CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 138 CdS
Veicoli e conducenti delle Forze armate

(Vedi art. 138 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
   2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
   3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
      a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
      b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
   4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
   5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
   6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
   7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
   8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
   10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
   11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
   11-bis. (1) I veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale, alla protezione civile della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli enti del Terzo settore, comunque immatricolati, utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità, possono essere dotati di rimorchio destinato al trasporto di cose, di larghezza massima superiore alla larghezza del veicolo trainante, fermi restando i limiti di cui agli articoli 61 e 62.
   12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.
   12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato.

 

(1) Comma aggiunto dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.

 

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OSSERVAZIONI

* L'art. 138, comma 1 del C.d.S. (Veicoli e conducenti delle Forze armate) recita testualmente che "Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici [e quindi anche alla revisione periodica], all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento"; per tale motivo, in occasione di incidente stradale nel quale sia coinvolto un veicolo delle Forze armate sprovvisto di revisione periodica obbligatoria, non si procederà alla contestazione della violazione contenuta nell'art. 80, comma 14 del C.d.S., ma si procederà con annotazione - a segnalare all’ente proprietario del veicolo quanto riscontrato.
* In tema di sanzioni accessorie, queste hanno effetto solo sulla patente di servizio e non si estendono alla patente civile posseduta. Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'articolo 116 C.d.S., la patente di servizio è sospesa o revocata dal Prefetto per i soggetti indicati all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) del C.d.S., o dall'autorità che l'ha rilasciata per gli altri soggetti indicati dall'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a). La patente di servizio può essere altresì sospesa fino ad un massino di un anno o, nei casi più gravi o di recidiva, revocata dal Prefetto, quando il titolare nell'impiego dei veicoli di servizio abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell'ente o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività di servizio. La patente di servizio è inoltre ritirata, sospesa o revocata in tutti i casi di violazioni del C.d.S. commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore
 La patente civile posseduta, tuttavia, potrebbe essere oggetto di revisione, ai sensi dell’art. 128 C.d.S., se il comportamento di guida ha fatto sorgere il dubbio della persistenza dei requisiti psicofisici.
 Le disposizioni dell'articolo 126-bis C.d.S., relative alla decurtazione dei punti, per violazioni commesse alla guida di veicoli di servizio, non si applicano né alla patente di servizio, né alla patente civile (Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/5181/15/105/26 del 15.07.2015).
* Sotto il profilo sanzionatorio, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari da parte dell’Amministrazione di appartenenza, non è prevista alcuna sanzione del C.d.S. per il personale che guida un veicolo di servizio senza essere munito della patente di servizio (anche se privo della patente civile), né per chi guida senza la patente militare (o assimilata).
 In via generale, salvo che il comportamento non sia punibile perché si è commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa, in caso di violazione delle norme del C.d.S. commessa alla guida di un veicolo che richiede il possesso della patente di servizio, il trasgressore risponde dell’infrazione (Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/5181/15/105/26 del 15.07.2015).
* La patente di servizio (art. 139 del C.d.S.) è un titolo di abilitazione professionale prevista per il personale abilitato allo svolgimento dei compiti di polizia stradale, il cui rilascio presuppone che il titolare sia, innanzitutto, abilitato all'espletamento dei servizi di polizia stradale, sia possessore di patente di guida rilasciata ai sensi dell’art. 116 C.d.S. (c.d. patente civile) valida per il veicolo che intende condurre, abbia frequentato l'apposito corso di qualificazione e superato il relativo esame.
 La patente militare (e assimilate) (art. 138 del C.d.S.), prescritta per la guida di veicoli in dotazione delle Forze armate e dei Corpi equiparati indicati al comma 11 dello stesso art. 138, ed è sempre necessaria per condurre un veicolo in dotazione delle Forze armate o con immatricolazione speciale ai sensi dell’art. 138 C.d.S., che non può essere condotto con la sola patente civile rilasciata ai sensi dell'art. 116 C.d.S..
 La patente militare (o assimilata), rilasciata è a tutti gli effetti equiparata alla patente di servizio (art. 139 C.d.S.) per cui, per condurre un veicolo impegnato nei servizi di polizia stradale, non occorre il rilascio di un nuovo documento (patente di servizio) (Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/5181/15/105/26 del 15.07.2015).
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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