicurazione di responsabilità civile deve considerarsi privo di effetti e tamquam non esset, quanto meno giacché riproduce i dati di una targa di prova ormai inefficace.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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