Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 27046 del 25 ottobre 2018
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 27046 del 25/10/2018
Circolazione Stradale - Artt. 98 e 193 del Codice della Strada - Circolazione di prova - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - Inefficacia della targa prova e validità della copertura assicurativa della stessa - Qualora sia sopravvenuta l'inefficacia della targa di prova in quanto l'autorizzazione alla circolazione è scaduta, anche il correlato certificato di assicurazione di responsabilità civile deve considerarsi privo di effetti e tamquam non esset, quanto meno giacché riproduce i dati di una targa di prova ormai inefficace.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Ministero della Difesa propone ricorso per cassazione contro M. P., che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ha accolto l'appello di controparte ed, in riforma della prima decisione, ha annullato i verbali di contestazione perché, quale conducente dei veicolo indicato, privo della prescritta copertura assicurativa e con autorizzazione per la circolazione scaduta, circolava privo delle targhe anteriore e posteriore.
La sentenza ha statuito che la targa di prova rilasciata a M. C., pur scaduta il 26.11.2008, era coperta da assicurazione.
Il ministero denunzia violazione dell'art. 193 C.d.S., D.P.R. n. 474 del 2001, artt. 1 e 2, 9, D.P.R. n. 973 del 1970 e D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122 ed invoca Cass. 10.3.2016 n. 4728 secondo la quale la sopravvenuta inefficacia della targa priva di effetti il relativo certificato di assicurazione.
Il ricorso merita accoglimento, in conformità anche a richiesta del PG. La sentenza si è limitata all'affermazione, sopra riferita, che la targa di prova, pur scaduta, era coperta da assicurazione ma tale statuizione si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, in fattispecie analoga, secondo la quale, qualora sia sopravvenuta l'inefficacia della targa di prova, pur il correlato certificato di assicurazione deve considerarsi privo di effetti e tamquam non esset, quanto meno giacché riproduce i dati di una targa di prova ormai inefficace (Cass. 10.3.2016 n. 4728).
Donde la decisione nel merito ed il rigetto dell'originaria opposizione e dell'appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito rigetta l'opposizione.
Condanna il M. alle spese di primo grado in Euro 400, di appello in Euro 500 e di cassazione in Euro 645 oltre accessori e spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2018.
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