REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO III
DEI VEICOLI
CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione
§ 1. Formalità per la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori
(Artt. 93 - 99 Codice della Strada)
Articolo 254 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Circolazione di prova
(Vedi art. 98 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 98 del Codice della Strada)
1. Le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 236, sono assimilate alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi. Alle predette fabbriche costruttrici di sistemi o di dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, ai commercianti autorizzati di tali veicoli si applicano le disposizioni previste dall'articolo 98 del codice.
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